Corte di Cassazione,
Sezione Lavoro, Sentenza n.16592 del 7
agosto 2015
Svolgimento del
processo
Il Tribunale di
Vercelli, accogliendo la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della
datrice di lavoro, soc. (OMISSIS), dichiarava l’illegittimita’ della sanzione
disciplinare della multa comminata alla ricorrente che, in qualita’ di addetta
alle vendite presso il punto vendita di (OMISSIS), non si era presentata al
lavoro il 6 gennaio 2004, disattendendo la disposizione aziendale con la quale
le era stato comunicato che il punto vendita sarebbe rimasto aperto in tale
giornata (come pure l’8 dicembre 2003, il 25 aprile 2004 e il 1 maggio 2004) e
che in relazione alle ore lavorate nei giorni festivi sarebbe stata corrisposta
la retribuzione normale con la maggiorazione per il lavoro straordinario.
Il Tribunale riteneva
legittimo il rifiuto opposto dalla lavoratrice, in quanto la Legge n. 260 del
1949 non consente al datore di lavoro di trasformare unilateralmente le
festivita’ in giornata lavorativa, non potendosi applicare in via analogica la
normativa sul lavoro festivo domenicale, ne’ la disciplina di cui al Decreto
Legislativo n. 66 del 2003 in quanto riferita al riposo domenicale e non alla
festivita’ infrasettimanale.
L’appello proposto
dalla soc. (OMISSIS) veniva respinto dalla Corte di appello di Torino, secondo
cui la Legge n. 260 del 1949, articolo 2 conferisce ai lavoratore il diritto di
astenersi dai lavoro nei giorni indicati dalla stessa legge, senza che possa
applicarsi in via analogica la disciplina sul lavoro domenicale. Il datore di
lavoro aveva richiesto la prestazione lavorativa in una giornata in cui non
poteva esigerla, con conseguente legittimita’ dei comportamento della
prestatrice, non qualificabile come arbitraria tutela delle proprie ragioni, ma
come legittimo esercizio dell’eccezione di inadempimento ex articolo 1460 cod.
civ., tanto piu’ congruo ove si consideri la sistematicita’ della violazione
del diritto al riposo (la prestazione lavorativa era stata gia’ pretesa per l’8
dicembre e richiesta per le festivita’ del 25 aprile e del 5 maggio).
Per la cassazione di
tale sentenza la soc. (OMISSIS) propone ricorso affidato a cinque motivi.
Resiste con controricorso la (OMISSIS). Entrambe le parti hanno depositato
memoria ex articolo 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione
Preliminarmente, si da
atto che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma
semplificata.
Con il primo motivo si
denuncia violazione di legge in relazione alla Legge n. 260 del 1949, articolo
2. La societa’ ricorrente, premesso che la questione controversa attiene al
diritto del lavoratore ad astenersi dalla prestazione lavorativa in occasione
delle festivita’ di cui all’articolo 2 cit. ed al contrapposto interesse del
datore a chiedere la prestazione lavorativa per comprovate esigenze aziendali
(apertura al pubblico in coincidenza delle festivita’), chiede se la Corte
territoriale abbia correttamente interpretato l’articolo 2 cit. nel l’affermare
che il diritto ivi previsto e’ assoluto e derogabile solo su espresso accordo
delle parti o se invece tale previsione debba essere interpretata come regola
generale suscettibile di eccezioni derivanti da comprovate esigenze aziendali
ovvero in forza di previsioni di fonte contrattuale collettiva, pure connesse
alla esigenze aziendali tipiche del settore, per cui in tali casi, in cui la
prestazione dei lavoratori e’ articolata in turni di lavoro, il datore di
lavoro possa esigere la prestazione lavorativa del dipendente il cui turno
coincida con la festivita’.
Con il secondo motivo
si lamenta insufficiente motivazione in merito alla circostanza che l’attivita’
presso lo spaccio aziendale (di fatto un ampio negozio aperto al pubblico) era
organizzata in turni di lavoro per consentire l’apertura al pubblico tutti i
giorni della settimana e cio’ “in conformita’ alla legislazione e al CCNL di
settore” Inoltre, la sentenza non aveva motivato sul fatto decisivo che nel
settore commercio e’ da tempo prevista la possibilita’ dello svolgimento
dell’attivita’ lavorativa in tutti i giorni della settimana, fermo un giorno di
riposo.
