1. Premessa
2. Sanzione per visto di conformità infedele
3. Modello 730 rettificativo
4. Tardività dei modelli
1. Premessa
Con le circolari n. 6/E del 19 febbraio 2015, n. 11/E del 23
marzo 2015 e n. 26/E del 7 luglio 2015, sono stati forniti i primi chiarimenti
in merito alla dichiarazione dei redditi precompilata, introdotta con il decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175 ( "decreto semplificazioni").
Con il presente documento di prassi vengono forniti ulteriori chiarimenti in
merito alle corrette modalità con cui sono tenuti ad operare, a tal fine, i CAF
e i professionisti.
2. Sanzione per visto
di conformità infedele
D. L’art. 1, comma 33, della legge n. 296 del 2006 prevede
che la violazione per il rilascio di un visto di conformità è punibile a
condizione che non trovi applicazione l’art. 12-bis del DPR n. 602 del 1973,
ossia che l’Ufficio non possa procedere all’iscrizione a ruolo. Posto che
l’art. 3 del DL n. 16 del 2012 ha stabilito che "a decorrere dall’1°
luglio 2012" non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e
alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, qualora
l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non
superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, si chiede se il predetto
limite trovi applicazione con riferimento a tutte le attività ivi indicate
poste in essere dall’amministrazione finanziaria a far tempo dall’1/7/2012,
indipendentemente dall’annualità d’imposta alla quale tali azioni si
riferiscono e che pertanto possono anche essere antecedenti al 2012.
R. L’art. 1, comma 33, della legge n. 296 del 2006,
modificando l’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, prevede che la violazione relativa all’apposizione del visto di conformità
su dichiarazione infedele sia punibile a condizione che non trovi applicazione
l’art. 12-bis del DPR n. 602 del 1973. Tale disposizione prevede che "Non
si procede adiscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale
importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma
2, della legge 8 maggio 1998, n. 146".
In attuazione di tale disposizione è stato adottato il DPR
16 aprile 1999, n. 129 - recante disposizioni in materia di crediti tributari
di modesta entità - che, all’articolo 1, ha previsto che "Non si fa luogo
all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti
relativi ai tributi erariali, regionali e locali di ogni specie comprensivi o
costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare
dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non
superi l'importo fissato, fino al 31 dicembre 1997, in lire
trentaduemila".
Tale ultima disposizione risulta modificata, nell’ammontare,
dall’articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito
con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha innalzato a euro 30
il limite al di sotto del quale non si procede ad alcuna attività di
accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione.
Le disposizioni in esame sono finalizzate a gestire le
procedure di accertamento e riscossione di crediti di modesta entità e trovano
applicazione, in ossequio al principio generale del "tempus regit
actum", alle attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione
poste in essere durante la loro vigenza, a prescindere dalla circostanza che
tali attività facciano riferimento a pregressi periodi d’imposta.
Conseguentemente, le modifiche apportate ai limiti di accertamento e
riscossione dall’art. 3, comma 10, del decreto legge n. 16 del 2012, si
applicano, anche con riferimento alle violazioni relative al rilascio del visto
di conformità, per le attività poste in essere dagli uffici a decorrere dalla
data in cui la disposizione acquista efficacia, ossia dal 1° luglio 2012.
3. Modello 730
rettificativo
D. L’art. 6 del d.lgs. n. 175 del 2014 prevede che in caso
di presentazione del modello 730 rettificativo (o della comunicazione) entro il
10 novembre, il CAF è tenuto al pagamento della sola sanzione (ridotta nella
misura prevista dall’art. 13, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 472 del 1997) che
sarebbe stata richiesta al contribuente. Si chiede se, nel caso in cui il 730
rettificativo venga presentato dopo il 7 luglio ma entro il 10 novembre, alla
predetta sanzione si aggiunga anche quella relativa alla tardività della
dichiarazione.
