N.B. Il Decreto è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.221 del 23 settembre 2015
– Suppl. Ordinario n.53 – e, pertanto è entrato in vigore il 24 settembre 2015.
Il testo:
VISTI gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma,
della Costituzione;
VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al
Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina
dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
VISTO l’articolo 1, comma 1, della citata legge n. 183 del
2014, il quale, allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione
involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori,
di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di
favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del
lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le
procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega
il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle
peculiarità dei diversi settori produttivi;
VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera a), della citata legge
n. 183 del 2014, il quale indica i princìpi e criteri direttivi cui il Governo
si attiene nell'esercizio della delega di cui al comma 1, con riferimento agli
strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro;
VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1), della citata
legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla
impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione
definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa;
VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 2), della citata
legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla
semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l'incentivazione di
strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di
introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale di concessione dei trattamenti
prevedendo strumenti certi ed esigibili;
VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3), della citata
legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla necessità di
regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di
esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro,
eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa
integrazione a favore dei contratti di solidarietà;
VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 4), della citata
legge n. 183 del 2014,recante il criterio di delega relativo alla revisione dei
limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili
nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della
cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di
incentivazione della rotazione;
VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 5), della citata
legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla previsione
di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici;
VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 6), della citata
legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla riduzione
degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in
funzione dell'utilizzo effettivo;
VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 7), della citata
legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla revisione
dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e
straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28
giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi,
anche attraverso l'introduzione di meccanismi standardizzati di concessione, e
previsione della possibilità di destinare gli eventuali risparmi di spesa
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al
finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 della citata legge
n. 183 del 2014;
VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 8), della citata
legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla revisione
dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di
solidarietà, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione dell’11 giugno 2015;
VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nella riunione del 30 luglio 2015;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 4 settembre 2015;
SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
E M A N A
Il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1 - (Lavoratori
beneficiari)
1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione
salariale di cui al presente titolo i lavoratori assunti con contratto di
lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti di cui all’articolo 2, con
esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
2. I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso
l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di
effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della
relativa domanda di concessione. Tale condizione non è necessaria per le
domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi
oggettivamente non evitabili nel settore industriale.
3. Ai fini del requisito di cui al comma 2, l’anzianità di
effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa
subentrante nell’appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale
il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.
ART.2 - (Apprendisti)
1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione
salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante.
2. Gli apprendisti di cui al comma 1, che sono alle dipendenze
di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali
straordinarie, sono destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione
salariale, limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale di cui
all’articolo 21, comma 1, lettera b). Nei casi in cui l’impresa rientri nel
campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle
straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie, gli
apprendisti di cui al comma 1 sono destinatari esclusivamente dei trattamenti
ordinari di integrazione salariale.
3. Nei riguardi degli apprendisti di cui al comma 1 sono
estesi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui
essi sono destinatari. Restano fermi gli obblighi di cui all’articolo 1, comma
773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Alle
contribuzioni di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
4. Alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di
sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è
prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione
salariale fruite.
ART.3 - (Misura)
1. Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80
per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le
ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario
contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell’orario di ciascuna
settimana indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione
dell’orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell’orario su periodi
ultrasettimanali predeterminati, l’integrazione è dovuta, nei limiti di cui ai
periodi precedenti, sulla base della durata media settimanale dell’orario nel
periodo ultrasettimanale considerato.
2. Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la cui
retribuzione sia ridotta in conformità di norme contrattuali per effetto di una
contrazione di attività, l’integrazione è dovuta entro i limiti di cui al comma
1, ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all’orario
normalmente praticato.
3. Agli effetti dell’integrazione le indennità accessorie
alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa,
sono computate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di
contratto collettivo che regolano le indennità stesse, ragguagliando in ogni
caso ad ora la misura delle indennità in rapporto a un orario di otto ore.
4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli
retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, interessenze e simili,
l’integrazione è riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di
paga per il quale l’integrazione è dovuta.
5. L’importo del trattamento di cui al comma 1 è soggetto
alle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e
non può superare per l’anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque
rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di
dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive:
a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento
per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive,
è pari o inferiore a euro 2.102,24;
b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di
riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità
aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24.
6. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere
dall’anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) del
comma 5, nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alle medesime
lettere, sono aumentati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante
dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e impiegati.
7. Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in
caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale
integrazione contrattualmente prevista.
8. L’integrazione non è dovuta per le festività non
retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione.
9. Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione
salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni
dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni.
10. Gli importi massimi di cui al comma 5 devono essere
incrementati, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i
trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del
settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
ART.4 - (Durata
massima complessiva)
1. Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e
quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata
massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto
previsto all’articolo 22, comma 5.
2. Per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e
affini, nonché per le imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere n) e o),
per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario
di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di
30 mesi in un quinquennio mobile.
ART.5 - (Contribuzione
addizionale)
1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione
salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:
a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai
periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno
di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane
in un quinquennio mobile;
b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e
sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in
un quinquennio mobile.
ART.6 - (Contribuzione
figurativa)
1. I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di
lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili
ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per
detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della
retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale.
2. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione
figurativa sono versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al
fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario.
ART.7 - (Modalità di
erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni)
1. Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato
dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
2. L'importo delle integrazioni è rimborsato dall’INPS
all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra
contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non
ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle
integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di
decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza
del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di
concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo
decorrono da tale data.
4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede
dell'INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, con
il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di
serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, su espressa richiesta
di questa.
5. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, contestualmente
al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte
dell’INPS, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in
presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, fatta
salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti
l’assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa.
ART.8 - (Condizionalità
e politiche attive del lavoro)
1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i
quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50 per cento
dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, sono soggetti alle
disposizioni di cui all’articolo 22 del decreto legislativo adottato in
attuazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
2. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o
subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al
trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
3. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di
integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva
comunicazione alla sede territoriale dell’INPS dello svolgimento dell’attività
di cui al comma 2. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro e delle imprese
fornitrici di lavoro temporaneo, di cui all’articolo 4-bis del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell’assolvimento degli
obblighi di comunicazione di cui al presente comma.
CAPO II
INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
ART.9 - (Gestione di
appartenenza delle integrazioni salariali ordinarie)
1. I trattamenti ordinari di integrazione salariale
afferiscono alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti
istituita presso l’INPS, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n.
88, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e
addizionali, di cui all’articolo 13.
2. La gestione di cui al comma 1 evidenzia, per ciascun
trattamento, le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale.
