N.B. Il Decreto è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.221 del 23 settembre 2015
– Suppl. Ordinario n.53 – e, pertanto, è entrato in vigore il 24 settembre
2015.
Il testo:
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183, il quale, allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo
del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di
riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con
le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più
efficiente l'attività ispettiva, delega il Governo ad adottare, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi;
VISTO l’articolo 1, comma 7, lettera l), della citata legge
n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla razionalizzazione
e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento
ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una Agenzia unica per le ispezioni del
lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e INAIL, prevedendo
strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende
sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione dell’11 giugno 2015;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 4 settembre 2015;
SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, della difesa e dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ART.1 - (Ispettorato
nazionale del lavoro)
1. Al fine di razionalizzare e semplificare l’attività di
vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di
evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, è istituita, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, una Agenzia unica per le ispezioni
del lavoro denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”, di seguito
“Ispettorato”, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL.
2. L’Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL. Al
fine di assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge
vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria,
nonché legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell’INPS e dell’INAIL
sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e alle medesime condizioni di
legge.
3. L’Ispettorato ha personalità giuridica di diritto
pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la
vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora
periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.
4. L’Ispettorato ha una sede centrale in Roma, presso un
immobile demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dell’INPS, dell’INAIL o di altri Istituti previdenziali e un
massimo di 80 sedi territoriali.
5. L’Ispettorato è sottoposto al controllo della Corte dei
conti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni.
ART.2 - (Funzioni e
attribuzioni)
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, lo statuto dell’Ispettorato, in
conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall’articolo 8, comma
4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione,
tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e il direttore dell’Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti a
quest’ultimo.
2. L’Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti
funzioni e attribuzioni:
a) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale,
sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione
obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle
competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per
infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio
nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi
ai fini della applicazione della tariffa dei premi;
b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e
sanzionatoria, previo parere conforme del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;
c) propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle
verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
d) cura la formazione e l’aggiornamento del personale
ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL;
e) svolge le attività di prevenzione e promozione della
legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto
del lavoro sommerso e irregolare ai sensi dell’articolo 8 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
f) esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti
di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme
di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze
speciali effettuate sul territorio nazionale;
g) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni
del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di
orientare l’attività di vigilanza;
h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell’articolo 8,
anche al fine di garantire l’uniformità dell’attività di vigilanza, delle
competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale
ispettivo;
i) svolge ogni ulteriore attività, connessa allo svolgimento
delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali;
l) riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, all’INPS e all’INAIL ogni informazione utile alla programmazione e
allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni;
m) ferme restando le rispettive competenze, si coordina con
i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali
per la protezione ambientale al fine di assicurare l’uniformità di
comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando
la sovrapposizione degli interventi.
ART.3 - (Organi
dell’Ispettorato)
1. Sono organi dell’Ispettorato e restano in carica per tre
anni rinnovabili per una sola volta:
a) il direttore;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.
2. Il direttore è scelto tra esperti ovvero tra personale
incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, o altro personale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto
legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie
di competenza dell’Ispettorato ed è nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle
amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non
retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario,
presso l’amministrazione di provenienza. Al direttore dell’Ispettorato spetta
il trattamento economico e normativo riconosciuto per l’incarico di capo
dipartimento di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
3. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da quattro
dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all’articolo 3 del
medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e
professionalità nelle materie di competenza dell’Ispettorato. Un componente
ciascuno è indicato dall’INPS e dall’INAIL in rappresentanza dei predetti
Istituti. Uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su
designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di
presidente.
4. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre membri
effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle
finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti in
rappresentanza dei predetti Ministeri. I componenti del collegio sono scelti
tra i dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale
delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, in possesso di specifica professionalità. L’assegnazione delle
funzioni di presidente del collegio dei revisori avviene secondo le modalità
stabilite dallo statuto di cui all’articolo 2, comma 1. Ai componenti del
collegio dei revisori compete, per lo svolgimento della loro attività, un
compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell’Ispettorato e comunque senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali
non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.
