Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – cooperative sociali di
tipo b) – modalità di calcolo dei soggetti svantaggiati di cui all’art. 4, L.
n. 381/1991.
L’Associazione generale cooperative italiane,
Confcooperative e Legacoop hanno avanzato istanza di interpello al fine di
ottenere chiarimenti da questa Direzione generale in ordine alle modalità di
computo da seguire per la corretta determinazione della percentuale minima del
30% dei soggetti svantaggiati ex art. 4 della L. n. 381/1991, recante la
disciplina delle cooperative sociali.
In particolare, l’istante chiede se il suddetto calcolo
debba essere effettuato per “teste” ovvero in base alle ore lavorate dai
soggetti che svolgono l’attività presso le cooperative in questione.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale
per la Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e
dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
Al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata,
occorre muovere dalla lettura dell’art. 4, comma 2, L. n. 381/1991, ai sensi
del quale “le persone svantaggiate” indicate al comma 1 della medesima norma
“devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa”
nonché, compatibilmente con il loro stato soggettivo, assumere la qualità di
socio della cooperativa stessa.
La rilevanza dell’accertamento del suddetto requisito, come
già chiarito da questo Ministero nella risposta ad interpello n. 4/2008,
risiede nella circostanza che solo laddove si riscontri il raggiungimento di
tale percentuale minima la cooperativa sociale di tipo b) potrà fruire di
alcuni benefici fiscali e di altre peculiari trattamenti, tra i quali la totale
esenzione contributiva prevista dal disposto di cui al comma 3 del medesimo
articolo.
Nel citato interpello sono state fornite indicazioni in
merito alla individuazione del parametro temporale di riferimento per il
calcolo della percentuale del 30% ed è stato precisato come tale limite debba
essere inteso quale “media annuale dei lavoratori in forza”, salvo diversa
previsione da parte della legislazione regionale (anche in conformità alle più
recenti normative comunitarie e nazionali che si riferiscono al “parametro
annuo” per la verifica del requisito di PMI).
Ciò premesso, per quanto attiene alla diversa questione dei
criteri di computo per la corretta determinazione della percentuale in
argomento, oggetto dell’istanza proposta, va osservato che l’art. 4, comma 2
della L. n. 381/1991, utilizza le locuzioni “persone svantaggiate” e
“lavoratori della cooperativa” ai fini della individuazione della percentuale
stessa, non richiamando in alcun modo criteri afferenti all’orario di lavoro
effettivamente svolto dai soggetti disagiati.
La ratio della legge, del resto, risiede nel creare
opportunità lavorative per quelle persone che, proprio a causa della loro
condizione di disagio psichico, fisico e sociale, trovano difficoltà
all’inserimento nel mercato del lavoro, anche e soprattutto laddove si richieda
loro una prestazione lavorativa a tempo pieno.
Per le ragioni sopra indicate, in risposta al quesito
avanzato, si ritiene che la determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati
vada effettuata per “teste” e non in base alle ore effettivamente svolte dai
lavoratori stessi.
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