ART.10 - (Campo di
applicazione)
1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i
relativi obblighi contributivi si applicano a:
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti,
estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione
dell’energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività
lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad
eccezione delle cooperative elencate dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che
esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di
prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film
e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per
conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i) imprese addette all’armamento ferroviario;
l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in
cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione
e/o lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e
di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale
attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte
dalla attività di escavazione.
ART.11 - (Causali)
1. Ai dipendenti delle imprese indicate all’articolo 10, che
siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è
corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non
imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.
ART.12 - (Durata)
1. Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino
a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente
fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
2. Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane
consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere
proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata
concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale
attività lavorativa.
3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi
non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in
un biennio mobile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano
applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente
non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui
all’articolo 10, lettere m), n), e o).
5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4, non
possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il
limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con
riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel
semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale.
6. Con riferimento all’unità produttiva oggetto di
sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, nella domanda di concessione
dell’integrazione salariale l’impresa comunica il numero dei lavoratori
mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
ART.13 - (Contribuzione)
1. A carico delle imprese di cui all’articolo 10 è stabilito
un contributo ordinario, nella misura di:
a) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50
dipendenti;
b) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50
dipendenti;
c) 4,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile;
d) 3,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato
lapidei;
e) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese
dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano
fino a 50 dipendenti;
f) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e
artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.
2. Ai fini della determinazione del limite di dipendenti,
indicato al comma 1, il limite anzidetto è determinato, con effetto dal 1°
gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza
nell'anno precedente dichiarato dall'impresa. Per le imprese costituite nel
corso dell'anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del
primo mese di attività. L'impresa è tenuta a fornire all'INPS apposita
dichiarazione al verificarsi di eventi che, modificando la forza lavoro in
precedenza comunicata, influiscano ai fini del limite di cui al comma 1. Agli
effetti di cui al presente articolo sono da comprendersi nel calcolo tutti i
lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano
la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno
dell'azienda.
3. A carico delle imprese che presentano domanda di
integrazione salariale ordinaria è stabilito il contributo addizionale di cui
all’articolo 5. Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi
concessi per eventi oggettivamente non evitabili.
ART.14 - (Informazione
e consultazione sindacale)
1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività
produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze
sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti,
nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione
dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei
lavoratori interessati.
2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle
parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli
interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.
3. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla
data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a
50 dipendenti.
4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che
rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva,
l'impresa è tenuta a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la durata
prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori
interessati. Quando la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sia
superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell'impresa o dei
soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione
di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della
normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di
lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello
della richiesta.
5. Per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e
dell’industria e dell’artigianato lapidei, le disposizioni di cui ai commi da 1
a 4 si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con
sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
6. All'atto della presentazione della domanda di concessione
di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione degli
adempimenti di cui al presente articolo.
ART.15 - (Procedimento)
1. Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione
salariale, l’impresa presenta in via telematica all’INPS domanda di concessione
nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione
dell'orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori
interessati e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate dall’INPS alle
Regioni e Province autonome, per il tramite del sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui
all’articolo 8, comma 1.
2. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15
giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
3. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine
indicato nel comma 2, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non
potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di
presentazione.
4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della
domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto
all'integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori
stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non
percepita.
ART.16 - (Concessione)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salariali
ordinarie sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti i criteri di esame delle domande di
concessione.
ART.17 - (Ricorsi)
1. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di
trattamento di integrazione salariale è ammesso ricorso, entro trenta giorni
dalla comunicazione da parte dell’INPS, al comitato di cui all'articolo 25
della legge n. 88 del 1989.
ART.18 - (Disposizioni
particolari per le imprese del settore agricolo)
1. Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8
e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni per
quanto compatibili con il presente decreto.
2. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 5, non si
applica, limitatamente alla previsione di importi massimi delle prestazioni, ai
trattamenti concessi per intemperie stagionali nel settore agricolo.
CAPO III
INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
ART.19 - (Gestione di
appartenenza delle integrazioni salariali straordinarie)
1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale
afferiscono alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali istituita presso l’INPS, di cui all’articolo 37 della
legge n. 88 del 1989, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi
contributi ordinari e addizionali, di cui all’articolo 23.
2. La gestione di cui al comma 1 evidenzia l’apporto dello
Stato, le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale.
ART.20 - (Campo di
applicazione)
1. La disciplina in materia di intervento straordinario di
integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione
in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano
occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli
apprendisti e i dirigenti:
a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei
lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa
che esercita l’influsso gestionale prevalente;
c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione,
che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di
difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il
ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se
costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in
conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia
comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di
integrazione salariale;
e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario,
ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale
rotabile;
f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti
agricoli e loro consorzi;
g) imprese di vigilanza.
2. La disciplina in materia di intervento straordinario di
integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano altresì
applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la
data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di
cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:
a) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle
della logistica;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori
turistici.
3. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi
trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, in relazione
alle categorie seguenti:
a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e
società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale;
b) partiti e movimenti politici e loro rispettive
articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di
euro per l’anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2016, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4,
comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
4. Nel caso di richieste presentate prima che siano
trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo alla
classe dimensionale deve sussistere, per l’impresa subentrante, nel periodo
decorrente dalla data del predetto trasferimento.
5. Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui al
comma 1, lettera b), quando in relazione ai contratti aventi ad oggetto
l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o
semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale
dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture
emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa
committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente,
il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria
delle commesse, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori
ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni.
6. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 35 e 37 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e dall’articolo 7,
comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
ART.21 - (Causali di
intervento)
1. L’intervento straordinario di integrazione salariale può
essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa
sia determinata da una delle seguenti causali:
a) riorganizzazione aziendale;
b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di
un ramo di essa;
c) contratto di solidarietà.
2. Il programma di riorganizzazione aziendale di cui al
comma 1, lettera a), deve presentare un piano di interventi volto a
fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e deve
contenere indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività di
formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, essere
finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato
alle sospensioni o alle riduzioni dell’orario di lavoro.
3. Il programma di crisi aziendale di cui al comma 1,
lettera b), deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli
squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da
condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da
affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla
continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.
4. In deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 2, entro
il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018, può essere autorizzato, sino a un limite massimo rispettivamente di
dodici, nove e sei mesi e previo accordo stipulato in sede governativa al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero
dello sviluppo economico, un ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria qualora all’esito del programma di crisi aziendale di cui al
comma 3, l’impresa cessi l’attività produttiva e sussistano concrete
prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento
occupazionale. A tal fine il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è
incrementato dell’importo di cui al primo periodo per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa gli accordi di cui
al primo periodo del presente comma sono trasmessi al Ministero dell’economia e
delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i
criteri per l’applicazione del presente comma.
