Termini
e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per
la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione,
di cui al decreto 4 dicembre 2014
Art.1 - Rapporti
tra il Ministero dello sviluppo economico e le società finanziarie
1.
I rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico (nel seguito Ministero) e
le società finanziarie partecipate (nel seguito Società finanziarie) dal
Ministero ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 2, della legge 27
febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni e integrazioni, inerenti allo
svolgimento delle attività di gestione del regime di aiuto istituito dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (nel seguito
decreto), sono regolamentati da una apposita convenzione da stipulare entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2.
Con la convenzione di cui al comma 1 sono, altresì, determinati, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, gli oneri
per lo svolgimento dell'attività istruttoria delle iniziative presentate per
l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto, che sono posti a carico delle
risorse disponibili per l'attuazione dell'intervento nella misura massima pari
al 2 per cento delle risorse stesse.
Art.2 - Presentazione
delle richieste di finanziamento
1.
Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto le
società cooperative proponenti, fermo restando quanto previsto al comma 3, sono
tenute a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati al comma 2, la
seguente documentazione:
a)
domanda di finanziamento agevolato, contenente le informazioni riportate nello
schema di cui all'allegato n. 1;
b)
piano di investimento, contenente le informazioni riportate nello schema di cui
all'allegato n. 2;
c)
nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o
superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila), dichiarazione del legale
rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità
stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la
richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica
di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e
successive modifiche e integrazioni.
2.
La richiesta di finanziamento agevolato e la documentazione indicata al comma 1
devono essere presentate alle Società finanziarie, esclusivamente attraverso
posta elettronica certificata, a partire dal sessantesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ai seguenti indirizzi:
a)
CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa, p.e.c.: cfi@pec.it;
b) SOFICOOP sc,
p.e.c.: soficoop@pec.soficoop.it.
3.
Al fine della presentazione della domanda per la nascita di società
cooperative, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto, si
specifica che tali iniziative possono riguardare esclusivamente società
cooperative costituite da non oltre 24 mesi alla data di presentazione della
domanda.
4.
Le società cooperative proponenti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni
esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie individuate in
premessa, nel rispetto delle condizioni di destinazione ivi previste e tenendo
conto della riserva prevista dall'art. 4, comma 3, del decreto in favore delle
società cooperative che hanno conseguito il rating di legalità di cui all'art.
5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'eventuale incremento della predetta
dotazione finanziaria è comunicato nel sito internet del Ministero.
5.
Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie di cui al comma 4, è disposta
la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande con
provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito
internet del Ministero.
Art.3 - Valutazione
delle richieste e trasferimento delle risorse finanziarie
1.
La richiesta di finanziamento è valutata dalla Società finanziaria sulla base
dei criteri stabiliti dall'art. 8, comma 3, del decreto, entro 90 giorni dalla
data di presentazione della richiesta stessa, fatta salva la possibilità di
prorogare detto termine di ulteriori 30 giorni, qualora risulti necessario
acquisire ulteriori informazioni o documenti rispetto a quanto presentato
unitamente alla richiesta di finanziamento. Nel caso in cui la documentazione o
le informazioni richieste non siano presentate dalle società cooperative
proponenti entro il predetto termine, la richiesta di agevolazioni si considera
decaduta.
2.
In relazione a ciascuna richiesta di finanziamento la cui attività di valutazione
si conclude con esito positivo e, qualora necessaria, previa richiesta delle
informazioni antimafia alla Prefettura competente, la Società finanziaria
presenta al Ministero una relazione contenente le risultanze dell'attività
istruttoria. La relazione istruttoria, redatta secondo lo schema definito
nell'ambito della convenzione tra il Ministero e le Società finanziarie di cui
all'art. 1, deve contenere l'indicazione dell'ammontare e della durata del
finanziamento agevolato concedibile, del numero di rate previste dal relativo
piano di ammortamento, dell'agevolazione corrispondente in termini di
equivalente sovvenzione lordo e della normativa europea di cui all'art. 5,
comma 4, del decreto ai sensi della quale vengono concesse le agevolazioni, con
esplicita indicazione circa il rispetto delle intensità o degli importi massimi
di aiuto ivi previsti. In particolare, per la quantificazione dell'equivalente
sovvenzione lordo dell'agevolazione, il tasso di riferimento deve essere
definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel
sito internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html,
secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla
revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di
attualizzazione (2008/C 14/02) in allegato n. 3.
3.
Il Ministero, ricevuta la documentazione di cui al comma 2, accerta che le
risorse finanziarie richieste trovano adeguata copertura nell'ambito delle
dotazioni finanziarie individuate ai sensi dell'art. 2, comma 4, e, previa
verifica della regolarità contributiva della società cooperativa beneficiaria,
ne dà comunicazione alla Società finanziaria.
4.
Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti per la
copertura integrale della richiesta di finanziamento, il Ministero ne dà
comunicazione alla Società finanziaria per la verifica dell'eventuale
finanziabilità parziale dell'iniziativa. In ogni caso, le richieste di
finanziamento che non trovano copertura finanziaria, inviate dalle Società
finanziarie al Ministero nelle more della chiusura dello sportello stabilita ai
sensi dell'art. 2, comma 5, si considerano decadute.
5.
