Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – settore calcistico –
rinuncia alla retribuzione e contribuzione.
L’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro ha avanzato
istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione
generale in ordine alla ipotesi in cui, in ambito sportivo professionistico,
“calciatori e tecnici rinuncino a stipendi già maturati e non ancora
corrisposti per svincolarsi in tempi rapidi dalla società e trovare ingaggio
altrove”.
In particolare, l’istante chiede se i suddetti atti
abdicativi, stipulati in sede sindacale, possano avere ad oggetto anche i
contributi previdenziali e assistenziali che risultano dovuti sulla base della
retribuzione maturata e non ancora corrisposta; nell’ipotesi negativa, se la
contribuzione debba essere calcolata sulle mensilità di stipendio che il
lavoratore avrebbe diritto di percepire per contratto oppure sui minimali di
legge.
Si domanda, infine, quali siano in tali fattispecie le modalità
di compilazione del Libro Unico del Lavoro – L.U.L., tenuto conto che il
lavoratore non percepisce le retribuzioni maturate per una o più mensilità
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale
della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, per le
Politiche Previdenziali e Assicurativi e dell’Ufficio legislativo, si
rappresenta quanto segue.
Ai fini della soluzione dei quesiti sollevati, occorre
muovere dall’analisi della L. n. 91/1981, recante norme in materia di rapporti
di lavoro tra società e sportivi professionisti, ricomprendendo in tale
categoria le figure degli atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e
preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con
carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI
(art. 2).
Si evidenzia che i rapporti di lavoro disciplinati dalle
disposizioni della citata Legge sono esclusivamente quelli appartenenti alla
tipologia del lavoro subordinato, forma contrattuale tipica per l’assunzione
dell’atleta professionista, in quanto nei confronti di quest’ultimo il
contratto di lavoro autonomo risulta configurabile solo laddove ricorrano
specifici presupposti, quali ad esempio l’assenza di vincolo contrattuale circa
la frequenza a sedute di preparazione e allenamento, prestazioni non superiori
alle otto ore settimanali, rese nell’ambito di cinque giorni ogni mese o trenta
giorni ogni anno (art. 3).
I suddetti rapporti di lavoro subordinato che comportano
l’obbligo dello sportivo professionista di espletare la propria attività alle
dipendenze e sotto la direzione della società, in cambio di una retribuzione,
presentano alcuni elementi di specialità rispetto al modello tradizionale, declinati
dalla medesima Legge n. 91 proprio in ragione delle peculiarità del settore.
Con riferimento al trattamento retributivo, va sottolineato
che lo stesso viene concordato in sede di stipulazione del contratto di
ingaggio per ogni singolo anno di durata e corrisposto dalla società allo
sportivo in dodici rate mensili. La retribuzione annua lorda assorbe ogni altro
emolumento ovvero le spettanze per straordinari, trasferte, gare notturne; non
può essere inferiore, inoltre, al c.d. “minimo federale”, determinato per ogni
singola serie professionistica con separato accordo collettivo tra le parti,
ovvero tra ciascuna delle Leghe professionistiche e l’Associazione Italiana
Calciatori.
Per quanto riguarda, invece, l’assolvimento degli obblighi
contributivi si fa presente che, oltre a quelli concernenti l’assicurazione
contro invalidità, vecchiaia e superstiti nonché a quella per le malattie, ai
sensi dell’art. 4 della Legge in esame, le società sportive sono tenute a
versare un ulteriore contributo al Fondo di accantonamento dell’indennità di
fine carriera, calcolato sullo stipendio annuo lordo del calciatore.
Ciò premesso, in ordine al quadro regolatorio, si ritiene
utile richiamare il principio espresso dal consolidato orientamento
giurisprudenziale, in virtù del quale il lavoratore non può disporre dei profili
contributivi che l’ordinamento collega al rapporto di lavoro, tenuto conto che l’obbligazione
previdenziale insorge esclusivamente tra datore di lavoro, soggetto obbligato,
ed Istituto, titolare della posizione attiva creditoria; il lavoratore, dunque,
rispetto all’obbligazione in esame risulta “terzo” ed esclusivamente
beneficiario della prestazione (Cass., sent. n. 9180/2014).
Ne consegue che l’obbligo contributivo del datore di lavoro
sussiste indipendentemente dalla circostanza che siano stati in tutto o in
parte soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del lavoratore, ovvero
che quest’ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti, in quanto l’Istituto,
titolare del diritto di credito contributivo, non può in alcun modo essere
pregiudicato da atti dispositivi di terzi, quali nella specie i lavoratori. Si
ricorda, peraltro, che l’art. 2115, comma 3, c.c. dispone la nullità dei patti
diretti ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all’assistenza,
sancendo in tal modo la regola della non negoziabilità dei diritti
previdenziali, neanche qualora prescritti (Cass., sent. n.10573/1997, n.
3122/2003, n. 17670/2007).
La Corte di Cassazione ha, altresì, sottolineato che l’art.
12 della L n. 153/1969, individuando la retribuzione imponibile in “tutto ciò
che il lavoratore riceve dal datore di lavoro”, va interpretato, alla luce del
principio in forza del quale alla base del calcolo dei contributi deve essere
posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto collettivo o
individuale, e ciò dunque anche in presenza di rinuncia del lavoratore alle
spettanze retributive già maturate e non corrisposte (cfr. art. 6 del D.Lgs. n.
314/1997).
Le successive modifiche alla Legge del 1969 hanno peraltro
confermato “le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389”, secondo il quale “la
retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza
e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni
stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da
accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione
di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Alla luce delle osservazioni svolte, in risposta alla prima
problematica sollevata, si ritiene che nell’ipotesi in cui calciatori e tecnici
professionisti rinuncino a stipendi già maturati e non ancora corrisposti, la
società sportiva/datore di lavoro sia comunque tenuta ad assolvere agli
obblighi contributivi nei termini di legge con riferimento al trattamento
retributivo complessivo non erogato stabilito nel contratto individuale, nonché
a versare l’ulteriore contributo al Fondo di accantonamento, come sopra
precisato.
Per quanto concerne la questione relativa alle modalità di
compilazione del Libro Unico del Lavoro, “tenuto conto che il lavoratore non
percepisce le retribuzioni maturate per una o più mensilità”, appare
sufficiente richiamare precedenti indicazioni di questa Direzione generale
esplicitate, tra l’altro, con circolare n. 23/2011 e risposta ad interpello n.
47/2011. In tale occasione è stata infatti evidenziata la necessità di
riportare sul LUL “la quantificazione della durata della prestazione o la
retribuzione effettivamente erogata”; ne consegue che, nel caso in cui si
proceda a conciliazione e in tale sede il lavoratore rinunci alla
corresponsione di importi retributivi – peraltro individuati nell’apposito
verbale ex art. 411 c.p.c. – gli stessi non andranno indicati sul LUL.
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