5. Il contratto di solidarietà di cui al comma 1, lettera
c), è stipulato dall’impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi
dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che
stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o
in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche
attraverso un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria non può
essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile
dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore,
la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere
superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il
contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso va
determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti
da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la
stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale
è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi
intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al primo
periodo devono specificare le modalità attraverso le quali l’impresa, per
soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento,
nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato
comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione
salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative
alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a
carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a
lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di
licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione
del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine
del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di
integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento
precedente.
6. L’impresa non può richiedere l’intervento straordinario
di integrazione salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto,
con riferimento agli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti,
l’intervento ordinario.
ART.22 - (Durata)
1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui
all’articolo 21, comma 1, lettera a), e relativamente a ciascuna unità
produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere
una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.
2. Per la causale di crisi aziendale di cui all’articolo 21,
comma 1, lettera b), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il
trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata
massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere
concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo
alla precedente autorizzazione.
3. Per la causale di contratto di solidarietà di cui
all’articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a ciascuna unità
produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere
una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.
Alle condizioni previste dal comma 5, la durata massima può raggiungere 36
mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.
4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi
aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel
limite dell’80 per cento delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco
di tempo di cui al programma autorizzato.
5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di
cui all’articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti per la causale di
contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte
non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.
6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica alle
imprese edili e affini.
ART.23 - (Contribuzione)
1. È stabilito un contributo ordinario nella misura dello
0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei
lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni
salariali straordinarie, di cui 0,60 per cento a carico dell’impresa o del
partito politico e 0,30 per cento a carico del lavoratore.
2. A carico delle imprese o dei partiti politici che
presentano domanda di integrazione salariale straordinaria è stabilito il
contributo addizionale di cui all’articolo 5.
ART.24 - (Consultazione
sindacale)
1. L’impresa che intende richiedere il trattamento
straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all’articolo 21,
comma 1, lettere a), e b), è tenuta a comunicare, direttamente o tramite
l’associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle
rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria,
nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di
sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata
prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
2. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione è
presentata dall’impresa o dai soggetti di cui al comma 1, domanda di esame
congiunto della situazione aziendale. Tale domanda è trasmessa, ai fini della
convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del
territorio di riferimento, qualora l’intervento richiesto riguardi unità
produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, qualora l’intervento riguardi unità produttive ubicate in
più regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il parere delle
regioni interessate.
3. Costituiscono oggetto dell’esame congiunto il programma
che l’impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei
lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni
che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonché
delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i
criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con
le ragioni per le quali è richiesto l’intervento, e le modalità della rotazione
tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di
meccanismi di rotazione.
4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da
imprese edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare la non
percorribilità della causale di contratto di solidarietà di cui all’articolo
21, comma 1, lettera c).
5. L’intera procedura di consultazione, attivata dalla
richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a
quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le
imprese che occupano fino a 50 dipendenti.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è
definito l’incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di
sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori
di cui al comma 3.
ART.25 - (Procedimento)
1. La domanda di concessione di trattamento straordinario di
integrazione salariale è presentata entro sette giorni dalla data di
conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula
dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all’intervento e deve
essere corredata dell’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle
sospensioni o riduzioni di orario. Tali informazioni sono inviate dall’INPS ai
alle Regioni e Province autonome, per il tramite del sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di
cui all’articolo 8, comma 1. Per le causali di cui all’articolo 21, comma 1,
lettere a) e b), nella domanda di concessione dell’integrazione salariale
l’impresa comunica inoltre il numero dei lavoratori mediamente occupati presso
l’unità produttiva oggetto dell’intervento nel semestre precedente, distinti
per orario contrattuale.
2. La sospensione o la riduzione dell’orario, così come concordata
tra le parti nelle procedure di cui all’articolo 24, decorre non prima del
trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di cui al
comma 1.
3. In caso di presentazione tardiva della domanda, il
trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della
domanda medesima.
4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della
domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto
all'integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori
stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non
percepita.
5. La domanda di concessione del trattamento straordinario
di integrazione salariale deve essere presentata in unica soluzione
contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle
Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. La concessione del
predetto trattamento avviene con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per l’intero periodo richiesto. Fatte salve eventuali
sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini
istruttori, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro 90 giorni
dalla presentazione della domanda da parte dell’impresa.
6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per
territorio, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell’intervento di
integrazione salariale, procedono alle verifiche finalizzate all’accertamento
degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al competente
ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla conclusione dell’intervento
straordinario di integrazione salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla
relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del
programma presentato dall’impresa, il procedimento amministrativo volto al
riesame del decreto di cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve
eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori.
7. L’impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali
o la rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articolazioni
territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative
a livello nazionale, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo
svolgimento.
TITOLO II
FONDI DI SOLIDARIETÀ
ART.26 - (Fondi di
solidarietà bilaterali)
1. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e
contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione
di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell’ambito
di applicazione del Titolo I del presente decreto, con la finalità di
assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi
di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle
disposizioni di cui al predetto Titolo.
2. I fondi di cui al comma 1 sono istituiti presso l’INPS,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dagli
accordi e contratti collettivi di cui al medesimo comma.
3. Con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 possono
essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche
aventi a oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote
sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e
delle finanze, sulla base di una proposta del comitato
amministratore di cui all’articolo 36.
4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla base degli
accordi e contratti collettivi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al
comma 1, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica e alla
classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento dell'eventuale soglia
dimensionale fissata per la partecipazione al fondo è verificato mensilmente
con riferimento alla media del semestre precedente.
5. I fondi di cui al comma 1 non hanno personalità giuridica
e costituiscono gestioni dell'INPS.
6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al
comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di
contabilità dell'INPS.
7. L'istituzione dei fondi di cui al comma 1 è obbligatoria
per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I
del presente decreto, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente
più di cinque dipendenti. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale
vengono computati anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi
contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente
previsto.
8. I fondi già costituiti ai sensi del comma 1 alla data di
entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni di cui al
comma 7 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo
settore, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, confluiscono nel
fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 a decorrere dal 1°
gennaio 2016 e i contributi da questi già versati o comunque dovuti ai fondi di
cui al primo periodo vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale.
