Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – esonero contributivo
per nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle ipotesi di operazioni
societarie – art. 1, comma 118, L. n. 190/2014.
L’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza
Antincendio – A.N.I.S.A. ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere
il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione
dell’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, concernente l’esonero contributivo per
le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate
nel corso dell’anno 2015.
In particolare, l’istante chiede se ai sensi della
disposizione citata nelle ipotesi di operazioni societarie, quali ad esempio la
fusione, la società incorporante possa fruire del suddetto esonero, laddove
l’operazione stessa venga posta in essere nell’anno 2016.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale
degli Ammortizzatori sociali e I.O., della Direzione generale della Tutela
delle condizioni di lavoro e delle Relazioni industriali, dell’INPS e
dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre muovere dalla lettura del
disposto di cui all’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015)
il quale, allo scopo di incentivare la stabilità dell’occupazione, ha
introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un
periodo massimo di trentasei mesi, in favore dei datori di lavoro che abbiano
effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato dal
1° gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno.
La disposizione in argomento stabilisce che l’esonero
contributivo può essere concesso nella misura in cui nei sei mesi precedenti l’assunzione
il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro con
contratto a tempo indeterminato e non spetta con riferimento a lavoratori per i
quali il beneficio stesso sia già stato usufruito in relazione a precedente
assunzione a tempo indeterminato.
Il Legislatore ha escluso, inoltre, l’applicazione del
beneficio laddove nell’arco dei tre mesi antecedenti alla data di entrata in
vigore della legge in esame, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro richiedente
l’incentivo, ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai
sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo
stesso datore di lavoro. Ciò all’evidente scopo di scongiurare comportamenti
elusivi della ratio della norma posti in essere con l’esclusiva finalità di
conseguire illegittime riduzioni del costo del lavoro (cfr. INPS circ.
17/2015).
Ciò premesso, si fa presente che per quanto concerne la
fattispecie della fusione per incorporazione appare possibile richiamare il
disposto di cui all’art. 2112 c.c., comma 1, ai sensi del quale “si intende per
trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione
contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un’attività
economica organizzata (…) che conserva nel trasferimento la propria identità”,
a prescindere dal negozio giuridico utilizzato (v. cfr. Cass. civ., Sez. Lav.,
n. 17418/2005); il comma 5 della medesima norma precisa, inoltre, che i rapporti
di lavoro con il cedente proseguono ope legis con il cessionario senza
soluzione di continuità ed i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi
connessi (cfr. ML interpello n. 20/2010).
Con specifico riferimento alla fruizione degli sgravi contributivi
previsti dall’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, nei casi sopra descritti, in
assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, non
mutano, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i
requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso.
Alla luce delle osservazioni svolte, in risposta al quesito
avanzato, si ritiene pertanto che il cessionario incorporante abbia il diritto
di continuare a beneficiare dell’esonero contributivo già riconosciuto alla
società incorporata nel corso dell’anno 2015, limitatamente alla parte residua
sino alla scadenza del termine legale dei trentasei mesi.
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