Nella
disposizione in commento, tra l’altro, il legislatore italiano ha recepito
alcune indicazioni provenienti dalla UE in materia di lavoro e politiche
sociali.
Questi,
in sostanza, gli interventi sul fronte lavoro:
1)
–
Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (1);
2)
-
Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree
dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale (2);
3)
–
Modifiche in materia di salute e sicurezza per il lavoro a bordo delle navi da
pesca (3);
4)
–
Modifiche in materia di licenziamenti collettivi (4);
Per
un’analisi più esaustiva, riportiamo il testo integrale delle disposizioni attinenti
al lavoro contenute nella Legge n.161 del 30 ottobre 2014.
Articolo 13
Modifiche al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227.
1. Al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo
28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di
costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata
evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di
cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata
comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale
documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza»;
b) all’articolo
29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di
rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque
dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento
delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».
Articolo 14
Disposizioni in
materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n.
2011/4185.
1. Decorsi
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati
il comma 13 dell’articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il comma
6-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
2. Per fare
fronte alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la continuità
nell’erogazione dei servizi sanitari e l’ottimale funzionamento delle
strutture, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla
base della legislazione vigente. A tal fine, entro il termine previsto dal
comma 1, le medesime regioni e province autonome attuano appositi processi di
riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri
enti sanitari nel rispetto delle disposizioni vigenti e tenendo anche conto di
quanto disposto dall’articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.
3. Nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66, e successive modificazioni, al fine di garantire la continuità
nell’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, i contratti collettivi
nazionali di lavoro del comparto sanità disciplinano le deroghe alle
disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio
sanitario nazionale preposto ai servizi relativi all’accettazione, al
trattamento e alle cure, prevedendo altresì equivalenti periodi di riposo
compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare,
ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti
di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure
di protezione del personale stesso. Nelle more del rinnovo dei contratti
collettivi vigenti, le disposizioni contrattuali in materia di durata
settimanale dell’orario di lavoro e di riposo giornaliero, attuative
dell’articolo 41, comma 13, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
dell’articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di abrogazione di cui al
comma 1.
Articolo 15
Modifiche al
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, in materia di salute e sicurezza
per il lavoro a bordo delle navi da pesca. Procedura di infrazione n.
2011/2098.
1. All’allegato
II al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, nell’osservazione
preliminare, le parole da: «Gli obblighi previsti dal presente allegato» fino
a: «nave da pesca esistente» sono sostituite dalle seguenti: «Gli obblighi
previsti dal presente allegato trovano applicazione, nella misura consentita
dalle caratteristiche strutturali della nave, ogniqualvolta lo richiedano le
caratteristiche del luogo di lavoro o dell’attività, le condizioni o un rischio
a bordo di una nave da pesca esistente».
Articolo 16
Modifiche
all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti
collettivi. Procedura di infrazione n. 2007/4652. Sentenza della Corte di
giustizia dell’Unione europea del 13 febbraio 2014 nella causa C-596/12.
1. All’articolo
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
primo periodo, dopo le parole: «più di quindici dipendenti» sono inserite le
seguenti: «, compresi i dirigenti,»;
b) dopo il comma
1-quater e’ inserito il seguente: «1-quinquies. Nel caso in cui l’impresa o il
datore di lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1,
intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, trovano applicazione
le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell’ultimo
periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all’articolo 5, commi 1,
2 e 3, primo e quarto periodo. All’esame di cui all’articolo 4, commi 5 e 7,
relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando
risulta accertata la violazione delle procedure richiamate all’articolo 4,
comma 12, o dei criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, l’impresa o
il datore di lavoro non imprenditore e’ tenuto al pagamento in favore del
dirigente di un’indennità in misura compresa tra dodici e ventiquattro
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura
e alla gravità della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura
dell’indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al
rapporto di lavoro»;
c) al comma 2,
le parole: «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e
1-quinquies».
Valerio
Pollastrini
1)
–
D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008; Procedura
di infrazione n.2010/4227;
2)
-
Procedura di infrazione n.2011/4185;
3)
–
D.Lgs. n.298 del 17 agosto 1999; Procedura di infrazione n. 2011/2098;
4)
-
Articolo 24 della Legge n.223 del 23 luglio 1991; Procedura di infrazione n.2007/4652. Sentenza
della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 febbraio 2014 nella causa
C-596/12;
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