9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalità di cui al
medesimo comma, possono avere le seguenti finalità:
a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in
termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in
caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in
termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti
dalla normativa vigente;
b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al
reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli
appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
10. Per le finalità di cui al comma 9, i fondi di cui al
comma 1 possono essere istituiti anche in relazione a settori di attività e
classi di ampiezza dei datori di lavoro che già rientrano nell’ambito di
applicazione del Titolo I del presente decreto. Per le imprese nei confronti
delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia di indennità di
mobilità di cui agli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e successive modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui al comma
1 possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, a decorrere dal
1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento
delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui al comma 1
possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche
l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie
ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo
integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro
cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo
periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.
ART.27 - (Fondi di
solidarietà bilaterali alternativi)
1. In alternativa al modello previsto dall’articolo 26, in
riferimento ai settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro nei
quali, in considerazione dell’operare di consolidati sistemi di bilateralità e
delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale hanno
adeguato alla data di entrata in vigore del presente decreto le fonti normative
e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi
interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge n. 388 del 2000, o del
fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
alle finalità perseguite dall’articolo 26, comma 1, si applicano le
disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma 1 sia
avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in
un unico fondo bilaterale rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti
dal predetto articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e le risorse derivanti
da tali obblighi sono vincolate alle finalità formative.
3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una delle
seguenti prestazioni:
a) un assegno di durata e misura pari all’assegno ordinario
di cui all’articolo 30, comma 1;
b) l’assegno di solidarietà di cui all’articolo 31,
eventualmente limitandone il periodo massimo previsto al comma 2 di tale
articolo, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26
settimane in un biennio mobile.
4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle disposizioni
di cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro,
che occupano mediamente più di cinque dipendenti, aderenti ai fondi suddetti,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal
fondo di integrazione salariale per gli eventi di sospensione o riduzione del
lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.
5. Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi e i
contratti collettivi definiscono:
a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di
finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui alla lettera e), allo
0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1°
gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri che
devono essere stabiliti da un accordo tra le parti sociali istitutive del fondo
di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015, in difetto del quale i datori di
lavoro, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, aderenti al fondo di
cui al comma 1, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui
all’articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere le
prestazioni previste dal medesimo fondo per gli eventi di sospensione o
riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle
disponibilità del fondo di cui al comma 1;
c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento
della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle
erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del
relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e
l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo di cui al comma 1;
d) la possibilità di far confluire al fondo di cui al comma
1 quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale
istituito ai sensi dell’articolo 118 della legge n. 388 del 2000;
e) la possibilità di far confluire al fondo di cui al comma
1 quota parte del contributo previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo
n. 276 del 2003, prevedendo un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria
di finanziamento del predetto fondo a esclusivo carico del datore di lavoro, in
misura non inferiore allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile
previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016;
f) la possibilità per il fondo di cui al comma 1 di avere le
finalità di cui all’articolo 26, comma 9, lettere a) e b);
g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di cui al
comma 1.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
parti sociali istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, sono dettate
disposizioni per determinare:
a) criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria
dei fondi;
b) requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti
preposti alla gestione dei fondi;
c) criteri e requisiti per la contabilità dei fondi;
d) modalità volte a rafforzare la funzione di controllo
sulla corretta gestione dei fondi e di monitoraggio sull'andamento delle
prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri
omogenei.
ART.28 - (Fondo di
solidarietà residuale)
1. Nei riguardi dei datori di lavoro, che occupano
mediamente più di quindici dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e
classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo I del
presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di
cui all’articolo 26, o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui
all’articolo 27, opera il fondo residuale istituito con il decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 7 febbraio 2014, n. 79141.
2. Qualora gli accordi di cui all’articolo 26 avvengano in
relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già
coperti dal fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori
di lavoro del relativo settore rientrano nell’ambito di applicazione di questo
e non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la
gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I fondi costituiti
secondo le procedure di cui al presente comma prevedono un’aliquota di
finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione
salariale di cui all’articolo 29, in relazione ai datori di lavoro che occupano
mediamente fino a quindici dipendenti, e garantiscono l’assegno ordinario di
cui all’articolo 30, comma 1. I contributi eventualmente già versati o dovuti
in base al decreto istitutivo del fondo residuale restano acquisiti al medesimo
fondo. Il Comitato amministratore del fondo residuale, sulla base delle stime
effettuate dall’INPS, può proporre al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento, in capo
ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la
quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già
deliberate, determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 35.
3. Alla gestione del fondo di solidarietà residuale provvede
un comitato amministratore, secondo quanto previsto dall’articolo 36.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la
disciplina del fondo di solidarietà residuale è adeguata, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, alle disposizioni del presente decreto.
ART.29 - (Fondo di
integrazione salariale)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale di cui
all’articolo 28, assume la denominazione di fondo di integrazione salariale. A
decorrere dalla medesima data, al fondo di integrazione salariale si applicano
le disposizioni di cui al presente articolo, in aggiunta a quelle che
disciplinano il fondo residuale.
2. Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione
salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti,
appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti
nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non hanno
costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 o fondi di
solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27. Ai fini del
raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli
apprendisti.
3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con i
contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei lavoratori da
questi occupati, secondo quanto definito dall’articolo 33, commi 1, 2 e 4,
garantisce l’assegno di solidarietà di cui all’articolo 31. Nel caso di datori
di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, il fondo garantisce
per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile l’ulteriore
prestazione di cui all’articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di
riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in
materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie
stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e
crisi aziendale.
4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione
salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo
medesimo, al fine di garantirne l’equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali
prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte
l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro,
tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello
stesso.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il comitato
amministratore del fondo cessa di esercitare il compito di cui all’articolo 36,
comma 1, lettera b).
6. Al fine di garantire l’avvio del fondo di integrazione
salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016, qualora alla data del 30 novembre
2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore di cui
all’articolo 28, comma 3, i compiti di pertinenza di tale comitato vengono
temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo nominato dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che li svolge a titolo gratuito.
Il commissario straordinario resta in carica sino alla costituzione del
comitato amministratore del fondo.
7. I trattamenti di integrazione salariale erogati dal fondo
sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione
all’unità produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l’autorizzazione è
comunque unica ed è rilasciata dalla sede INPS dove si trova la sede legale del
datore di lavoro, o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto
l’accentramento della posizione contributiva.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di
finanziamento del fondo è fissata allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro
che occupano mediamente più di quindici dipendenti, e allo 0,45 per cento, per
i datori di lavoro che occupano mediamente sino a quindici dipendenti. È
stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa
all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3, pari al 4 per cento della
retribuzione persa.
