Queste,
dunque, le nuove F.A.Q.:
FAQ n.9
Domanda
I
modelli 730 sono predisposti dagli intermediari abilitati - tra cui i
Consulenti del Lavoro - e
telematicamente inviati all'Agenzia delle Entrate. Nella generalità dei
casi le relative risultanze (c.d.
modello 730-4) vengono inviate dall'Agenzia delle Entrate direttamente al
sostituto di imposta che procede alle operazioni di conguaglio.
Tuttavia,
quando il sostituto d'imposta (che dovrà procedere alla erogazione e/o alla
trattenuta secondo le risultanze del modello 730-4) è l'INPS è previsto che non
sia l'Agenzia delle Entrate a trasmettere il risultato della dichiarazione 730,
ma vi provveda direttamente il soggetto che ha compilato e spedito la
dichiarazione (di norma, gli intermediari abilitati). La trasmissione avviene tramite il sito
internet INPS nell’area “servizi per aziende e consulenti” nella specifica
sezione “servizi in convenzione”. E’ evidente che tutti i Consulenti del Lavoro
possiedono i requisiti richiesti dall’Istituto in quanto costituiscono
dotazioni imprescindibili per l’esercizio dell’attività professionale.
Ciò
nonostante, nell'ultima tornata numerosi colleghi hanno segnalato l’impossibilità ad inviare i
citati modelli 730. Il file di trasmissione
è stato scartato dal sistema con la motivazione " nessuna
convenzione per il fornitore selezionato".
Per
l'anno in corso si prevede ci siano gli stessi problemi?
Risposta
Si precisa che
non c’è bisogno di alcuna convenzione per inviare i modelli 730/4, ma lo scorso
anno si è deciso di unificare la pagina di trasmissione dei file condividendo
quella con i RED/ICRIC/Detr che, viceversa, prevedono una convenzione associata. Per questo motivo, per i modelli 730/4 era
stata preimpostata la tabella di riferimento dei fornitori con le anagrafiche
di quanti li avevano già trasmessi nel 2013, però non essendoci un automatismo
per aggiungere nuovi fornitori occorreva intervenire manualmente. Operazione a
cui si provvedeva dopo segnalazione agli indirizzi di posta presenti nella
pagina di documentazione. Con l’anno
corrente sarà attivata una funzionalità per cui il singolo fornitore potrà
modificare i propri dati anagrafici in autonomia.
FAQ n.10
Domanda
In
base alla legge di stabilità, sono stati riconosciuti gli sgravi della mobilità
236 , ma l’Inps in data 16 gennaio ha inviato le note di rettifica per il
recupero sgravi. Abbiamo capito male noi, oppure le NDR non dovevano essere emesse?
Risposta
Non avete
compreso male ma in questo caso è opportuno che venga fatto attraverso il
cassetto previdenziale, alla voce Estratto Conto dm 10, la verifica della
sequenza dei codici di autorizzazione.
Nel caso
specifico ritengo sia stato rimosso dalla sede competente il codice di
autorizzazione e che i flussi siano stati trasmessi con i codici
tipo contribuzione della 223/91
75 – Lavoratori
in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art.25, comma 9,
della Legge 23/7/91, n.223. (circ. INPS n. 260/91)
76 – Lavoratori
in mobilità assunti con contratto a termine ex art.8, comma 2, della Legge
23/7/91, n.223. (circ. INPS n. 260/91)
77 – Lavoratori
in mobilità assunti con contratto a termine ex art.8, comma 2, della Legge
23/7/91, n.223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo
indeterminato. (circ. INPS n. 260/91)
Nel caso
fossero stati indicati correttamente i
codici Uniemens, ancorchè la posizione
sia priva del c.a. 5q per il periodo dal 01/2013, le note di rettifica non sono
state spedite.
Elenco i codici
tipo contribuzione per le assunzioni per la l. 236/ 93 (piccola mobilità)
corretti
P5 – Lavoratori
iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1,
legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo
indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per
gli apprendisti per 18 mesi (art.25, comma 9, legge 223/1991). (Circ. INPS n.
