E’ ammesso un licenziamento per giusta causa anche in
ipotesi di fatti compiuti dal lavoratore quando era occupato presso il cedente,
sfociati in condanna penale definitiva dopo la cessione di ramo d’azienda. La
Corte di Cassazione con la sentenza n. 20319/15 ha ritenuto ammissibile il
licenziamento di un lavoratore effettuato dall’azienda cessionaria in quanto i
mutamenti della titolarità di un ramo d’azienda non interferiscono con il
rapporto di lavoro già intercorso con un soggetto cedente, perché il medesimo
rapporto prosegue con il cessionario.
Nel caso specifico le azioni addebitate al lavoratore erano
state commesse durante lo svolgimento del lavoro di geometra del Comune,
addetto alla certificazione dell'idoneità degli immobili all'uso abitativo.
Esse non avevano perciò alcun legame con il lavoro svolto successivamente alle
dipendenze della nuova ditta, consistente nello svolgere relazioni tecniche
sullo stato dei luoghi pubblici dello stesso Comune e nel corso del quale egli
non aveva subito nemmeno richiami disciplinari.
In tema di trasferimento d'azienda, afferma la Corte, deriva
dall'art. 2112 codice civile che i mutamenti nella titolarità non
interferiscono con i rapporti di lavoro già intercorsi con il cedente, che
continuano a tutti gli effetti con il cessionario, con la conseguenza che
questi subentra in tutte le posizioni attive e passive facenti capo al cedente.
Ne consegue che il cessionario può esercitare i poteri disciplinari inerenti al
rapporto di lavoro per fatti precedenti la cessione dell'azienda.
La Corte aggiunge anche che, affinché l'affidamento riposto
dal datore di lavoro nelle qualità morali e nelle capacità professionali del
lavoratore possa venire meno e possa così giustificare il licenziamento, non è
necessario che il comportamento lesivo sia stato tenuto durante lo svolgimento
del rapporto, ma può essere sufficiente un fatto che, non ancora conosciuto o
non sufficientemente accertato quando il rapporto iniziò, sia divenuto palese
successivamente, durante lo svolgimento del rapporto. Per questa ragione si
giustifica ad esempio la prassi di condizionare l’instaurazione del rapporto
alla raccolta di informazioni circa la personalità dell’aspirante prestatore di
lavoro.
Nell’ipotesi si tratti di un illecito commesso durante un
precedente rapporto di lavoro (con altro datore), non è sufficiente che il
comportamento sia connesso alle mansioni assegnate dal datore precedente,
diverse da quelle attuali, ossia di un comportamento che non lede l’attuale
capacità professionale richiesta. Nel caso concreto, il fatto illecito, di
natura penale, ha inciso sulla figura morale del lavoratore ed era previsto dal
contratto di lavoro quale causa di licenziamento.
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