La tutela della genitorialità ha assunto nel tempo
connotazioni di sempre crescente attenzione alla figura paterna intesa quale
soggetto coinvolto direttamente nella cura e nella crescita dei figli, non più
soltanto nei casi particolari di nucleo familiare monogenitoriale.
E’ con queste finalità che, in via sperimentale per gli anni
2013-2015, è stato previsto che, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (o
dall'effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o
dall'ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale), il padre lavoratore dipendente ha:
-
l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo
di 1 giorno, fruibile anche durante il congedo di maternità della madre
lavoratrice, in aggiunta ad esso. Questa tipologia di congedo è riconosciuta in
aggiunta anche al padre che fruisce dell'ordinario congedo di paternità;
-
la
facoltà di astenersi per un periodo di 2 giorni, anche continuativi, previo
accordo con la madre e in sua sostituzione, durante al periodo di astensione
obbligatoria spettante a quest'ultima, lavoratrice dipendente o
parasubordinata.
La legge di stabilità appena approvata per l’anno 2016,
raddoppia la durata del congedo obbligatorio portandolo a due giorni, fruibili
anche separatamente, mentre lascia invariata la misura del congedo facoltativo.
Per entrambe le tipologie di permesso, il corrispondente
trattamento retributivo è totalmente a carico dell’INPS e viene corrisposto
attraverso il datore di lavoro che porta a conguaglio le stesse somme in
UNIEMENS.
Per la fruizione dei permessi, il lavoratore è tenuto a:
-
presentare richiesta in forma scritta al datore
di lavoro, con l’indicazione dei giorni in cui intende fruire del congedo
obbligatorio e facoltativo, con un preavviso non inferiore a 15 giorni;
-
allegare, in caso di richiesta di congedo
facoltativo, una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di
maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito
dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. Tale documentazione
deve essere trasmessa dal lavoratore anche al datore di lavoro della madre.
Tutte le informazioni sono reperibili presso i Consulenti
del lavoro.
Nessun commento:
Posta un commento