Art.1
1. Il termine finale per presentare le domande di ammissione
ai contributi, fissato al 30 ottobre 2015 dall'articolo 2, comma 3 del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2015 n. 261, è
prorogato fino al 20 novembre 2015 compreso.
2. Sono altresì prorogati di giorni venti i termini
perentori di cui all'articolo 1, comma 4 del medesimo decreto, nella parte in
cui fissa la data ultima per la conclusione dell'attività formativa, e di cui
all'articolo 3, comma 2, nella parte in cui fissa il termine ultimo per la
trasmissione della documentazione concernente la rendicontazione dei costi
sostenuti dagli enti di formazione.
3. Rimangono invariati i termini iniziali.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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