OGGETTO:
Articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Estensione della facoltà di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto
2004, n. 243 e s.m.i. (c.d. regime sperimentale donna) alle lavoratrici in
possesso dei prescritti requisiti alla data del 31.12.2015.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 è stata
pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) entrata
in vigore il 1° gennaio 2016.
L’art 1, comma 281, della citata legge dispone che “al fine
di portare a conclusione la
sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista
al predetto articolo 1, comma 9, è
estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla
predetta disposizione, adeguati agli
incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento
pensionistico sia successiva a tale
data, fermi restando il regime
delle decorrenze e il sistema
di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di
cui alla predetta sperimentazione.”
Pertanto, si invitano le Sedi a procedere alla lavorazione
delle domande di pensione di anzianità in c.d. regime sperimentale donna
presentate dalle lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti
anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015 e la cui decorrenza della
pensione si colloca successivamente alla predetta data.
Si fa riserva di fornire, con successiva circolare,
ulteriori chiarimenti utili per l’applicazione della disposizione in parola.
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