Senza istruzioni operative il decreto legislativo sul
riordino degli ammortizzatori sociali. Lo denuncia la Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro ad oltre un mese dal completamento della Riforma del
lavoro
Roma, 13 novembre 2015 – “Ad oltre un mese dal completamento
del piano di riforma del diritto del lavoro, meglio conosciuto sotto il nome di
“Jobs Act”, gli operatori del settore, le aziende e i loro consulenti, si
trovano a dover fare i conti con i primi adempimenti operativi. Ma senza
istruzioni operative”. Lo denuncia il Presidente della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca. Come è noto, infatti, il 24 settembre
sono entrati in vigore gli ultimi quattro decreti previsti ancora dalla legge
delega di fine 2014. Nello specifico, sono stati emanati i decreti legislativi
che affrontano la tematica della semplificazione nella gestione dei rapporti di
lavoro e il riordino degli ammortizzatori sociali.
Proprio quest’ultimo, introducendo anche alcune novità
operative, sta mettendo a dura prova le imprese che, districandosi nel tortuoso
percorso ad ostacoli della norma, sono alla prese con la presentazione delle
istanze, per consentire ai lavoratori beneficiari dei trattamenti in parola, di
non subire alcuna penalizzazione ma soprattutto per non ricorrere all’extrema
ratio del licenziamento. Nell’attesa che l’Inps emani le proprie circolari, ad
oltre un mese dal 24 settembre – secondo De Luca - ormai l’urgenza è
conclamata. “Le imprese edili e lapidee del settore artigiano”, spiega, “si
stanno infatti ancora chiedendo (e la domanda non è per nulla pleonastica) se
l’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni del lavoratore è requisito
essenziale per il trattamento ordinario di cassa integrazione salariale per
eventi oggettivamente non evitabili – intemperie stagionali ad esempio –
attestato che la norma, all’art. 1 c. 2, evidenzi che non è richiesto solo nel
settore industriale”.
E’ di evidenza come il tenore letterale della norma comporti
un diverso trattamento, a parità di situazione, per i lavoratori dipendenti del
settore artigianale per i quali occorre un ulteriore requisito, non richiesto
nella previgente disposizione normativa, per l’accesso alla prestazione di
sostegno rispetto invece ai dipendenti del settore industriale. Per la verità
gli ostacoli non sono tutti qui…E’ da rilevarsi anche come non si sia chiarito,
per il trattamento ordinario, se un nuovo evento, richiesto dopo il 24
settembre, rientri nel computo del “vecchio” o del “nuovo” limite delle 52
settimane di intervento nel biennio. Stante l’antico brocardo latino tempus
regit actum, essendo stata abrogata la vecchia disciplina e non essendo stato previsto
un periodo transitorio, si potrebbe ritenere anche che dalla data di entrata in
vigore del d.lgs. n.148/2015 ricominci a decorrere un nuovo contatore delle
settimane di CIGO. A proposito del criterio di computo delle settimane, ancora
non vi è stato alcun chiarimento da parte dell’INPS, come avvenne nel 2009 per
determinare se la settimana integrabile sia computabile a giorni. Anche in
questo caso, se non si ritenesse applicabile alla novella normativa, la
previgente interpretazione, saremmo in un’evidente condizione peggiorativa che
porterebbe ad un’ulteriore stretta sull’utilizzo di uno degli ammortizzatori
sociali che più è stato utilizzato in questi anni di crisi. In conclusione,
visto quanto sopra evidenziato, è ora necessario e urgente l’intervento della
prassi amministrativa che, forse, potrà tentare di semplificare quantomeno le
procedure operative al fine di non aggravare, visto anche la contrazione dei
tempi di presentazione dell’istanza sia per l’ordinaria che per la
straordinaria, i già consistenti costi sostenuti dalle imprese per l’utilizzo
degli ammortizzatori sociali.
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