Nella
sentenza n.10038 del 15 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che,
nel rispetto dell’art.41 della Costituzione, concernente la liberta
imprenditoriale, il “motivo oggettivo” del licenziamento è rimesso alla esclusiva
valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta
di questi nell’individuare i criteri di gestione dell’impresa.
Tuttavia,
al giudice compete l’accertamento della reale sussistenza delle esigenze
tecniche, organizzative e/o economiche poste alla base del recesso dal datore
di lavoro.
Valerio
Pollastrini
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