9. Al fondo di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 35.
10. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 35, commi 4
e 5, entro il 31 dicembre 2017 l’INPS procede all’analisi dell’utilizzo delle
prestazioni del fondo da parte dei datori di lavoro distinti per classi
dimensionali e settori produttivi. Sulla base di tali analisi e del bilancio di
previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo, il comitato amministratore
del fondo di integrazione salariale ha facoltà di proporre modifiche in
relazione all’importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di
contribuzione. Le modifiche sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al fondo.
11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a
quindici dipendenti possono richiedere l’assegno di solidarietà di cui
all’articolo 31 per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro
verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.
ART.30 - (Assegno
ordinario)
1. I fondi di cui all’articolo 26 assicurano, in relazione
alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali
ordinarie o straordinarie, la prestazione di un assegno ordinario di importo
almeno pari all'integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata massima
della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non
superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste agli
articoli 12 e 22, e comunque nel rispetto della durata massima complessiva
prevista dall’articolo 4, comma 1. All’assegno ordinario si applica, per quanto
compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
2. La domanda di accesso all’assegno ordinario erogato dai
fondi di cui agli articoli 26 e 28 deve essere presentata non prima di 30
giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
ART.31 - (Assegno di
solidarietà)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo di cui
all’articolo 28, garantisce un assegno di solidarietà, in favore dei dipendenti
di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che
stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre
le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all’articolo 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi
individuali per giustificato motivo oggettivo.
2. L’assegno di solidarietà può essere corrisposto per un
periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Ai fini della determinazione
della misura dell’assegno di solidarietà per le ore di lavoro non prestate si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 3.
3. Gli accordi collettivi aziendali di cui al comma 1
individuano i lavoratori interessati dalla riduzione oraria. La riduzione media
oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero,
settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la
percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere
superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo
di solidarietà è stipulato.
4. Gli accordi di cui al comma 1 devono specificare le
modalità attraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare temporanee
esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro può modificare in aumento, nei
limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro
prestato comporta una corrispondente riduzione dell’assegno di solidarietà.
5. Per l'ammissione all’assegno di solidarietà, il datore di
lavoro presenta in via telematica all’INPS domanda di concessione, corredata
dall’accordo sindacale, entro sette giorni dalla data di conclusione di questo.
Nella domanda deve essere indicato l’elenco dei lavoratori interessati alla
riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di cui al
comma 1 e dal datore di lavoro. Tali informazioni sono inviate dall’INPS alle
Regioni e Province autonome, per il tramite del sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui
all’articolo 8, comma 1.
6. La riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio
entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
7. All’assegno di solidarietà si applica, per quanto
compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
ART.32 - (Prestazioni
ulteriori)
1. I fondi di cui all’articolo 26 possono inoltre erogare
prestazioni volte a perseguire le finalità di cui al comma 9 del medesimo
articolo.
2. I fondi di cui all’articolo 27 possono inoltre erogare
prestazioni volte a perseguire le finalità di cui all’articolo 26, comma 9,
lettere a) e b).
ART.33 - (Contributi
di finanziamento)
1. I decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3, e 28,
comma 4, determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra
datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di
un terzo, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse
continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a
regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione di cui
all’articolo 35, comma 3.
2. Fatta salva la disposizione di cui all’articolo 29, comma
8, secondo periodo, qualora siano previste le prestazioni di cui all’articolo
30, comma 1, e all’articolo 31, è previsto, a carico del datore di lavoro che
ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, un contributo
addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura
prevista dai decreti di cui al comma 1 e comunque non inferiore all'1,5 per
cento.
3. Per l’assegno straordinario di cui all’articolo 26, comma
9, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di
importo corrispondente al fabbisogno di copertura dell’assegno straordinario
erogabile e della contribuzione correlata.
4. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da 1 a 3
si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale
obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
ART.34 - (Contribuzione
correlata)
1. Nei casi di cui all’articolo 30, comma 1, e all’articolo
31, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 28 provvedono a versare alla gestione
di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla
prestazione. Nel caso delle prestazioni erogate dai fondi di cui all’articolo
27 la contribuzione correlata è versata all’INPS dal datore di lavoro, il quale
potrà poi rivalersi sui fondi medesimi. La contribuzione dovuta è computata in
base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
2. La contribuzione correlata di cui al comma 1 può altresì
essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui
all’articolo 32. In tal caso, il fondo di cui all’articolo 26 e all’articolo 27
provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di
iscrizione del lavoratore interessato.
ART.35 - (Equilibrio
finanziario dei fondi)
1. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 28
hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in
carenza di disponibilità.
2. Gli interventi a carico dei fondi di cui agli articoli
26, 27 e 28 sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie
ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
3. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26 e 28 hanno
obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione
a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente
Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.
4. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 3,
il comitato amministratore di cui all’articolo 36 ha facoltà di proporre
modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura
dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso
d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche
sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilità
finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato
amministratore.
5. In caso di necessità di assicurare il pareggio di
bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero
di inadempienza del comitato amministratore in relazione all'attività di cui al
comma 4, l'aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale
dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle
finanze, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni
caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 4, l'INPS è
tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.
Art.36 - Comitato
amministratore
1. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi
dell’articolo 26 e del fondo di cui all’articolo 28, provvede un comitato
amministratore con i seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal
consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e
consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare
sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e
dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle
prestazioni previste dal decreto istitutivo;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione
agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della
gestione;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle
materie di competenza;
f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o
regolamenti.
2. Il comitato amministratore è composto da esperti in
possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli
37 e 38, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto collettivo, in numero
complessivamente non superiore a dieci, o nel maggior numero necessario a
garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali istitutive del fondo,
nonché da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e
delle finanze e in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo
38. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o
rimborso spese.
3. Il comitato amministratore è nominato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro
anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.
4. Il presidente del comitato amministratore è eletto dal
comitato stesso tra i propri membri.
5. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte
a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del
presidente.
6. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del
fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale del
medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
7. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato
amministratore può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità,
da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve
essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con
l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS
nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi,
il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se
annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
8. Al fine di garantire l’avvio dei fondi di cui
all’articolo 26, qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora
costituito il comitato amministratore, i compiti di pertinenza di questo
vengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo
nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario
straordinario svolge i suoi compiti a titolo gratuito e resta in carica sino
alla costituzione del comitato amministratore.