6. Il direttore è sottoposto alla disciplina in materia di
responsabilità dirigenziale di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ivi compresa la facoltà di revoca dell’incarico.
ART.4 - (Attribuzioni
degli organi dell’Ispettorato)
1. Il direttore ha la rappresentanza legale
dell’Ispettorato, provvede all’attuazione degli indirizzi e delle linee guida
adottate d’intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di amministrazione
il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il direttore propone alla
commissione centrale di coordinamento di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, gli obiettivi quantitativi e qualitativi
delle verifiche ispettive, riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una
relazione annuale sull’attività svolta dall’Ispettorato. Al direttore sono
assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell’Ispettorato, nonché
la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali nell'ambito, ove possibile, di massimali di
spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro
stesso. È inoltre facoltà del direttore proporre all'approvazione del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, modifiche ai regolamenti interni di contabilità adottati ai
sensi dell’articolo 5, comma 1.
2. Il consiglio di amministrazione, convocato dal componente
che svolge le funzioni di presidente, che stabilisce altresì l’ordine del
giorno delle sedute, coadiuva il direttore nell’esercizio delle attribuzioni ad
esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani
di spesa ed investimento.
3. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il
direttore dell’Ispettorato.
4. Il collegio dei revisori svolge il controllo
sull’attività dell’Ispettorato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011
n. 123 nonché, in quanto applicabili, degli articoli da 2397 a 2409 del codice
civile.
ART.5 - (Organizzazione
e funzionamento dell’Ispettorato)
1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, da
adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, l’organizzazione delle risorse umane e
strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato e la contabilità finanziaria
ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione.
2. Fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i decreti di cui
al comma 1 provvedono, in deroga alle discipline normative e contrattuali
vigenti, a rideterminare in modo uniforme il trattamento di missione del
personale ispettivo dell’Ispettorato, dell’INPS e dell’INAIL, in considerazione
delle esigenze di utilizzo abituale del mezzo proprio per lo svolgimento della
ordinaria attività istituzionale che comporta, il trasporto di strumenti
informatici, fotocamere e altre attrezzature di lavoro. Ai fini della
rideterminazione del trattamento di missione di cui al presente comma si
applicano i seguenti criteri:
a) mantenimento della misura dell’indennità chilometrica di
cui al primo comma dell’articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 come
rideterminata dall’articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417;
b) previsione di una specifica indennità volta a favorire la
messa a disposizione del mezzo proprio;
c) previsione di coperture assicurative per eventi non
coperti dal sistema assicurativo obbligatorio e dall’INAIL.
3. I decreti di cui al comma 1 prevedono misure volte a
garantire l’omogeneizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche,
messe a disposizione del personale ispettivo dell’Ispettorato, del personale di
cui all’articolo 6, comma 4, nonché del personale ispettivo dell’INPS e
dell’INAIL. I medesimi decreti prevedono misure volte a garantire che lo
svolgimento dell’attività lavorativa del personale ispettivo abbia luogo con
modalità flessibili e semplificate.
4. In relazione alle attività di cui all’articolo 14, comma
4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l’Ispettorato si avvale
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
5. L’Ispettorato è inserito nella Tabella A allegata alla
legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
ART.6 - (Disposizioni
in materia di personale)
1. La dotazione organica dell’Ispettorato, non superiore a
6357 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, è definita
con i decreti di cui all’articolo 5, comma 1 nel rispetto di quanto previsto
dal comma 2. Nell’ambito della predetta dotazione organica, nella quale sono
previste due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88
posizioni dirigenziali di livello non generale, sono ricomprese le unità di
personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del
lavoro e presso la direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. Al personale dirigenziale e non
dirigenziale di ruolo dell’Ispettorato si applica, rispettivamente, la
contrattazione collettiva dell’Area I e la contrattazione collettiva del
comparto Ministeri.
2. La dotazione organica dell’Ispettorato è ridotta in
misura corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali,
appartenente ai profili amministrativi, proveniente dalle Direzioni
interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali che avverranno successivamente all’entrata in vigore dei decreti di cui
all’articolo 5, comma 1, e fino al 31 dicembre 2016. Le risorse derivanti dalle
economie per le cessazioni dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non sono
utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni previsto
dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni ed, inoltre, sono
contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio.
