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lunedì 25 gennaio 2016

Cdl - Cococo: stabilizzare con conciliazione presso i Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del  25 Gennaio 2016

Introdotto un meccanismo di stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con il duplice fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione e di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo.

Come stabilito dal Jobs act, i datori di lavoro privati che a partire dal 1° gennaio 2016 procedono alla assunzione con contratto di  lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche  a  progetto e di soggetti  titolari  di  partita  IVA  con  cui  abbiano  intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono (art. 54 c.2 Dlgs n.81/15) dell’estinzione degli  illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto  di  lavoro,  fatti  salvi  gli  illeciti accertati a seguito di accessi  ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione.

Sono richiesti però, due ulteriori requisiti per l’utilizzo di questo beneficio. Il primo è che i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro (comprese, quindi, le rivendicazioni relative alla cessazione del rapporto), atti  di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113,  quarto comma, del codice civile, o avanti alle Commissioni di certificazione (anche presso i Consigli provinciali degli Ordine dei Consulenti del Lavoro).

Il secondo requisito è che il datore di lavoro non receda dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa, o per giustificato motivo soggettivo, nei 12 mesi successivi alle assunzioni(non è consentito, quindi, nei 12 mesi successivi l’assunzione, ilrecesso per motivi economici).

Eventuali pretese relative a diritti controversi tra le parti sono risolte, come imposto dall’art. 54, dall’accordo transattivo preliminare obbligatorio.

Pertanto, la “stabilizzazione” delle collaborazioni autonome o delle c.d. partite IVA comporta per il datore di lavoro la sanatoria (estinzione) di tutti gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali che potrebbero derivare dall’erronea qualificazione dei rapporti in questione.

Nella circolare n.13/15 di Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro sono state approfondite tutte le novità sul riordino dei contratti di lavoro contenute nel nuovo decreto in vigore dal 25 giugno (associazioni in partecipazioni, contratti a progetto, disciplina delle mansioni).

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