OGGETTO:
Art. 21, comma 6 della legge 23 luglio 1991, n.223,
sostituito dall’art.1, comma 65 della legge 24 dicembre 2007, n.247.
Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti
agricoli valevoli per l’anno 2015.
SOMMARIO:
Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei
braccianti agricoli valevoli per l’anno 2015.
1. Premessa
Come è noto, le circolari n. 102 del 26 novembre 2008 e n.
57 del 14 aprile 2009, alle quali si rimanda per ogni utile approfondimento,
hanno illustrato sia le novità normative introdotte dall’art. 1, comma 65,
della legge n. 247/2007 sia i relativi adempimenti per la compilazione degli
elenchi nominativi dei braccianti agricoli.
Si rammenta che le aziende, i cui lavoratori hanno diritto
ai benefici di cui alla norma citata, devono aver beneficiato degli interventi
di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e
ricadere in area dichiarata calamitata, con i seguenti requisiti:
- l’area calamitata deve essere delimitata ai sensi
dell’articolo 1, comma 1079 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le
Regioni, attraverso proprie delibere/decreti;
- le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel
Piano assicurativo agricolo.
Si rammenta inoltre che
l’articolo 38 commi 6 e 7 della legge n. 111 del 15 luglio 2011(v. circ.
104 del 05/08/2011) ha apportato novità in materia di elenchi nominativi annuali
dei lavoratori agricoli, disponendo la notifica dei suddetti elenchi, con
riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010,
mediante pubblicazione telematica sul sito dell’Istituto entro il mese di marzo
dell’anno successivo. Pertanto anche gli elenchi nominativi annuali valevoli
per l’anno 2015 dovranno essere pubblicati entro il 31 marzo 2016.
2. Riconoscimento del
beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici valevoli per l’anno
2015
Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini
previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate,
di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative
effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno
precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al già citato all’articolo
1, comma 3 del D.Lgs. n.102/04.
Nell’anno 2015, il lavoratore deve essere stato occupato per
almeno cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del
codice civile.
Il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e
compartecipanti familiari.
3. Adempimenti delle
aziende
Le aziende interessate dovranno dichiarare lo stato
calamitoso trasmettendo per via telematica la dichiarazione di calamità
direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati.
L’applicazione è raggiungibile, nella sezione “Servizi
Online”, con la dicitura “dichiarazione di calamità aziende agricole” ed è
fruibile con le consuete modalità di accesso dell’invio telematico del
Dmag-Unico.
Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle
aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 delle legge 27 dicembre
2006, n. 296, così come da decreti/delibere regionali.
Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e
compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea come
da fac-simile allegato (allegato 1).
La trasmissione telematica o cartacea, dovrà avvenire entro
la data del 10 febbraio p.v., per dar modo alle Sedi di procedere alla
validazione delle domande, entro il 23 febbraio.
Per la corretta compilazione dell’istanza si rimanda al
manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009.
4. Adempimenti delle
sedi
In INTRANET – Servizi per l’Agricoltura – SUBORDINATI – è
aperta la procedura DDC (Dichiarazioni Di Calamità) che consente la validazione
delle dichiarazioni di calamità inviate.
Si ricorda che dall’opzione “Valutazione Dichiarazioni di
Calamità”, cliccando sul campo ‘Info’, l’operatore abilitato procede alla
valutazione dei dati trasmessi dall’azienda (verifica del decreto/delibera di
Giunta Regionale di calamità ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 delle legge
27 dicembre 2006, n. 296 già inserito in procedura a cura delle Direzioni
Regionali).
Per la validazione delle domande ai fini del beneficio in
oggetto, le sedi dovranno fare riferimento esclusivamente ai decreti/delibere
Regionali che delimitano i territori ai sensi del già citato articolo 1, comma
1079 della Legge n. 296/06.
L’operatore prende in carico l’istanza e procede all’
approvazione o reiezione della stessa cliccando sul pulsante ‘Salva e
continua’.
Nel caso di reiezione è obbligatorio compilare il campo
“Motivazioni del rigetto” per completare l’esito dell’operazione.
Le istanze sono consultabili dall’opzione del Menù
principale “Consultazione dichiarazione di calamità” da dove è possibile
stampare il file PDF dell’esito dell’operazione.
Le istanze cartacee dei concedenti i terreni a piccola
colonia o compartecipazione familiare dovranno essere acquisite manualmente.
Le operazioni descritte devono essere completate entro il 23
febbraio 2016.
-
Allegato N.1:

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