ART.37 - (Requisiti
di competenza e assenza di conflitto di interesse)
1. Gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori quali membri del comitato amministratore di
ciascun fondo istituito ai sensi dell’articolo 26 e del fondo di cui
all’articolo 28, devono essere in possesso di specifica competenza ed
esperienza in materia di lavoro e occupazione. Essi devono aver maturato
un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di
attività di insegnamento universitario in materia di lavoro e occupazione, o di
amministrazione, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali
presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria.
2. I predetti esperti non possono, a pena di ineleggibilità
o decadenza, detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà.
3. La sussistenza dei requisiti e l’assenza di situazioni
impeditive è accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La
decadenza dalla carica è dichiarata dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
ART.38 - (Requisiti
di onorabilità)
1. I membri del comitato amministratore di ciascun fondo
istituito ai sensi dell’articolo 26 e del fondo di cui all’articolo 28, non
possono, a pena di ineleggibilità o decadenza, trovarsi in una delle seguenti
condizioni:
a) condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile;
b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della
riabilitazione;
c) condanna con sentenza definitiva a pena detentiva per uno
dei reati previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile, salvi gli
effetti della riabilitazione;
d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un
tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine
pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia
tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un
tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvi gli
effetti della riabilitazione.
2. Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni
esercitate dai membri del comitato amministratore del fondo le seguenti
situazioni:
a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di
cui al comma 1;
b) applicazione provvisoria di una delle misure previste
dall’articolo 67, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011;
c) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
3. L’assenza di situazioni impeditive è accertata dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La decadenza dalla carica o la
sospensione dalle funzioni è dichiarata dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto
sopravvenuto.
ART.39 - (Disposizioni
generali)
1. Ai fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 28
si applica l’articolo 2, commi 1 e 4. Ai fondi di cui agli articoli 26 e 28 si
applicano anche gli articoli 4, comma 1, 7, commi da 1 a 4, e 8. A decorrere
dal 1° gennaio 2016, al fondo di cui all’articolo 28 si applica inoltre
l’articolo 1, commi 2 e 3.
ART.40 - (Fondo
territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e
altri fondi di solidarietà)
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 124, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, le
Province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere l’istituzione di un
fondo di solidarietà territoriale intersettoriale cui, salvo diverse disposizioni,
si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui
all’articolo 26. Al predetto fondo si applica la disciplina di cui all’articolo
35.
2. Il decreto istitutivo del fondo di cui al comma 1 è
adottato d’intesa con i Presidenti delle Province autonome di Trento e di
Bolzano ed è trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell’economia e delle finanze. Ai medesimi Ministeri sono trasmessi i
bilanci di previsione e di consuntivo del fondo.
3. A decorrere dalla data di istituzione del fondo di cui al
comma 1, sono soggetti alla sua disciplina i datori di lavoro appartenenti a
settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di
applicazione del Titolo I del presente decreto e che non abbiano costituito
fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 o a fondi di solidarietà
bilaterali alternativi di cui all’articolo 27, che occupano almeno il 75 per
cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle province
di Trento e di Bolzano.
4. Hanno facoltà di aderire al fondo di cui al comma 1 i
datori di lavoro già aderenti a fondi di solidarietà bilaterali di cui
all’articolo 26 o a fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui
all’articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in
unità produttive ubicate nel territorio delle province di Trento e Bolzano.
5. I datori di lavoro di cui al comma 3 già aderenti al
fondo residuale di cui all’articolo 28 o al fondo di integrazione salariale di
cui all’articolo 29, e i datori di lavoro che esercitano la facoltà di cui al
comma 4, non sono più soggetti alla disciplina del fondo di provenienza a
decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del fondo di cui al comma
1 o dalla data di adesione a tale fondo, ferma restando la gestione a stralcio
delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o
dovuti al fondo di provenienza restano acquisiti a questo. Il comitato
amministratore del fondo di provenienza, sulla base delle stime effettuate
dall’INPS, può proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell’economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori di
lavoro di cui al primo periodo, dell’obbligo di corrispondere la quota di
contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate,
determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 35.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altresì ai
datori di lavoro aderenti al fondo di cui al comma 1 che aderiscono a fondi di
solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 costituiti successivamente.
7. Il fondo di cui al comma 1 prevede un’aliquota di
finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione
salariale di cui all’articolo 29, in relazione ai datori di lavoro che occupano
mediamente fino a quindici dipendenti.
8. Il comitato amministratore del fondo di cui al comma 1 è
integrato da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente
della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano, in
possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 38. Ai
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell’economia e delle finanze è riconosciuto a valere sulle disponibilità
del fondo il rimborso delle spese di missione nella misura prevista dalla
normativa vigente per i dirigenti dello Stato. Nel caso previsto dall’articolo
35, comma 5, il decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche
sociali e dell’economia e delle finanze è adottato d’intesa con i responsabili
dei dipartimenti competenti in materia di lavoro delle Province autonome di
Trento e di Bolzano.
9. La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2004, n. 291, è adeguata alle norme previste dal presente
decreto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi e
contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del
trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
TITOLO III
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ ESPANSIVA
ART.41 - (Contratti
di solidarietà espansiva)
1. Nel caso in cui, al fine di incrementare gli organici, i
contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell’articolo 51 del decreto
legislativo n. 81 del 2015, prevedano, programmandone le modalità di
attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della
retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo
personale, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla
base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione, un
contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno
alle gestioni previdenziali istituita presso l’INPS, di cui all’articolo 37
della legge n. 88 del 1989, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento
della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per
ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto,
rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.
2. In sostituzione del contributo di cui al comma 1, per i
lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in forza dei contratti
collettivi di cui al comma 1, per i primi tre anni e comunque non oltre il
compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a
quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico
del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.
3. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2
i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano
proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro in regime di
cassa integrazione guadagni straordinaria.
4. Le assunzioni operate dal datore di lavoro in forza dei
contratti collettivi di cui al comma 1 non devono determinare nelle unità
produttive interessate dalla riduzione dell'orario una riduzione della
percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero di
quest'ultima quando risulti inferiore, salvo che ciò sia espressamente previsto
dai contratti collettivi in ragione della carenza di manodopera femminile,
ovvero maschile, in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali è
programmata l'assunzione.
5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati
stipulati i contratti collettivi di cui al comma 1, che abbiano una età
inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di
ventiquattro mesi e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la
pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza dal mese successivo a
quello della presentazione, il suddetto trattamento di pensione nel caso in cui
essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non
superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione
convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la
trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione
del predetto contratto collettivo e in forza di clausole che prevedano, in
corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento
dell'occupazione. Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il
trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo
della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della
trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del
presente comma, ferma restando negli altri casi la disciplina vigente in
materia di cumulo di pensioni e reddito da lavoro.
