L’Autorità scrive a Ministero della salute, Regioni e
associazioni di categoria
I contribuenti italiani devono poter scegliere se far
inserire o meno dall'Agenzia delle entrate le proprie spese mediche nel 730
precompilato, al fine di detrarle con la dichiarazione dei redditi. Per far sì
che questa facoltà venga conosciuta da tutti, il Garante della privacy ha
scritto al Ministero della salute, alle Regioni e Provincie autonome, al
Tribunale del malato, alle principali associazioni operanti nel settore
sanitario e a quelle dei consumatori per invitarli a informare i propri
iscritti e gli assistiti sulle modalità con cui esercitare questo diritto.
Per la prima volta, infatti, il Sistema Tessera Sanitaria -
TS, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, mette a disposizione dell'Agenzia delle
Entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel
periodo d'imposta precedente (in questo caso il 730 relativo al 2015), al fine
di semplificare la dichiarazione dei redditi per i lavoratori e i pensionati.
I dati sulla salute delle persone però, ricorda il Garante,
sono particolarmente delicati e non tutti gli assistiti, inclusi i familiari a
carico, desiderano che siano inseriti - anche solo parzialmente - nella
dichiarazione dei redditi. Sono quindi state previste specifiche misure a
tutela della riservatezza che tutti gli enti e le associazioni del settore
devono contribuire a far conoscere.
Ecco in sintesi le principali tutele previste e le modalità
per esercitare il diritto di opposizione all'inserimento delle spese mediche
nel 730.
Opposizione alla
trasmissione dei dati e cancellazione
Ogni assistito può
decidere di non far inserire le spese mediche nel 730 precompilato. Tale
diritto può essere esercitato anche dalle persone, come il coniuge o i figli
(maggiori di sedici anni), fiscalmente a
carico.
Dovranno comunque essere cancellati tutti i dati sulle spese
sanitarie riferiti a cittadini che non possono utilizzare la dichiarazione
precompilata.
Modalità di
opposizione
Per le spese
sanitarie del 2015, chi desidera che i propri dati non siano acquisiti, anche
se in forma aggregata, dall'Agenzia delle entrate può esercitare opposizione
con le seguenti modalità: fino al 31 gennaio 2016 richiedendo all'Agenzia delle
entrate la cancellazione di una o più macro tipologie di spesa dal Sistema TS;
dal 10 febbraio 2016 al 9 marzo 2016 cancellando le singole spese che non
desidera siano conteggiate accedendo direttamente all'apposita sezione del sito
web del Sistema TS.
Per quanto riguarda le spese sanitarie del 2016,
l'assistito, oltre ad esercitare analoghe modalità di cancellazione a quelle
previste per l'anno 2015, può chiedere oralmente direttamente a chi eroga il
servizio sanitario (ad esempio il medico, l'odontoiatra, il laboratorio di
analisi) di non inviare affatto i dati sulla spesa affrontata al Sistema TS.
In farmacia, per non far trasmettere i dati sull'acquisto di
un farmaco, sarà sufficiente non comunicare il proprio codice fiscale -
presente sulla tessera sanitaria - al momento dell'emissione dello scontrino.
Solo dati aggregati
Il sistema è
configurato in modo tale che l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari
abilitati (Caf e professionisti) non possano accedere al dettaglio delle
singole spese sanitarie di ogni persona.
La consultazione in chiaro delle voci relative alle singole
spese sanitarie sostenute, allo scopo di verificare i dati riportati nella
dichiarazione precompilata, è consentita esclusivamente al contribuente sul
sito Web del Sistema Tessera Sanitaria.
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