3. A partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa
derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo di cui all’articolo 7, comma 1,
la dotazione organica dell’Ispettorato è incrementata, ogni tre anni, di un
numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali previste dalle vigenti
disposizioni in materia di turn-over del personale, con conseguente
assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dell’INPS e dell’INAIL
in relazione al contratto collettivo applicato dall’Ispettorato.
4. Presso la sede di Roma dell’Ispettorato è istituito, alle
dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il “Comando
carabinieri per la tutela del lavoro”. L’attività di vigilanza svolta dal
personale dell’Arma dei Carabinieri nonché il coordinamento con l’Ispettorato è
assicurato mediante la definizione, da parte del direttore dell’Ispettorato, di
linee di condotta e programmi ispettivi periodici nonché mediante l’affidamento
allo stesso direttore delle spese di funzionamento del Comando carabinieri per
la tutela del lavoro. Presso le sedi territoriali dell’Ispettorato opera
altresì un contingente di personale che, secondo quanto stabilito dai decreti
di cui all’articolo 5, comma 1, dipende funzionalmente dal dirigente preposto
alla sede territoriale dell’Ispettorato e gerarchicamente dal comandante
dell’articolazione del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. In
relazione a quanto stabilito dal presente comma, il contingente di personale
assegnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
dell’articolo 826, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è
assegnato all’Ispettorato. Il contingente di cui al presente comma,
eventualmente ridotto con i decreti di cui all’articolo 5, comma 1, è
aggiuntivo rispetto alla dotazione organica di cui al comma 1 ed è selezionato
per l’assegnazione secondo criteri fissati dal Comando generale dell’Arma dei
Carabinieri fra coloro che abbiano frequentato specifici corsi formativi del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dell’Ispettorato. Allo stesso
contingente sono attribuiti, nell’esercizio delle proprie funzioni, i medesimi
poteri riconosciuti al personale ispettivo dell’Ispettorato, fatto salvo il
potere di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124. Sono a carico dell’Ispettorato gli oneri relativi al
trattamento economico,fondamentale ed accessorio, del personale dell’Arma dei
carabinieri e le spese connesse alle attività cui sono adibiti. In ragione
della riorganizzazione di cui al presente comma è abrogato, dalla data indicata
dai decreti di cui all’articolo 5, comma 1, il decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e con il Ministro dell’Interno, del 12 novembre 2009, recante la
“Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro”, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2010,
fatte salve le disposizioni relative al rapporto di impiego dei Carabinieri per
la tutela del lavoro con la Regione Sicilia.
5. Con i decreti di cui all’articolo 5, comma 1, sono
altresì individuati:
a) la dislocazione sul territorio dell’Ispettorato;
b) gli assetti e gli organici del personale dell’Arma dei
Carabinieri di cui al comma 4, nonché i contenuti della dipendenza funzionale
delle unità territoriali dal dirigente preposto alla sede territoriale
dell’Ispettorato.
6. Dalla data indicata dai decreti di cui all’articolo 5,
comma 1:
a) cessano di operare le direzioni interregionali e
territoriali del lavoro e sono attribuiti alle sedi territoriali
dell’Ispettorato i compiti già assegnati alle predette direzioni dagli articoli
15 e 16 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio
2014, n. 121;
b) è trasferito nei ruoli dell’Ispettorato il personale di
ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuato dagli
stessi decreti di cui all’articolo 5, comma 1. Nell’ambito del trasferimento è
ricompreso il personale già in servizio presso le direzioni interregionali e
territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l’attività ispettiva
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È altresì trasferito presso
la sede centrale e le sedi territoriali di Roma dell’Ispettorato il personale
ispettivo in sevizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, fatta salva la possibilità di chiedere, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di rimanere nei ruoli
dello stesso Ministero con inquadramento nei corrispondenti profili
amministrativi.