R. Per effetto delle innovazioni introdotte dal d.lgs. 21
novembre 2014, n. 175 - che, tra le altre, ha istituito la dichiarazione
precompilata - il legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ad
operatori specializzati, circa la definitività del loro rapporto con il Fisco,
viene espressamente tutelato prevedendo che siano quest’ultimi tenuti al
pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi
e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, salvo il caso di
condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Viene, in tal modo, a determinarsi una vera e propria
"sostituzione" di colui che rilascia il visto nella posizione
dell’originario debitore (il contribuente), salvo il caso in cui l’infedeltà
del visto sia stata determinata dalla condotta dolosa o gravemente colposa del
contribuente. Tale nuova impostazione ha carattere innovativo e generale, come
emerge dalla circostanza che tale regime di responsabilità trova applicazione
anche se il contribuente si avvale dell’assistenza fiscale al di fuori del
sistema della dichiarazione precompilata (articolo 1, comma 5, del D.Lgs n. 175
del 2014).
Con Circolare 11/E del 23 marzo 2015 è stato, in
particolare, chiarito che se il Caf o il professionista presenta una
dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata
prestata l’assistenza, la relativa responsabilità è limitata al pagamento
dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al
contribuente, ridotta nella misura prevista dall’art. 13, comma 1, lett. b),
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se il versamento è effettuato
entro la medesima data del 10 novembre.
Si ritiene, pertanto che, il Caf o il professionista sia
tenuto al pagamento della sola sanzione che sarebbe stata richiesta al
contribuente se, dopo aver inviato tempestivamente l’originario modello 730,
presenti un modello 730 rettificativo (o una comunicazione) entro il 10
novembre.
Per effetto della portata innovativa della norma in commento
devono ritenersi superati i chiarimenti forniti con la circolare n. 14/E del 9
maggio 2013 - paragrafo 7.3, Dichiarazioni a rettifica - nella parte relativa
all’applicazione delle sanzioni per la presentazione della dichiarazione
rettificativa successivamente alla scadenza del termine previsto per la
trasmissione telematica dei modelli 730.
Ciò vale anche con riferimento alle procedure di rettifica
operate dal sostituto d’imposta.
Resta fermo che la sanzione per tardiva presentazione della
dichiarazione troverà applicazione nel caso in cui l’originario modello 730 sia
stato presentato oltre il termine fissato dall’articolo 13 del DM n. 164 del
1999 (come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 175 del 2014), ossia oltre il 7
luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, salvo
che ne sia disposta la proroga.
Laddove, peraltro, il modello 730 tardivo sia
successivamente rettificato dal Caf o dal professionista entro il 10 novembre,
alla sanzione per tardività si aggiunge quella per visto infedele.
4. Tardività dei
modelli
D. Nel caso di invio tardivo, entro il 10 novembre 2015, del
modello 730 originario, da quando decorre la tardività? Dal 7 luglio o dal 23
luglio, data prorogata con D.P.C.M. 26 giugno 2015?
R. Al fine di individuare il dies a quo per la
regolarizzazione della violazione di tardiva presentazione del modello 730
occorre, preliminarmente, individuare il momento in cui la violazione può dirsi
commessa, anche alla luce della proroga disposta con D.P.C.M. 26 giugno 2015.
La disposizione, infatti, considerata l’opportunità di
prevedere un maggior termine per il corretto svolgimento dei relativi
adempimenti e tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e
dell’Amministrazione finanziaria, ha consentito ai CAF-dipendenti e ai
professionisti abilitati, di "completare, entro il 23 luglio 2015, (...)
la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni
presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999,
n. 164, a condizione che entro il 7 luglio 2015 abbiano effettuato la
trasmissione di almeno l'ottanta per cento delle medesime dichiarazioni".
L’ampliamento del termine è motivato dalle difficoltà
segnalate dagli operatori nel primo anno di applicazione della normativa - che
ha modificato le modalità di svolgimento dell’assistenza fiscale con
l’introduzione della dichiarazione precompilata -, dalle disposizioni che hanno
previsto la revisione dei requisiti e delle garanzie richiesti per l’attività
di assistenza nonché dalla concomitanza di altre scadenze fiscali. Tali
circostanze hanno determinato, per gli intermediari abilitati, l’insorgere di
grosse difficoltà nel far fronte alle richieste dei lavoratori dipendenti e dei
pensionati che, in modo massivo e in contemporanea, hanno richiesto assistenza.
Pertanto, tenuto conto delle finalità del decreto ed anche
al fine di semplificare gli adempimenti, si ritiene che il dies a quo per la
regolarizzazione della violazione decorra comunque dal termine prorogato, ossia
dal 23 luglio 2015.
Nessun commento:
Posta un commento