Il Dipartimento delle Finanze diffonde le statistiche sulle
dichiarazioni IRES (Imposta sul Reddito delle Società) ed IRAP (Imposta
Regionale sulle Attività Produttive) relative all'anno d'imposta 2013 e
presentate nel corso degli anni 2014 e 2015. Per alcune società di capitali (in
certi casi di grandi dimensioni), che non hanno il periodo d’esercizio
coincidente con l'anno solare, il termine ultimo per la presentazione della
dichiarazione è stato settembre 2015.
Con questa diffusione
si completano dunque i dati statistici relativi alle dichiarazioni fiscali per
l’anno d’imposta 2013.
IRES
Il contesto macroeconomico nel 2013 è stato caratterizzato
da una contrazione del PIL (-0,5% in termini nominali e -1,7% in termini
reali), in linea con l’andamento dell’anno precedente, mentre l’inflazione è
risultata pari all’1,2%, in diminuzione rispetto al 3% registrato nell’anno
precedente (1).
Nell’anno d’imposta 2013 le dichiarazioni delle società di
capitali sono state 1.104.875, con una numerosità in crescita rispetto all’anno
precedente (+0,7%). L'87,5% delle società di capitali sono società a
responsabilità limitata. Si rileva inoltre che il 9,2% delle società risulta in
fallimento, liquidazione o estinta (2) ed in particolare quelle in fallimento
sono cresciute del 3,1% rispetto al 2012 e sono concentrate nei settori
manifatturiero, del commercio e delle costruzioni.
Il 60% dei soggetti
ha dichiarato un reddito d’impresa rilevante ai fini fiscali, mentre il 34% ha
dichiarato una perdita e il 6% ha chiuso l’esercizio in pareggio. I soggetti in
utile sono aumentati dell’1,4% rispetto all’anno precedente, mentre sono diminuiti
quelli in perdita (-1,5%). Il reddito d’impresa totale dichiarato è invece
risultato in diminuzione rispetto all’anno precedente (148 miliardi di euro in
totale, -6,2%), in particolare a causa del settore finanziario il cui reddito
dichiarato è passato da 43,6 miliardi di euro a 36,1 miliardi di euro (-17,1%
rispetto al 2012), per effetto sia di interventi normativi sul trattamento
fiscale delle rettifiche su crediti (3), che si sostanziano in una maggiore
deducibilità dei costi, sia per il negativo andamento congiunturale del settore
finanziario (4). Anche il reddito medio dichiarato, pari a 222.000 euro, è
risultato in diminuzione (-7,5% rispetto all’anno precedente). Tra gli oneri
deducibili ai fini Ires è compreso il 100% dell’Irap riferita al costo del
personale dipendente, che è risultato pari a 7,9 miliardi di euro (si rammenta
che la legge di stabilità per il 2015 ha successivamente operato la totale
abolizione dell’Irap sul costo del lavoro). Dal 2013 è inoltre prevista la
deduzione parziale dal reddito d’impresa dell’IMU versata per gli immobili
strumentali nella misura del 30%, che scende al 20% nel 2014. Tale deduzione è
stata utilizzata da oltre 153.300 soggetti per un ammontare di 1,1 miliardi di
euro.
Nel 2013 le società di capitali hanno dichiarato
complessivamente un imponibile (5) di 118 miliardi di euro, con un calo (-7%)
rispetto all’anno precedente. L'imponibile dichiarato dalle società che
liquidano l’imposta ordinariamente ha mostrato un calo (-3,2%), in particolare
nei settori finanziario (-15,6%) e dei servizi di informazione e comunicazione
(-24,9%). L’imponibile dichiarato dalle società che hanno aderito al regime del
“consolidato fiscale” (6) ha mostrato una diminuzione più accentuata (-12,7%
rispetto al 2012), imputabile prevalentemente al settore finanziario, il cui
valore rispetto al 2012 passa da 21,7 a 17 miliardi di euro ed al settore del
commercio (che passa da 6,7 a 5,4 miliardi di euro).
Nel 2013 il 57% delle società di capitali ha dichiarato
un’imposta superiore a zero (dato in linea con l’anno precedente), mentre il
rimanente 43% (7) non ha dichiarato imposta o è risultata in credito. Le
società assoggettate a tassazione ordinaria hanno dichiarato un’imposta netta
pari a 20,2 miliardi di euro (-3,3% rispetto al 2012), mentre i gruppi
societari, che hanno optato per il regime fiscale del consolidato, hanno
dichiarato un’imposta netta di 12,1 miliardi di euro (-12,7% rispetto al 2012).
Sono state 660 le società soggette all’addizionale Ires del settore petrolifero
e dell’energia elettrica (8), con aliquota pari al 10,5%, per complessivi 1,2
miliardi di euro (-11% rispetto al 2012). L’addizionale dell’8,5% del settore
finanziario-assicurativo, valevole soltanto per l’anno d’imposta 2013, ha
interessato oltre 1.400 soggetti per un ammontare di circa 1,5 miliardi di
euro.