115/2005). Decorrenza 1/2006.
P6 – Lavoratori
iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1,
legge52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo
determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli
apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n.
115/2005). Decorrenza 1/2006.
P7 – Lavoratori
iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1,
legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo
determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il
versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi
(art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
FAQ n.11
Domanda
Con
riferimento alla Certificazione Unica 2015, si richiede di sapere se per i
dipendenti pubblici (ex INPDAP) per i quali vengono compilati i punti da 15 a
34 della Sezione 3 - INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX INPDAP), occorra
altresì barrare la casella 3 - ALTRO del quadro relativo ai DATI PREVIDENZIALI
ED ASSISTENZIALI INPS.
Risposta
Punto 3 – Altro
– deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici alle
gestioni INPS Gestione Dipendenti Pubblici e INPS ex ENPALS ovvero ad un ente
pensionistico diverso dall’INPS (ad esempio: INPGI).
(è legato al
fatto che sono privi di matricola)
FAQ n.12
Domanda
La
presente per sottoporre i seguenti quesiti relativi al comportamento da tenere,
in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi previdenziali e
assistenziali alla gestione separata:
-
il
committente dovrà provvedere al calcolo del ravvedimento operoso? oppure sarà
tenuto solo al versamento dei contributi dovuti utilizzando i codici consueti
(CXX/C10) e dovrà attendere l'avviso da parte dell'Istituto per la richiesta
dell'importo delle sanzioni?
-
In
caso di ravvedimento il totale della sanzione è pari al 5,75% in ragione d'anno
a partire dal 01/01/2014? E quale sarà il codice "causale contributo"
da utilizzare nel modello 24?
Risposta
Il codice
tributo per pagare le sanzioni è COS nel campo Matricola va indicato 10 volte
il carattere 8. Il tasso da applicare è quello vigente al momento del pagamento
della quota capitale.
FAQ n.13
Domanda
Un
disoccupato percettore di indennità mini-Aspi viene assunto presso un
ristorante; nel periodo natalizio ha lavorato per 7 giorni consecutivi: perderà
tutta l’indennità oppure soltanto i giorni di effettivo lavoro? Nonostante io
abbia consultato diverse circolari dell’istituto, non è chiaro il discorso fra
decadenza e perdita del diritto.
Risposta
Dalla pagina
intranet dell’Istituto – Prestazioni a sostegno reddito – Indennità Mini Aspi
NUOVA ATTIVITÀ
LAVORATIVA IN CORSO DI PRESTAZIONE
Nel caso di
nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato,
l’erogazione della prestazione Mini-ASpI è sospesa d’ufficio, sulla base delle
comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di cinque giorni; al termine
della sospensione, l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo
residuo spettante al momento in cui l’indennità era stata sospesa.
Il soggetto
titolare dell’indennità di disoccupazione Mini-ASpI può svolgere attività
lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purché non dia
luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali)
nel corso dell’anno solare 2013.
In caso di
svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito
inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il
soggetto titolare dell’indennità Mini-ASpI deve, a pena di decadenza, informare
l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito
annuo che prevede di trarre dall’attività.
Nel caso in cui
il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è
ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. Qualora il
soggetto intenda modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso una
nuova dichiarazione “a montante” cioè comprensiva del reddito in precedenza
dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso
l’indennità verrà rideterminata.
DECADENZA
DALL’INDENNITÀ
Il beneficiario
decade dall’indennità nei seguenti casi:
-
Perdita dello
stato di disoccupazione;
-
Rioccupazione
con contratto di lavoro subordinato superiore a 5 giorni;
-
Inizio di
attività autonoma senza comunicazione all’INPS;
-
Pensionamento di
vecchiaia o anticipato;
-
Assegno
ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;
-
Rifiuto di
partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva
(attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
-
Mancata
accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore
almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità Mini-ASpI.
dalla pagina
intranet dell’Istituto – Prestazioni a sostegno reddito – Indennità Aspi
NUOVA ATTIVITA’
LAVORATIVA IN CORSO DI PRESTAZIONE
Nel caso di
nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato,
l’erogazione della prestazione ASpI è sospesa d’ufficio, sulla base delle
comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di sei mesi; al termine
della sospensione l’indennità riprende
ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui
l’indennità stessa era stata sospesa.