ART.7 - (Coordinamento
e accentramento delle funzioni di vigilanza)
1. Dalla data indicata dai decreti di cui all’articolo 5,
comma 1, il personale ispettivo già appartenente all’INPS e all’INAIL è
inserito in un ruolo ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento
del trattamento economico e normativo in vigore. Le risorse derivanti dalle
economie per le cessazioni dal servizio di cui al presente comma non sono
utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni da parte
dell’INPS e dell’INAIL previsto dalle vigenti disposizioni in materia di
assunzioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 3. In
relazione alle cessazioni del personale di cui al presente comma, che si
verificheranno dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo
5, comma 1, sono contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento
accessorio.
2. Al fine di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva,
con i decreti di cui all’articolo 5 comma 1 sono individuate forme di
coordinamento tra l’Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL che
comprendono, in ogni caso, il potere dell’Ispettorato di dettare le linee di
condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la
programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento. Ai fini di
cui al presente comma si tiene conto delle esigenze del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL di effettuare accertamenti
tecnici funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette
amministrazioni.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il personale ispettivo dell’INPS e dell’INAIL può chiedere di
essere inquadrato nei corrispondenti profili amministrativi dei rispettivi
Istituti nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni
organiche.
4. Nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento
e di Bolzano l’Ispettorato provvede alla stipulazione di appositi protocolli
d’intesa al fine di garantire, in detti territori, l’uniforme svolgimento
dell’attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi
ispettivi, nel rispetto delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in
materia di vigilanza sul lavoro e legislazione sociale. Detti protocolli
possono prevedere, altresì, iniziative formative comuni e la condivisione delle
migliori pratiche in materia di svolgimento dell’attività di vigilanza al fine
di promuoverne l’uniformità a livello nazionale.
ART.8 - (Risorse
finanziarie)
1. I decreti di cui all’articolo 5, comma 1, individuano le
risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi
comprese quelle destinate al trattamento accessorio del personale in forza
all’Ispettorato, già assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e da trasferire all’Ispettorato, che subentra nella titolarità dei
relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Sono in ogni caso trasferite
all’Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell’INPS e dell’INAIL destinate alle dotazioni strumentali di cui all’articolo
1, comma 2, nonché le risorse di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d),
numero 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le quali sono utilizzate per
il finanziamento delle misure, già previste dallo stesso decreto-legge, per
l’incentivazione del personale ispettivo di ruolo dell’Ispettorato. Sono
altresì trasferite all’Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL finalizzate alla formazione del
personale ispettivo ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera d).
2. La dislocazione sul territorio dell’Ispettorato tiene
conto del piano di razionalizzazione di cui all’articolo 2, comma 222-quater,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il cui termine di predisposizione è differito di sei mesi.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in
applicazione del presente decreto legislativo.
ART.9 - (Rappresentanza
in giudizio)
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, all’Ispettorato
si applica l’articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento
dell’Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
2. L’Ispettorato può farsi rappresentare e difendere, nel
primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di
opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella
esattoriale nelle materie di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a), del
decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonché negli altri casi in cui la
legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in
giudizio avvalendosi di propri dipendenti. Nel secondo grado di giudizio, ove
vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, è
fatta salva la possibilità per l’Avvocatura dello Stato di assumere
direttamente la trattazione della causa secondo le modalità stabilite al fine
dai decreti di cui all’articolo 5, comma 1. In caso di esito favorevole della
lite all’Ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli
onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo
ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto
adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la
liquidazione del compenso spettante agli avvocati. Le entrate derivanti dall’applicazione
del presente comma confluiscono in un apposito capitolo di bilancio
dell’Ispettorato e ne integrano le dotazioni finanziarie.
ART.10 - (Organizzazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL)
1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui
all’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in
applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono
apportate le conseguenti modifiche ai decreti di organizzazione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL, anche in
relazione alla individuazione della struttura dello stesso Ministero del lavoro
e delle politiche sociali assegnataria dei compiti di cui all’articolo 1, comma
3.
2. I decreti di cui al comma 1 prevedono altresì la
soppressione della direzione generale per l’attività ispettiva ed eventuali
ridimensionamenti delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
3. In applicazione del comma 2 del presente articolo, dei
commi 1, 2, ultimo periodo, e 6 dell’articolo 6 sono apportate le
corrispondenti riduzioni alle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, anche con riferimento alle relative posizioni
dirigenziali di livello generale e non generale.