6. Ai fini dell’individuazione della retribuzione da
assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive
della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai
sensi del comma 5, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate
a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.
7. I contratti collettivi di cui al comma 1 devono essere
depositati presso la direzione territoriale del lavoro. L'attribuzione del
contributo è subordinata all'accertamento, da parte della direzione
territoriale del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata
dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate. Alla direzione territoriale
del lavoro è demandata, altresì, la vigilanza in ordine alla corretta
applicazione dei contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del
contributo nei casi di accertata violazione.
8. I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme e istituti che prevedano
l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART.42 - (Disposizioni
relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di
accordi già stipulati)
1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale
conseguenti a procedure di consultazione sindacale già concluse alla data di
entrata in vigore del presente decreto, mantengono la durata prevista, nei
limiti di cui alle disposizioni di legge vigenti alla data delle stesse.
2. I trattamenti di cui al comma 1 riguardanti periodi
successivi all’entrata in vigore del presente decreto si computano ai fini della
durata massima di cui all’articolo 4.
3. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede
governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse
strategico per l’economia nazionale che comportino notevoli ricadute
occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico
territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l’utilizzo di
trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti
dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, su domanda di una delle parti
firmatarie dell’accordo, da inoltrare entro 30 giorni dall’adozione del decreto
di cui al comma 5, ed entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per l’anno
2017 e di 100 milioni di euro per l’anno 2018, può essere autorizzata, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, la prosecuzione dei trattamenti di
integrazione salariale per la durata e alle condizioni certificate dalla
commissione di cui al comma 4.
4. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è
istituita una commissione composta da quattro membri, rispettivamente nominati
dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro
dell’economia e delle finanze. La commissione, presieduta dal membro nominato
dal Presidente del Consiglio dei ministri, certifica l’ammissibilità delle
domande di cui al comma 3, la durata dei trattamenti di integrazione salariale
previsti negli accordi, il numero dei lavoratori e l’ammontare delle ore
integrabili, in relazione al piano industriale e di riassorbimento
occupazionale dei lavoratori previsto negli accordi. Alle attività e al
funzionamento della commissione si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione non spetta alcun
compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque
denominato.
5. Ai fini di cui al comma 3 il Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2
del 2009, è incrementato di 90 milioni di euro per l’anno 2017 e di 100 milioni
di euro per l’anno 2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa i
decreti di cui al comma 3 sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle
finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per
l’applicazione dei commi 3 e 4. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a
90 milioni di euro per l’anno 2017 e a 100 milioni di euro per l’anno 2018 si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1,
comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo
43.
ART.43 - (Disposizioni
finanziarie)
1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge n.
190 del 2014 è incrementato di 25,6 milioni di euro per l’anno 2015, 191,1
milioni di euro per l’anno 2016, 592,5 milioni di euro per l’anno 2017, 713,2
milioni di euro per l’anno 2018, 845,3 milioni di euro per l’anno 2019, 868,2
milioni di euro per l’anno 2020, 856,5 milioni di euro per l’anno 2021, 852,8
milioni di euro per l’anno 2022, 846,7 milioni di euro per l’anno 2023 e 840,4
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, cui si provvede mediante le
economie derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo I del presente decreto.
2. I benefici di cui agli articoli da 2 a 24 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono riconosciuti anche per gli anni
successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 27 del predetto decreto legislativo. All’onere
derivante dal primo periodo del presente comma valutato in 123 milioni di euro
per l’anno 2016, 125 milioni di euro per l’anno 2017, 128 milioni di euro per
l’anno 2018, 130 milioni di euro per l’anno 2019, 133 milioni di euro per
l’anno 2020, 136 milioni di euro per l’anno 2021, 138 milioni di euro per
l’anno 2022, 141 milioni di euro per l’anno 2023, 144 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 come
rifinanziato dal presente articolo.
3. L’ultimo periodo dell’articolo 5 del decreto legislativo
4 marzo 2015, n. 22, è soppresso. All’onere derivante dal primo periodo del
presente comma valutato in 270,1 milioni di euro per l’anno 2018, 567,2 milioni
di euro per l’anno 2019, 570,8 milioni di euro per l’anno 2020, 576,6 milioni
di euro per l’anno 2021, 582,4 milioni di euro per l’anno 2022, 588,2 milioni
di euro per l’anno 2023, 594,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1,
comma 107, della legge 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo. Ai
sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e
valutazione istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno
2012, n. 92, provvedono, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti
dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui
si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle
previsioni di spesa di cui al presente comma, il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai sensi del
primo periodo del presente comma.
4. Con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione
verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai
lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e
degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi
dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, sia inferiore a 6 mesi,
ai fini del calcolo della durata non si applica il secondo periodo del comma 1
di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione
ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi quattro
anni. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in conseguenza
dell’applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di 6
mesi. All’onere derivante dai primi due periodi del presente comma valutato in
32,8 milioni di euro per l’anno 2015 e in 64,6 milioni di euro per l’anno 2016
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1,
comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal presente
articolo. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di
monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della
legge n. 92 del 2012, provvedono, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti finanziari
derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma. Nel
caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, il Ministro
dell’economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio
riconosciuto ai sensi del primi due periodi del presente comma.
5. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa
al riconoscimento della prestazione ASDI di cui all’articolo 16 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22 anche con riferimento ai lavoratori beneficiari
della prestazione NASpI che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata
oltre la data del 31 dicembre 2015, l’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 16, comma 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015 è incrementata
di 180 milioni di euro per l’anno 2016, di 270 milioni di euro per l’anno 2017,
di 170 milioni di euro per l’anno 2018 e di 200 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2019. Per effetto della prosecuzione della sperimentazione
relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui al primo periodo del presente
comma, in ogni caso nel limite delle risorse di cui alla citata autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 16, comma 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015
come incrementata dal primo periodo medesimo del presente comma, fermi restando
i criteri disciplinati dall’articolo 16 del citato decreto legislativo n. 22
del 2015, in ogni caso la prestazione ASDI non può essere usufruita per un
periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo
di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi
nel quinquennio precedente il medesimo termine. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
modalità per prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della
prestazione ASDI di cui al presente comma. All’onere derivante dal primo
periodo del presente comma pari a 180 milioni di euro per l’anno 2016, 270
milioni di euro per l’anno 2017, 170 milioni di euro per l’anno 2018 e a 200
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della
legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo.