Con il terzo motivo la
societa’ ricorrente denuncia violazione della disciplina contrattuale, con
specifico riferimento agli articoli 131, 132, 135, 136 e 137 CCNL del settore
terziario, dai quali sarebbe desumibile una deroga alla regola del divieto
sancito dalla Legge n. 260 del 1949. Specificamente, l’articolo 137 prevede che
le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi
indicati nel precedente articolo 136, devono essere compensate come lavoro
straordinario festivo; la disciplina dettata dalle parti sociali per il lavoro
prestato nelle festivita’ lascia intendere che queste abbiano contemplato un
vero e proprio diritto del datore di lavoro di richiedere prestazioni
straordinarie in coincidenza con le festivita’ infrasettimanali, che sono
comunque considerate straordinarie. Si sostiene che dalle predette disposizioni
contrattuali emergerebbe una deroga alle previsioni legali in materia di
festivita’ (Legge n. 260 del 1949, articolo 2) e specificamente emergerebbe il
diritto del datore di lavoro di richiedere prestazioni straordinarie festive.
Il quarto motivo verte
sulla violazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., nonche’
dell’articolo 2697 cod. civ., per avere la sentenza omesso di considerare le
pacifiche e non contestate deduzioni aziendali in ordine all’organizzazione del
punto vendita di (OMISSIS) e segnatamente alla esistenza di una turnazione di
lavoro (tale da assicurare l’apertura al pubblico per sette giorni alla
settimana), alla informazione (data il 1.12.2003) a tutti gli addetti al punto
vendita e alla (OMISSIS) stessa quale v.s. che lo spaccio sarebbe rimasto
aperto al pubblico l’8 dicembre 2003 e il 6 gennaio 2004.
Il quinto motivo
denuncia violazione di legge in relazione agli articoli 1460, 1175, 1375, 2094
e 2104 cod. civ.. Si chiede se, in ipotesi di eccezione “inadimptenti non est
adimplendum”, l’articolo 1460 c.c., comma 2, imponga una valutazione del
comportamento delle parti anche alla luce dei principi di buona fede e
correttezza di cui agli articoli 1175 e 1375 cod. civ., norme che, nell’ambito
del rapporto di lavoro, rendono necessario anche valutare il rispetto, da parte
del lavoratore, degli obblighi di collaborazione con il datore di lavoro, sotto
la direzione di questi e con la dovuta diligenza di cui agli articoli 2094 e
2014 cod. civ..
I primi tre motivi,
che possono essere trattati congiuntamente, in quanto vertenti su questioni
connesse, sono infondati. Il Collegio intende ribadire il principio espresso da
Cass. n. 16634/2005, secondo cui, atteso che la Legge n. 260 del 1949, come
modificata dalla Legge n. 90 del 1954, relativa alle festivita’
infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, riconosce al
lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di tali
festivita’, regolando compiutamente la materia, non e’ consentita – ai sensi
dell’articolo 12 preleggi – l’applicazione analogica delle eccezioni al divieto
di lavoro domenicale e deve escludersi che il suddetto diritto possa essere
posto nel nulla dal datore di lavoro, essendo rimessa la rinunciabilita’ al
riposo nelle festivita’ infrasettimanali solo all’accordo tra datore di lavoro
e lavoratore (nella specie, questa Corte, cassando e decidendo nel merito, ha
rigettato la domanda proposta dalla “Fondazione Teatro alla Scala di Milano”
volta ad accertare l’obbligo dei tecnici di palcoscenico a svolgere, anche
nelle festivita’ infrasettimanali, la prestazione lavorativa a richiesta del
datore di lavoro secondo i turni e l’organizzazione del lavoro e dei riposi
normali).
Tale sentenza ha
confermato la giurisprudenza secondo cui ai lavoratori viene riconosciuto il
“diritto soggettivo” di astenersi dal lavoro in occasione delle festivita’
infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose (Cass. n.
