Con circolare n. 149/2015 sono state illustrate le nuove
disposizioni disciplinanti l’istituto del lavoro accessorio introdotte dal
D.Lgs. n. 81/2015 che, in particolare,
ha abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del
D.Lgs. n. 276/2003.
Pertanto, a seguito della recente revisione della disciplina
organica del contratto di lavoro in oggetto, si forniscono con il presente
messaggio, chiarimenti in ordine agli adempimenti informativi connessi allo
svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio da parte di lavoratori iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ai sensi del D.Lgs.C.P.S. n.
708/1947 e ss.mm.ii.
Al riguardo, si ribadisce, preliminarmente, che le vigenti
disposizioni in materia, con specifico riferimento all'art. 48, comma 2, del
D.Lgs. n. 81/2015, non contemplano limitazioni in ordine ai settori produttivi
nell’ambito dei quali è ammesso il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio.
Pertanto, detta forma di prestazione lavorativa - nella quale, come è noto, la retribuzione
è corrisposta a mezzo di appositi voucher - risulta utilizzabile anche nel
settore dello spettacolo, sulla base dei limiti normativi di carattere
generale. In particolare, ai sensi del citato art. 48, è possibile attivare il
lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente del limite di carattere
economico ivi stabilito. L’elemento qualificatorio della prestazione di lavoro
accessorio, pertanto, è soltanto di tipo quantitativo ed è rappresentato dal
valore economico della medesima.
Gli adempimenti informativi ai quali il committente è
tenuto, ai fini dell’instaurazione dei citati rapporti di lavoro, consistono,
anche laddove la prestazione sia svolta nel settore dello spettacolo,
nell’effettuazione delle comunicazioni obbligatorie alla direzione territoriale
del lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione lavorativa medesima,
ai sensi dell’art. 49, comma 3, del citato D.Lgs. n.81/2015.
Rimandando, per le indicazioni di carattere operativo
concernenti la dichiarazione di inizio attività, a quanto precisato
dall’Istituto con la citata circolare n. 149/2015, si sottolinea, da ultimo,
che in relazione al lavoro accessorio svolto nel settore dello spettacolo, è
escluso l'obbligo di fare richiesta del certificato di agibilità di cui
all'art. 10, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.
Infatti – fermo restando che l'obbligo contributivo, in presenza di
lavoro accessorio, sussiste nei confronti di una gestione diversa da quella del
Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo – nella fattispecie di cui si tratta
la tracciabilità delle prestazioni svolte dal prestatore di lavoro è garantita
dalla citata comunicazione di inizio attività.
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