Il Jobs Act è irretroattivo per i contratti a termine
stipulati prima dell'entrata in vigore della riforma e convertiti in contratti
a tempo indeterminato. Secondo la sentenza del 20 ottobre 2015 della
Cassazione, in questi casi si deve utilizzare l'indennità a forfait del
collegato lavoro, nonostante il decreto legislativo n.81/2015 abbia abolito i
commi 5 e 6 dell'articolo 32 della legge 183/2010. L'indennità del collegato
lavoro sarebbe, infatti, più favorevole al lavoratore rispetto a quella
applicata dal Jobs Act. Per questo, in assenza di norme transitorie, il nuovo
metodo di calcolo dell'indennizzo si applica solo per i contratti stipulati
dopo il 25 giugno 2015, data in cui è entrato in vigore il decreto attuativo
della legge 183/2014.
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