Prosegue l’operazione trasparenza “Inps a porte aperte”. In
questa sezione, raggiungibile dall’home page del sito istituzionale
(www.inps.it), vengono pubblicate informazioni che chiariscono le regole
previste per la composizione e l’effettivo funzionamento dei maggiori fondi
speciali gestiti dall’Istituto e di quelle categorie di lavoratori che
usufruiscono di particolari regole contributive e previdenziali.
La sezione “Inps a porte aperte” è dedicata a migliorare il
rapporto informativo tra Ente e cittadini, al di là degli obblighi prescritti
dalla legge. L’obiettivo è quello di rendere più chiari i meccanismi di
funzionamento delle prestazioni erogate dall’Istituto. L’iniziativa fa parte di
quell’operazione trasparenza annunciata dal presidente Inps, Tito Boeri,
all’atto del suo insediamento.
Viene pubblicata oggi una scheda informativa sulla
previdenza dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti.
I componenti delle Autorità indipendenti godono di un
trattamento particolare non solo rispetto ai lavoratori dipendenti privati, ma
anche rispetto ai dipendenti pubblici poiché, per chi provenga da un impiego
pubblico, la retribuzione pensionabile presa in considerazione è sempre la più
alta tra quella percepita per l’impiego pubblico all’atto della nomina e quella
percepita in qualità di componente dell’autorità indipendente.
Prima dell’entrata in vigore della legge n. 488/1999
(finanziaria per l’anno 2000) la retribuzione soggetta all’obbligo
contributivo, ai fini del calcolo del futuro trattamento pensionistico, era il
trattamento economico complessivo corrisposto ai componenti delle autorità indipendenti.
La finanziaria del 2000, e successive modifiche, prevede che
la retribuzione pensionabile sia limitata al massimale previsto dalla legge n.
335/1995 (€ 100.324,00 per l’anno 2015) o, in alternativa, alla retribuzione
corrisposta dall’amministrazione pubblica di provenienza all’atto della nomina
a componente dell’Autorità, se superiore al massimale.
Ai fini pensionistici, a decorrere dal 15 gennaio 2006, il
nuovo regime contributivo da applicare al trattamento economico comunque
corrisposto ai componenti delle Autorità indipendenti trova le seguenti
limitazioni:
-
la retribuzione pensionabile non può superare il
massimale annuo della base retributiva e pensionabile previsto dalla legge
n.335/1995 (pari a € 100.324,00 per l’anno 2015) o, in alternativa, il
trattamento retributivo eventualmente in godimento dall’interessato all’atto
della nomina a componente dell’autorità, qualora superiore al massimale;
-
la retribuzione pensionabile non può superare il
limite del predetto massimale se all’atto del nuovo incarico il soggetto non
era iscritto ad enti gestori di forme pensionistiche obbligatoria o non
prestava attività di lavoro subordinato.
Nella scheda informativa sono illustrati tre esempi
ipotetici in cui viene confrontato il calcolo della pensione tra il sistema
retributivo e il sistema contributivo.
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