Introdotto un meccanismo di stabilizzazione dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, con il duplice fine di promuovere la
stabilizzazione dell’occupazione e di garantire il corretto utilizzo dei
contratti di lavoro autonomo.
Come stabilito dal Jobs act, i datori di lavoro privati che
a partire dal 1° gennaio 2016 procedono alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di
soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
anche a
progetto e di soggetti
titolari di partita
IVA con cui
abbiano intrattenuto rapporti di
lavoro autonomo, godono (art. 54 c.2 Dlgs n.81/15) dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e
fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di
lavoro, fatti salvi
gli illeciti accertati a seguito
di accessi ispettivi effettuati in data
antecedente all’assunzione.
Sono richiesti però, due ulteriori requisiti per l’utilizzo
di questo beneficio. Il primo è che i lavoratori interessati alle assunzioni
sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la
qualificazione del pregresso rapporto di lavoro (comprese, quindi, le
rivendicazioni relative alla cessazione del rapporto), atti di conciliazione in una delle sedi di cui
all'articolo 2113, quarto comma, del
codice civile, o avanti alle Commissioni di certificazione (anche presso i
Consigli provinciali degli Ordine dei Consulenti del Lavoro).
Il secondo requisito è che il datore di lavoro non receda
dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa, o per giustificato motivo
soggettivo, nei 12 mesi successivi alle assunzioni(non è consentito, quindi,
nei 12 mesi successivi l’assunzione, ilrecesso per motivi economici).
Eventuali pretese relative a diritti controversi tra le
parti sono risolte, come imposto dall’art. 54, dall’accordo transattivo
preliminare obbligatorio.
Pertanto, la “stabilizzazione” delle collaborazioni autonome
o delle c.d. partite IVA comporta per il datore di lavoro la sanatoria
(estinzione) di tutti gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali che
potrebbero derivare dall’erronea qualificazione dei rapporti in questione.
Nella circolare n.13/15 di Fondazione studi dei Consulenti
del Lavoro sono state approfondite tutte le novità sul riordino dei contratti
di lavoro contenute nel nuovo decreto in vigore dal 25 giugno (associazioni in
partecipazioni, contratti a progetto, disciplina delle mansioni).
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