IRES - Aiuto alla
Crescita Economica - ACE
Dall’anno d’imposta 2011 è stata introdotta un’importante
novità normativa riguardante la deduzione dal reddito d’impresa del rendimento
figurativo del capitale proprio (cosiddetto ACE “Aiuto alla crescita
economica”) (9), volta ad incoraggiare il finanziamento delle imprese tramite
capitale proprio. Il rendimento è stato fissato al 3% nei primi tre anni di
applicazione della normativa (2011-2012-2013) (10). Dalle dichiarazioni Unico
2014 sono risultate circa 260.000 società (+8,8% rispetto al 2012) con diritto
alla deduzione per incremento di capitale proprio (ACE), per un ammontare
totale di 6,8 miliardi di euro (+63% rispetto al 2012). Il 54% delle società
(oltre 141.000) ha utilizzato l’Ace in tutti gli anni d’imposta del triennio
2011-2013 passando da una deduzione di 1,5 miliardi di euro nel 2011 a 4,8
miliardi di euro nel 2013 (con un incremento di oltre 3 volte). Si riscontra
inoltre che il 20% delle società ha maturato il diritto alla deduzione Ace per
la prima volta nel 2013 per un ammontare di circa 0,5 miliardi di euro.
Complessivamente l’ammontare di deduzione non utilizzata nell’anno e
riportabile agli anni successivi è pari a oltre 2 miliardi di euro (circa 2
volte il valore del 2012).
La quota maggiore della deduzione proviene dalle società
operanti nei settori delle attività finanziarie ed assicurative (38% pari a 2,6
miliardi di euro) e delle attività manifatturiere (23% pari a 1,6 miliardi di
euro). La quota dei soggetti che hanno utilizzano l’ACE è stata crescente
all’aumentare della classe di ricavo: 15% per i soggetti tra 0 e 50.000 euro,
70% per i soggetti con ricavi oltre i 50 milioni di euro; quest’ultima classe
ha detenuto da sola il 48% dell’ammontare complessivo dell’ACE.
L’ACE è stato
utilizzato soprattutto da società localizzate nel nord-ovest ed in particolare
in Lombardia (36,3% dell’ammontare totale).
Analisi della
deducibilità degli interessi passivi
Da oggi sul sito del Dipartimento delle Finanze sono
disponibili alcune informazioni di dettaglio sull’impatto delle regole della
deducibilità degli interessi passivi
(11) che incidono sulla determinazione del reddito imponibile ai fini
Ires. In estrema sintesi sono interamente deducibili gli interessi passivi fino
all’ammontare corrispondente a quello degli interessi attivi, mentre gli
interessi passivi che eccedono quelli attivi sono deducibili nei limiti del 30%
del Reddito Operativo Lordo (ROL). Gli interessi passivi di periodo iscritti in
bilancio ammontano a 48,4 miliardi di euro, mentre quelli afferenti periodi
precedenti, e riportabili in quanto non dedotti precedentemente, ammontano a
30,7 miliardi di euro. La quota di interessi deducibili (comprensiva di quelli
dei periodi precedenti) è pari al 44,4% del totale ed ammonta a 12,1 miliardi
di euro per la quota deducibile fino all’ammontare degli interessi attivi e a
23,1 miliardi di euro per la restante parte deducibile nei limiti del 30% del
ROL.
Analizzando l’impatto
della norma per classi di volume d’affari, si rileva che la percentuale degli
interessi deducibili raggiunge il 55% nelle società con volume d’affari oltre
25 milioni di euro mentre scende al 18% nella classe da 0 a 200.000 euro.
Conseguentemente la quota di interessi indeducibili
(comprensiva di quelli dei periodi precedenti) è pari a circa 44 miliardi di
euro, di cui 14,5 miliardi riguarda gli interessi indeducibili di periodo,
(pari al 30% degli interessi passivi del periodo), che viene riportata in
dichiarazione come variazione in aumento del reddito fiscale.
Una regola che limita
la deducibilità degli interessi ad una percentuale del ROL, sul modello di
quella vigente in Italia, è stata recentemente prevista nel progetto OCSE/G20
“Base Erosion and Profit Shifting”, quale utile strumento per limitare
l’evasione e l’elusione fiscale in ambito internazionale (12).
IRAP
Il numero dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione
relativa all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive per l’anno d’imposta
2013 è stato di 4.548.579 (-2,1% rispetto al 2012). La contrazione ha
interessato in misura prevalente le persone fisiche (-3,3% rispetto al 2012), a
causa della crescente adesione al regime fiscale di vantaggio, che prevede
l’esonero dall’IRAP, e le società di persone (-2,4% rispetto al 2012) (13).
