Si avvicina il termine in cui dovranno essere predisposti i
modelli 730 e unico, per l’anno 2014.
Ma vediamo cosa succede se le retribuzioni vengono
corrisposte ai lavoratori in ritardo rispetto a quanto previsto dal contratto?
In primo luogo al lavoratore spetta, come nella generalità
dei casi in cui si tratta di ritardo nei pagamenti, la corresponsione degli
interessi al saggio legale, oltre il maggior danno, la cui prova è a carico del
dipendente; bisogna anche ricordare che spesso i singoli CCNL prevedono il
pagamento di una percentuale sostitutiva in caso di ritardo prolungato nel
tempo.
Altri effetti in caso di mancato pagamento nei termini delle
retribuzioni sono di natura fiscale e previdenziale, nel primo caso si ricorda
che l’art. 51 del DPR 917/1986 (TUIR) stabilisce che i redditi da lavoro
dipendente sono soggetti a tassazione nella misura effettivamente percepita
nell’anno solare di competenza (c.d. “principio di cassa”), unica eccezione si
ha, per evidenti ragioni di praticità, per le retribuzioni di competenza
dell’anno solare precedente che vengono corrisposte entro il 12 gennaio
dell’anno successivo. Tale norma (c.d. principio di cassa allargato), contenuta
sempre nel citato art. 51, consente di mantenere il calcolo della tassazione
eseguito dal datore di lavoro sul cedolino di dicembre con la determinazione
del conguaglio.
Il problema nasce se si sfora tale data (12.01), in tal caso
il reddito percepito diviene imponibile nell’anno solare successivo e, se
eseguiti, vanno rideterminati i conguagli; in tale ultimo caso avremo
(presumibilmente), per l’anno precedente un rimborso d’imposta e, per l’anno
corrente un aggravio dell’imposta, entrambi dovuti alla progressività
dell’IRPEF, restando esclusa ogni ipotesi di tassazione separata.
Esaminati gli aspetti fiscali, restano da analizzare quelli
previdenziali: il calcolo e la denuncia mensile delle retribuzioni (UNI-EMENS)
non viene in alcun modo inficiato dalla mancata corresponsione delle
retribuzioni, il calcolo ed il pagamento della contribuzione avviene secondo il
principio di competenza, con la conseguenza sul piano pratico di dover
sdoppiare il calcolo dei cedolini paga: una prima volta con il solo calcolo dei
contributi dovuti, da lavoratore ed azienda, ed una seconda volta con il
calcolo delle ritenute applicate. Tutte le info dai Consulenti del lavoro.
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