Il soggetto
titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI può svolgere attività lavorativa
di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purchè la stessa non dia
luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali)
nel corso dell’anno solare 2013.
In caso di
svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito
inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il
soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI deve, a pena di
decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività,
dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
Nel caso in cui
il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è
ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. Qualora il
soggetto intende modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso nuova
dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito in precedenza
dichiarato e delle variazioni a maggiorazione
o a diminuzione. In tal caso l’indennità verrà rideterminata.
DECADENZA
DALL’INDENNITA’
Il beneficiario
decade dall’indennità nei seguenti casi:
-
perdita dello
stato di disoccupazione;
-
rioccupazione
con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi;
-
inizio attività
autonoma senza comunicazione all’INPS;
-
pensionamento di
vecchiaia o anticipato;
-
assegno
ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;
-
rifiuto di
partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva
(attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
-
mancata
accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore
almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità.
FAQ n.14
Domanda
Buongiorno,
vi chiedo un parere a seguito di una nota Inps 25 settembre 2006 circa
l'erogazione degli assegni familiari per un part-time.
In
particolare la situazione è questa:
-
Dipendente
part-time assunta con 24 ore settimanali dal lunedì al venerdì (settimana
corta); nel caso in cui vi siano ore lavorate 20 più 4 di ferie, gli assegni
familiari spetterebbero per 5 giorni o per 6 (quindi anche per la giornata del
sabato)?
-
Dalla
nota mi sembra di capire che se la lavoratrice non ha raggiunto le 24 ore di
effettiva prestazione lavorativa gli anf spetterebbero per le singole giornate
di lavoro svolto fermo restando ovviamente il diritto anche per la giornata di ferie.
Pertanto a mio parere spetterebbero per 5 giorni.
Risposta
LAVORATORI
PART-TIME
Ai lavoratori
occupati a tempo parziale spetta l' ANF nella misura settimanale intera
soltanto se hanno lavorato almeno 24 ore nella settimana (sia come impiegato
che come operaio), raggiungibili anche cumulando più rapporti di lavoro a tempo
parziale o a tempo pieno.
Se il numero
delle ore lavorate è inferiore, spettano tanti assegni giornalieri quante sono
le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero
delle ore lavorate in ciascuna delle giornate stesse. In ogni caso non possono
essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna
settimana e 26 per ogni mese. Le ferie
sono considerate giornate retribuite e quindi coperte dall’assegno.
FAQ n.15
Domanda
Si
chiede se il ticket licenziamento è dovuto per intero anche per i rapporti di
lavoro part-time verticale o ciclico, ad esempio nel caso in cui il contratto
sia a tempo indeterminato, mettiamo con durata di un anno, ma nel quale cui la
prestazione si svolga ad esempio per soli 3 mesi.
Risposta
Il contributo è
slegato dalla prestazione individuale, essendo dovuto nella stessa misura,
indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato: in pratica,
il datore di lavoro deve pagare lo stesso contributo, sia nel caso che
l'interruzione del rapporto riguardi un lavoratore part-time (che lavora, ad
esempio, un'ora la settimana) sia per un dipendente che presta 40 ore
settimanali.
A incidere sul
calcolo del ticket è invece la durata del rapporto di lavoro: per le frazioni
di lavoro sotto 12 mesi – il contributo va determinato in proporzione al numero
di mesi di durata effettiva del contratto, considerando come mese intero quello
in cui la prestazione lavorativa è avvenuta per almeno 15 giorni.
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