Il datore di lavoro può risolvere in via stragiudiziale
future controversie, in caso di licenziamento di lavoratori, assunti con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dopo il 7 marzo 2015.
Una delle novità più significative introdotte con il DLgs n. 23/15, contenente
disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele
crescenti, è costituita, senz’alcun dubbio, dall’offerta di conciliazione.
L’istituto in esame ha una finalità meramente deflattiva
dello strumento processuale e riguarda i lavoratori assunti dopo il 7 marzo
2015 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché i
lavoratori interessati assunti precedentemente a tale data con contratto a
tempo determinato e/o di apprendistato la cui trasformazione e/o stabilizzazione
a tempo indeterminato sia avvenuta successivamente a tale data. Infine riguarda
i lavoratori assunti in precedenza nelle aziende che dopo il 7 marzo 2015 hanno
superato la soglia di 15 dipendenti.
Il tentativo di conciliazione può essere esperito in una
delle sedi assistite di cui all’art. 2113 del codice civile, o presso le
Commissioni di certificazione, ivi comprese quelle istituite presso i Consigli
Provinciali dell’Ordine dei consulenti del Lavoro e riguarda tutti i tipi di
licenziamento a prescindere dalla motivazione.
Il datore di lavoro, nei 60 giorni successivi al
licenziamento può, di propria iniziativa, offrire al lavoratore in una sede
protetta (commissione provinciale di conciliazione ex art. 410 c.p.c.; sede
sindacale ex art. 411 c.p.c.; organismi di certificazione – Enti bilaterali,
Province, Direzioni del lavoro, Ordini
provinciali dei Consulenti del lavoro) una somma di denaro, a mezzo assegno
circolare, pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il
calcolo del trattamento di fine rapporto, strettamente correlata ad ogni anno
di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 18. La peculiarità
dell’offerta conciliativa è, oltremodo, rafforzata dalla previsione
legislativa, della totale esenzione fiscale e contributiva della somma offerta,
in considerazione della copertura economica posta a carico dell’Erario con
importi progressivamente crescenti fino al 2024.
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