Per le richieste di finanziamento la cui attività di valutazione si conclude
con esito negativo e per le richieste di finanziamento che non trovano
copertura finanziaria, la Società finanziaria provvede a comunicare, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni,
alla società cooperativa proponente le motivazioni del mancato accoglimento
della richiesta.
Art.4 - Stipula
del contratto di finanziamento ed erogazione delle agevolazioni
1.
Per le richieste di finanziamento in relazione alle quali il Ministero ha
comunicato la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla
concessione del finanziamento agevolato, la Società finanziaria procede, entro
120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, alla stipula del
relativo contratto di finanziamento.
Trascorso
detto termine il finanziamento decade, fatta salva la possibilità del Ministero
di concedere una proroga di non oltre 60 giorni su specifica richiesta della
Società finanziaria. Il contratto di finanziamento, redatto secondo lo schema
riportato in allegato n. 4, deve contenere l'indicazione della normativa
europea di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ai sensi della quale vengono
concesse le agevolazioni, del tasso agevolato, della durata del piano di
investimento, del numero di rate previste dal piano di ammortamento nonché
dell'ammontare dell'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato in
termini di equivalente sovvenzione lordo, definito secondo quanto previsto
all'art. 3, comma 2. In particolare, ai fini dell'identificazione del tasso
agevolato deve essere considerato il tasso di riferimento utilizzato come tasso
di attualizzazione e rivalutazione, calcolato applicando al tasso base,
pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, una
maggiorazione pari a 100 punti base.
2.
Nel caso in cui il finanziamento agevolato è concesso esclusivamente per la
realizzazione di un programma di investimento, lo stesso è erogato per stati di
avanzamento a fronte di titoli di spesa anche non quietanzati. Ciascuna
erogazione, ad eccezione della prima che può essere concessa in anticipazione
per un ammontare massimo pari al 30 per cento del finanziamento, è, comunque,
subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione
delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini
dell'erogazione precedente. Il numero, i tempi e la consistenza minima delle
erogazioni sono definite nel contratto di finanziamento di cui al comma 1.
3.
Al fine di procedere con l'erogazione delle agevolazioni, la Società
finanziaria, verificata l'ammissibilità della richiesta presentata dalla
società cooperativa beneficiaria, richiede al Ministero il trasferimento delle
relative risorse finanziarie. Il Ministero, previa verifica della regolarità
contributiva dalla società cooperativa beneficiaria e del rispetto della
normativa applicabile all'erogazione delle agevolazioni, provvede
tempestivamente al trasferimento delle risorse finanziarie sul conto corrente
di cui all'art. 5, comma 1.
4.
I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere effettuati per contanti o
attraverso assegni bancari o circolari, ma devono essere eseguiti
esclusivamente per mezzo di SEPA Credit Transfer, di ricevute bancarie o di
altri strumenti che siano, comunque, in grado di assicurare la tracciabilità
dei flussi finanziari. Nel caso in cui i pagamenti si riferiscono ad attivi
materiali di nuova fabbricazione, unitamente alla dimostrazione dell'effettivo
pagamento, deve essere presentata anche una specifica dichiarazione del
fornitore diretta a comprovare tale requisito.
5.
I programmi devono essere conclusi entro 36 mesi dalla data di stipula del
contratto di finanziamento di cui al comma 1.
Successivamente
alla conclusione del programma la Società finanziaria trasmette al Ministero
una relazione istruttoria finale sull'effettiva realizzazione del programma,
redatta secondo lo schema definito nell'ambito della convenzione tra il Ministero
e le Società finanziarie di cui all'art. 1.
6.
Le somme rivenienti dal pagamento da parte delle società cooperative delle rate
di rimborso dei finanziamenti agevolati devono essere versate, entro il 30
gennaio di ogni anno, dalle Società finanziarie secondo le modalità indicate
con apposita comunicazione della Direzione generale per gli incentivi alle
imprese.
Art.5 - Conto
corrente dedicato alla gestione delle risorse finanziarie
1.
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente decreto, le Società finanziarie devono aprire
un apposito conto corrente dedicato alla gestione dell'intervento agevolativo
comunicandone le relative coordinate bancarie al Ministero. Il conto corrente
deve essere aperto presso una banca individuata attraverso una apposita
procedura comparativa volta a selezionare la migliore offerta con particolare
riguardo ai costi di gestione del conto corrente e al tasso di interesse
applicato sulle somme depositate.
2.
Gli interessi maturati sul conto corrente bancario di cui al comma 1, al netto
delle spese di gestione dello stesso, devono essere versati, entro il 30
gennaio di ogni anno, dalle Società finanziarie secondo le modalità indicate
con apposita comunicazione della Direzione generale per gli incentivi alle
imprese.
Art.6 - Indicatori
di impatto e monitoraggio
1.
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto 8 marzo 2013, gli impatti attesi del
decreto sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo
individuati nella tabella riportata in allegato n. 5.
2.
Gli indicatori e i relativi valori obiettivo di cui al comma 1 potranno essere
rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto, o a
seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalità
di realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati.
3.
Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, le società cooperative
beneficiarie sono tenute a trasmettere alle Società finanziarie una relazione
annuale redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 6.
Art.7 - Disposizioni
finali
1.
Il presente decreto, in considerazione di quanto disposto all'art. 1, comma 2,
è inviato ai competenti organi di controllo.
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