4435/2004, Cass. n. 9176/1997, Cass. n. 5712/1986). E’ stato, tra l’altro,
osservato che: a) la possibilita’ di svolgere attivita’ lavorativa nelle
festivita’ infrasettimanali non significa che la trasformazione da giornata
festiva a lavorativa possa avvenire per libera scelta del datore di lavoro; la
rinunciabilita’ al riposo nelle festivita’ infrasettimanali non e’ rimessa ne’
alla volonta’ esclusiva del datore di lavoro, ne’ a quella del lavoratore, ma
al loro accordo; b) la Legge n. 260 del 1949, che ha individuato le festivita’
celebrative di ricorrenze civili e religiose con il conseguente diritto del
lavoratore di astenersi dal prestare lavoro in dette festivita’, e’ completa e
non consente di fare ricorso al procedimento per analogia, non occorrendo
ricercare un quid comune per integrare una lacuna dell’ordinamento; in
particolare, non occorre accertare se sussista una identita’ di ratio tra
“riposo settimanale” – o “riposo coincidente con la domenica” – e “riposo
infrasettimanale” al mero fine di sostenere che il “riposo per le festivita'” –
cosi’ come il “riposo domenicale” – non avrebbe funzione “di ristoro” bensi’
“di fruizione di tempo libero qualificato”, si’ da tentare impropriamente di
utilizzare in sede interpretativa il procedimento analogico; c) la normativa
sulle festivita’ infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose
(Legge n. 260 del 1949) e’ stata emanata successivamente alla normativa sul
riposo domenicale e settimanale (Legge n. 370 del 1934) e in essa non solo non
sono state estese alle festivita’ infrasettimanali le eccezioni
all’inderogabilita’ previste ex lege esclusivamente per il riposo domenicale,
ma con successiva norma (Legge n. 520 del 1952) e’ stato sancito che solo per “il
personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie
pubbliche e private” sussiste l’obbligo (=”il personale per ragioni inerenti
all’esercizio deve prestare servizio nelle suddette giornate”) della
prestazione lavorativa durante le festivita’ (“nel caso che l’esigenza del
servizio non permetta tale riposo”) su ordine datoriale in presenza, appunto
(anche in questa specifica ipotesi), di “esigenze di servizio”; d) di
conseguenza appare evidente, sotto qualsivoglia profilo, che non sussiste un
obbligo “generale” a carico dei lavoratori di effettuare la prestazione nei
giorni destinati ex lege per la celebrazione di ricorrenze civili o religiose e
sono nulle le clausole della contrattazione collettiva che prevedono tale
obbligo, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori di astenersi dal lavoro
(cui e’ consentito derogare per il solo lavoratore domenicale); in nessun caso
una norma di un contratto collettivo puo’ comportare il venir meno di un
diritto gia’ acquisito dal singolo lavoratore (come il diritto ad astenersi dal
lavoro nelle festivita’ infrasettimanali), non trattandosi di diritto
disponibile per le organizzazioni sindacali (Cass. n. 9176/1997 cit); e) il
Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (in “attuazione della direttiva
93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro”) nulla aggiunge alla specifica
normativa sulle festivita’ infrasettimanali, in quanto la normativa comunitaria
si riferisce espressamente al riposo settimanale ed alla possibilita’ che
siffatto riposo (e non certo il diritto di astensione dal lavoro in occasione
delle festivita’ infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose)
possa essere calcolato in giorno diverso dalla domenica.
A tali considerazioni,
va pure aggiunto che dalla disciplina contrattuale di settore non emerge
l’esistenza di alcuna previsione pattizia intesa a derogare alle norme di
legge, essendo soltanto disciplinato il trattamento retributivo spettante in
caso di prestazione lavorativa resa nel giorno festivo, ma non anche il diritto
del datore di lavoro di esigere tale prestazione in difetto di consenso del
lavoratore. Anche il quarto e il quinto motivo, da esaminare congiuntamente,
sono infondati.
Il provvedimento del
datore di lavoro, in difetto di un consenso del lavoratore a prestare la
propria attivita’ nella festivita’ infrasettimanale, determina la nullita’
dello stesso e integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con
la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte
del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un’eccezione di
inadempimento (articolo 1460 cod. civ.), sia sulla base del rilievo che gli
atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una
presunzione di legittimita’ dei provvedimenti aziendali, che imponga
l’ottemperanza agli stessi fino a un contrario accertamento in giudizio (cfr.
Cass. n. 26920 del 2008; n. 1809 del 2002, v. da ultimo Cass. n.11927 de 2013).
Il ricorso va dunque
respinto. Le spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo per
esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del
quindici per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del Decreto
Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, articolo 2.
P.Q.M.
La Corte rigetta il
ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese, che liquida
in euro 2.000,00 per compensi e in euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di
legge e 15% per rimborso spese forfettarie.
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