Modifiche al provvedimento del 31 luglio 2015 in materia di
modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della
elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata
Dispone:
1. Nel provvedimento del 31 luglio 2015 concernente le
modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della
elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata sono apportate le
seguenti modifiche:
- al punto 1.1 è aggiunto, infine, il seguente periodo:
"Per l’anno 2016, in relazione ai dati delle spese sanitarie sostenute nel
periodo d’imposta 2015 e dei relativi rimborsi, il Sistema Tessera Sanitaria
mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati di cui
all’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, a partire
dal 10 marzo 2016";
- il punto 2.4.4 è sostituito dal seguente:
"2.4.4 Oltre a quanto previsto al punto 2.4.2, a
partire dal 2016 l’opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni
singola voce, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema
Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le
credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate. Per l’anno 2016,
in relazione ai dati delle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta
2015, l’opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce,
dal 10 febbraio 2016 al 9 marzo 2016. A partire dal 2017 l’opposizione può
essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 1° al 28 febbraio
dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento. L’assistito può
consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le
quali esprime la propria opposizione all’invio dei relativi dati da parte del
Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della
dichiarazione precompilata. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alla
spesa sanitaria comporta la cancellazione degli stessi e l’automatica
esclusione anche dei relativi rimborsi.".
Motivazioni
Con il decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze sono state definite le specifiche tecniche e le modalità
operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al
Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per
la dichiarazione dei redditi precompilata. Il medesimo decreto ha previsto che
la trasmissione dei predetti dati debba essere effettuata entro e non oltre il
mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata
dall’assistito.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 31 luglio 2015 sono state definite le modalità tecniche di utilizzo
dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione
dei redditi precompilata, secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 5, del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Tenuto conto delle esigenze manifestate dai soggetti tenuti
alla trasmissione dei dati e della necessità di assicurare l’invio di
informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione
della dichiarazione precompilata, trattandosi del primo anno di avvio della
trasmissione dei dati delle spese sanitarie, si è ritenuto, d’intesa con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, di poter prorogare di 9 giorni la
scadenza del 31 gennaio prevista per la trasmissione delle spese sanitarie
riferite all’anno 2015, senza impattare sul calendario della campagna
dichiarativa 2016.
In tal senso, con decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze è previsto che il termine per la trasmissione dei dati delle
spese sanitarie riferite all’anno 2015 al Sistema Tessera Sanitaria sia
rinviato dal 31 gennaio al 9 febbraio 2016.
Conseguentemente, al fine di non alterare il sistema di
tutela della privacy approvato, slitta al 10 febbraio (fino al 9 marzo 2016) il
periodo entro il quale i contribuenti potranno comunicare la propria
opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2015 per
l’elaborazione della dichiarazione precompilata, accedendo direttamente
all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria
(www.sistemats.it). Pertanto, con il presente provvedimento, viene modificato
il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2015
prevedendo che, per l’anno 2016, gli assistiti possano esercitare la propria
opposizione all’invio dei dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria
all’Agenzia delle entrate, in relazione ad ogni singola voce, dal 10 febbraio
2016 al 9 marzo 2016.
Viene disposto, di conseguenza, che il Sistema Tessera
Sanitaria a partire dal 10 marzo 2016 metta a disposizione dell’Agenzia delle
entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi per i quali non è
stata esercitata l’opposizione da parte degli assistiti.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma
1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa
di riferimento:
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante
disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi
precompilata.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 31
luglio 2015 concernente modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese
sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi
precompilata.
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31
luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2015,
attuativo dell’art. 3, comma 3, del Decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito
internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
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