Il totale del valore della produzione dichiarato è ammontato
a 615,7 miliardi di euro (-3,9% rispetto al 2012). Il decremento ha riguardato
prevalentemente il settore finanziario (-21,5% rispetto al 2012) e i servizi di
informazione e comunicazione’ (-9,7%). Il sensibile calo accusato dal settore
finanziario è imputabile agli stessi fattori che hanno determinato il calo Ires
descritto sopra.
La base imponibile totale è risultata pari a 618 miliardi di
euro (-4% rispetto al 2012); se si considera la base imponibile dell’attività
istituzionale della P.A., costituita dall’ammontare delle retribuzioni
corrisposte (pari a 108,9 miliardi di euro), si riscontra un valore stabile
rispetto all’anno precedente (+0,2%).
L’imposta dichiarata per l’anno 2013 è stata pari a 30,5
miliardi di euro (-5% rispetto al 2012), con un valore medio pari a 10.310
euro.
La distribuzione
territoriale sulla base del luogo in cui è svolta l’attività produttiva ha
segnalato che il 55% dell’imposta è prodotta al Nord e il 15% al Sud, in linea
con l’andamento dell’anno precedente. Limitatamente al settore privato, il
rapporto tra l’imposta netta e la base imponibile su base territoriale ha
consentito di stimare il carico IRAP effettivo medio per regione (14), che ha
evidenziato una variabilità da un minimo dell’ 1,2% in Sardegna, dovuto ad un
temporaneo abbassamento delle aliquote, e di circa il 3% per le province
autonome di Trento e Bolzano, ad un massimo del 5% in Campania e nel Lazio.
Tutti i dati statistici e le analisi sono disponibili sul
sito www.finanze.gov.it all’indirizzo:
http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat/index.php?tree=2014
---
Note
(1) I prezzi al consumo,
misurati in base all’indice per l’intera collettività, sono stati estratti dal
Datawarehouse delle statistiche disponibili sul sito http://www.istat.it.
(2) Si ricorda che
l’informazione sullo stato della società è riferita all’anno di presentazione
della dichiarazione e non al periodo d’imposta di riferimento.
(3) Con la Legge di Stabilità
2014 le rettifiche di valore su crediti verso clientela operate da banche,
assicurazioni e società finanziarie sono deducibili nell’esercizio in cui sono
imputate in bilancio e nei quattro successivi, sia ai fini IRES che ai fini
IRAP. Prima di tale modifica le rettifiche erano deducibili, ai fini IRES,
nella misura dello 0,30% del valore nominale dei crediti erogati e la parte
eccedente era deducibile nei diciotto anni successivi, mentre ai fini IRAP
erano indeducibili.
(4) Il negativo andamento del
settore bancario è confermato nel ‘Rapporto sulle attività svolte dall’ABI nel
2013-2014’ a pag. 14. Si ricorda inoltre che l’andamento positivo del settore
bancario nel 2012 era stato in parte dovuto alle operazioni di liquidità
straordinaria operate dalla BCE (Long Term Refinancing Operation - LTRO).
(5) Comprende l’imponibile
delle società che liquidano in regime ordinario e quello dichiarato dalle
società consolidanti.
(6) Il “consolidato fiscale”,
introdotto a partire dal 2004, è una modalità di tassazione concessa ai gruppi
societari che consente di compensare ai fini fiscali i redditi e le perdite
delle diverse società appartenenti al gruppo.
(7) La percentuale tiene
conto anche delle società consolidate e di quelle che liquidano l’imposta in
regime di trasparenza fiscale.
(8) La sentenza n. 10 dell’11
febbraio 2015 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale della Robin Hood tax (l’addizionale IRES prevista per il settore
petrolifero ed energetico dal D.L. n. 112/2008, come modificata dal D.L. n.
69/2013). Gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale di
cui sopra decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
(9) L’acronimo ACE è
utilizzato in ambito internazionale per individuare l’Allowance for Corporate
Equity.
(10) La legge di stabilità
2014 ha fissato il rendimento al 4% per il 2014, al 4,5% per il 2015 ed al
4,75% per il 2016.
(11) Le informazioni sono
estratte dal quadro RS e riguardano la normativa ex art. 96 Tuir.
(12) Per approfondimenti si veda: OECD (2015), Limiting Base Erosion
Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, Action 4 - 2015
Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD
Publishing, Paris.
(13) Il regime fiscale di
vantaggio, introdotto a partire dal 2012 dal D.L.98/2011, viene sostituito a
sua volta dal regime forfetario a partire dal 2016.
(14) Escludendo l’attività
istituzionale della P.A. Ai sensi del d.lgs. 446 del 1997 che regola l’IRAP, le
Regioni hanno facoltà di variare l'aliquota standard fino ad un massimo di un
punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di
attività e per categorie di soggetti passivi. L’aliquota standard è pari al
3,9% con alcune eccezioni settoriali: 4,65% per banche e finanziarie; 5,9% per
i soggetti operanti nel settore assicurativo; 4,2% per società di capitali ed
enti commerciali esercenti attività di imprese concessionarie diverse da quelle
di costruzione e gestione di autostrade e trafori.
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