Corte di Cassazione - Sentenza n.8791 del 30 aprile 2015
Svolgimento del
processo
1. Con sentenza
18/7/08, la Corte d'appello di Firenze, confermando la sentenza 26/9/05 del
tribunale di Pistoia, rigettava la domanda volta al pagamento dell'indennita'
sostitutiva delle ferie non godute, ritenendo che, in quanto dirigente in
posizione apicale, vincolato per contratto solo a non fruire di ferie in agosto
settembre ed ottobre, il lavoratore aveva autonomia nella determinazione del
periodo feriale.
2. Avverso tale
sentenza ricorre il lavoratore con tre motivi, resiste il datore con controricorso,
illustrato da memoria.
3. Con il primo
motivo di ricorso si deduce (ex articolo 360 c.p.c., n. 3), violazione
dell'articolo 2109 c.c., e articolo 36 Cost., per avere trascurato che
l'esclusione ferie in un dato periodo e' ingerenza idonea a far sorgere diritto
ad indennita' sostitutiva.
Con il secondo
motivo di ricorso si deduce (ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5) violazione
dell'articolo 2697 c.c. e vizio di motivazione, per non aver considerato il
riconoscimento di un numero di ferie residue in busta paga e in documenti
dell'azienda.
Con il terzo
motivo di ricorso si deduce (ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5) vizio di
motivazione e violazione degli articoli 2109 cc e 36 Cost., per aver richiesto
l'eccezionalita' delle ragioni di esclusione della fruizione delle ferie e per
aver escluso che tali eccezionali situazioni possono riguardare anche lo
svolgimento quotidiano ordinario della prestazione qualora vi sia un enorme
carico di impegni.
Motivi della
decisione
4. Il primo
motivo di ricorso e' infondato.
La
giurisprudenza di legittimita' ha chiarito (Sez. L, Sentenza n. 4855 del
28/02/2014) che, nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non da titolo
ad un corrispondente ristoro economico se l'interessato non prova che esso e'
stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di
forza maggiore. Con specifico riferimento poi alla posizione del dirigente, si
e' affermato (Sez. L, Sentenza n. 13953 del 16/06/2009 e Sez. L, Sentenza n.
11786 del 07/06/2005) che il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi
il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non eserciti
il potere medesimo e non usufruisca quindi del periodo di riposo annuale, non
ha il diritto all'indennita' sostitutiva delle ferie non godute, a meno che non
provi la ricorrenza di necessita' aziendali assolutamente eccezionali ed
obiettive ostative alla suddetta fruizione.
5. La sentenza
impugnata ha evidenziato che gli accordi tra le parti, precludendo il godimento
di ferie nei soli mesi da agosto ad ottobre, intendevano lasciare la piu' ampia
liberta' di scelta al direttore sanitario nell'individuazione del periodo di
ferie nei restanti nove mesi dell'anno; per altro verso, la corte ha escluso la
ricorrenza di un diniego di ferie in passato da parte del datore o di qualsiasi
contrasto per la fruizione di ferie, escludendo anzi che il ricorrente dovesse
far domanda scritta.
6. Deve dunque
rilevarsi l'autonomia di cui disponeva il ricorrente quale dirigente
nell'assegnarsi le ferie. Infatti, con la sola esclusione del periodo estivo,
il ricorrente aveva potere di scegliere lui quando godere di ferie, salvo
necessita' aziendali eccezionali ostative della fruizione.
Nella specie, il
ricorrente che vi era onerato non ha allegato e provato in alcun modo la
ricorrenza di circostanze obiettive eccezionali, come tali non programmabili o
prevenibili, ostative della fruizione.
7. Il secondo
motivo e' infondato. Non e' in questione infatti la maturazione di un dato
numero di giorni di ferie o il mancato pagamento della retribuzione per il
periodo di ferie (problemi rispetto ai quali l'indicazione delle ferie da
fruire in busta paga puo' assumere valenza probatoria), ma le conseguenze della
mancata fruizione delle ferie, sicche' si rientra nella problematica di cui al
precedente motivo di ricorso.
8. Il terzo
motivo e' infondato. La corte ha infatti correttamente valutato che la mancata
fruizione delle ferie da parte del ricorrente e' dipesa in larga misura dalla
presenza di impegni extralavorativi del ricorrente, che venivano svolti
nell'ambito della sua attivita' libero professionale, per quanto talora negli
stessi locali aziendali.
9. Le spese
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il
ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si
liquidano in euro tremilacinquecento per compensi, euro 100 per spese, oltre
accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.
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