6. In via aggiuntiva a quanto stabilito dall’articolo 17,
comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il fondo per le politiche
attive del lavoro, istituito dall’articolo 1, comma 215, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 32 milioni di euro per l’anno 2016, di
82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, di 72 milioni di
euro per l’anno 2020, di 52 milioni di euro per l’anno 2021, di 40 milioni di
euro per l’anno 2022, di 25 milioni di euro per l’anno 2023 e di 10 milioni di
euro annui a decorrere dal 2024. All’onere derivante dal primo periodo del
presente comma pari a 32 milioni di euro per l’anno 2016, a 82 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2017-2019, a 72 milioni di euro per l’anno 2020,
a 52 milioni di euro per l’anno 2021, a 40 milioni di euro per l’anno 2022, a
25 milioni di euro per l’anno 2023 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal
2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all’articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal
presente articolo.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART.44 - (Disposizioni
finali e transitorie)
1. Quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui
al presente decreto si applicano ai trattamenti di integrazione salariale
richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore.
2. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva
delle integrazioni salariali di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, i trattamenti
richiesti prima della data di entrata in vigore del presente decreto si
computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.
3. La disposizione di cui all’articolo 22, comma 4, non si
applica nei primi 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
4. La disposizione di cui all’articolo 25, comma 2, si
applica ai trattamenti straordinari di integrazione salariale richiesti a
decorrere dal 1° novembre 2015.
5. In via transitoria, allo scopo di consentire l’erogazione
delle prestazioni per i primi anni di operatività del fondo, il limite di cui
all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, calcolato in relazione all’ammontare
dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, tenuto conto delle
prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dell’azienda medesima, è
modificato nel modo seguente: nessun limite per le prestazioni erogate
nell’anno 2016, dieci volte nell’anno 2017, otto volte nell’anno 2018, sette
volte nell’anno 2019, sei volte nell’anno 2020, cinque volte nell’anno 2021. In
ogni caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle
risorse finanziarie acquisite al fondo.
6. Per l’anno 2015 le Regioni e Province autonome possono
disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di
mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in
misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in
eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a
carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione
dell’ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai
sensi dell’articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli
effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31
dicembre 2015.
7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è incrementato di
euro 5.286.187 per l'anno 2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016, ai fini del
finanziamento di misure per il sostegno al reddito dei lavoratori di cui
all'ultimo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal primo periodo
del presente comma, pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658
per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge n.
147 del 2013. Conseguentemente il medesimo articolo 1, comma 22, della legge n.
147 del 2013 è soppresso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene
disciplinata la concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno
2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2
del 2009, come rifinanziato dal presente comma, di misure per il sostegno al
reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori
dipendenti dalle imprese del settore del call-center.
8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite
le parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015 un rapporto avente ad
oggetto proposte di valorizzazione della bilateralità nell’ambito del sostegno
al reddito dei lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla loro
ricollocazione.
9. All’articolo 37, comma 3, lettera d), della legge n. 88
del 1989, dopo le parole: “6 agosto 1975, n. 427,” sono inserite le seguenti:
“e al decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 2,
lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183,”.
10. All’articolo 37, comma 8, della legge n. 88 del 1989,
dopo le parole: “6 agosto 1975, n. 427,” sono inserite le seguenti: “e al
decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera a)
della legge 10 dicembre 2014, n. 183,”.
11. Con effetto per l’anno 2015, all’articolo 3, comma
5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “sottoposte a sequestro o
confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.” sono sostituite dalle seguenti: “che, ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, siano sottoposte a sequestro o
confisca, o nei cui confronti sia stata emessa dal Prefetto un'informazione
antimafia interdittiva e siano state adottate le misure di cui all’articolo 32
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114.”;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “A tale
fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'articolo 2-sexies della
citata legge n. 575 del 1965 o i soggetti nominati in sostituzione del soggetto
coinvolto ai sensi dell’articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014,
esercitano le facoltà attribuite dal presente articolo al curatore, al
liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure
concorsuali.”.
Per gli interventi di cui al predetto articolo 3, comma
5-bis, della legge n. 223 del 1991, come modificato dal presente comma, è
altresì destinato per l’anno 2015, in via aggiuntiva a quanto previsto dallo
stesso articolo 3, comma 5-bis, un importo nel limite massimo di 5 milioni di
euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di
cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
ART.45 - (Accesso ai
dati elementari)
1. A fini di programmazione, analisi e valutazione degli
interventi di politica previdenziale, assistenziale e del lavoro introdotti con
i decreti legislativi di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il
Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2013, e successive
modificazioni, e il Comitato scientifico per l’indirizzo dei metodi e delle
procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro istituito in
attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, hanno
accesso diretto, anche attraverso procedure di accesso remoto, ai dati
elementari detenuti dall’ISTAT, dall’INPS, dall’INAIL, dall’Agenzia delle
entrate, nonché da altri enti e amministrazioni determinati dal decreto di cui
al comma 2.
2. Le modalità di accesso ai dati utili ai fini di cui al
comma 1, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, sono
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nel
rispetto di quanto previsto al comma 3.
3. All’attuazione del presente articolo si provvede con le
risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ART.46 - (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945,
n. 788;
b) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
12 agosto 1947, n. 869;
c) la legge 3 febbraio 1963, n. 77;
d) gli articoli da 2 a 5 della legge 5 novembre 1968, n.
1115;
e) la legge 8 agosto 1972, n. 464;
f) gli articoli da 1 a 7 e da 9 a 17 della legge 20 maggio
1975, n. 164;
g) gli articoli 1, 2, e da 4 a 8 della legge 6 agosto 1975,
n. 427;
h) la legge 13 agosto 1980, n. 427;
i) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
l) l’articolo 8, commi da 1 a 5, e 8 del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160;
m) gli articoli 1, 2, e da 12 a 14 della legge 23 luglio
1991, n. 223;
n) l’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2000, n. 218;
p) l’articolo 44, comma 6, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326;
q) i commi 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45, dell’articolo 3
della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) l’articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;
b) l’articolo 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;
c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 7 febbraio 2014, n. 79141;
d) i commi 20, 20-bis e 21 dell’articolo 3 della legge 28
giugno 2012, n. 92.
3. A decorrere dal 1° luglio 2016 è abrogato l’articolo 5
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. È abrogata ogni altra disposizione contraria o
incompatibile con le disposizioni del presente decreto.
5. Laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano
un rinvio all’articolo unico, secondo comma, della legge n. 427 del 1980,
oppure all’articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, ovvero ad
altre disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono
riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto.
ART.47 - (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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