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martedì 19 maggio 2015

La valutazione del motivo oggettivo di licenziamento

Nella sentenza n.10038 del 15 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che, nel rispetto dell’art.41 della Costituzione, concernente la liberta imprenditoriale, il “motivo oggettivo” del licenziamento è rimesso alla esclusiva valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta di questi nell’individuare i criteri di gestione dell’impresa.

Tuttavia, al giudice compete l’accertamento della reale sussistenza delle esigenze tecniche, organizzative e/o economiche poste alla base del recesso dal datore di lavoro.

Valerio Pollastrini

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