ART.11 - (Abrogazioni
e altre norme di coordinamento)
1. Dalla data indicata dai decreti di cui all’articolo 5,
comma 1, al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) gli articoli 1, 2, 4 e 5 sono abrogati e l’articolo 3 è
sostituito dal seguente:
“ ART. 3(Commissione centrale di coordinamento dell’attività
di vigilanza)
1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di
vigilanza, costituita ai sensi del presente articolo, opera quale sede
permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell’attività di
vigilanza.
2. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali
presentati dall’Ispettorato nazionale del lavoro, propone indirizzi ed
obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi.
3. La Commissione centrale di coordinamento dell’attività di
vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, è composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un
sottosegretario delegato, in qualità di presidente; dal direttore
dell’Ispettorato nazionale del lavoro; dai direttori generali dell’INPS e
dell’INAIL; dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro;
dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Comandante del Nucleo
speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell’Arma
dei carabinieri; dal Direttore generale dell’Agenzia delle entrate; da quattro
rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori
designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare
da membri supplenti appositamente delegati.
4. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento
dell’attività di vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori
generali delle direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, e i Direttori generali delle direzioni generali degli altri Ministeri
interessati in materia. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento
dell’attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti
alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
5. Ai componenti della Commissione di coordinamento
dell’attività di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare
ai sensi del comma 4 non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di
missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse
assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilanci. ”;
b) all’articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: “alla
Direzione generale” sono sostituite dalle seguenti “al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali”;
c) all’articolo 13, comma 5, il primo capoverso è sostituito
dal seguente: “L’adozione della diffida interrompe i termini per la
presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17 del presente decreto,
fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e
3 ”;
d) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:
“ ART. 16 (Ricorsi al direttore della sede territoriale
dell’Ispettorato)
1. Al fine di garantire l’uniforme applicazione delle
disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia
contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento
adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all’articolo
13, comma 7, è ammesso ricorso davanti al direttore della sede territoriale
dell’Ispettorato nazionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica degli
stessi.
2. Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente
dell’Ispettorato del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente
tempestivamente trasmessa dall’organo accertatore. Decorso inutilmente il
termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.”;
e) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
“ ART. 17 (Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro)
1. Presso le competenti sedi territoriali dell’Ispettorato è
costituito il Comitato per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della
sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che la presiede, dal
direttore dell’INPS e dal direttore dell’INAIL del capoluogo di regione dove ha
sede l’Ispettorato competente. Ai componenti dei comitati non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennità di missione ed al funzionamento dei
comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui
pertinenti capitoli di bilancio.
2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento
dell’Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti
previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la
qualificazione dei rapporti di lavoro, sono inoltrati entro 30 giorni dalla
notifica degli stessi alla sede territoriale competente dell’Ispettorato e sono
decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine
di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal
ricorrente e di quella in possesso dell’Ispettorato. Decorso inutilmente il
termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.”.
2. Ogni riferimento alle direzioni interregionali, regionali
o territoriali del lavoro contenuto in provvedimenti di legge o in norme di
rango secondario è da intendersi, in quanto compatibile, alla sede
territorialmente competente dell’Ispettorato.
3. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689, trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti
dell’Ispettorato, da intendersi quale Autorità competente a ricevere il
rapporto ai sensi dell’articolo 17 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. L’Ispettorato può stipulare uno o più protocolli d’intesa
che prevedono strumenti e forme di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, con i servizi ispettivi delle aziende
sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.
L’Ispettorato stipula altresì specifici protocolli d’intesa con le
amministrazioni pubbliche regionali e locali e con le aziende di trasporto
pubblico regionale e locale al fine di facilitare la mobilità del personale
ispettivo nell’ambito dello svolgimento dei propri compiti.
5. L’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle entrate sono tenuti a
mettere a disposizione dell’Ispettorato, anche attraverso l’accesso a specifici
archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata,
utili alla programmazione e allo svolgimento dell’attività di vigilanza e di
difesa in giudizio, al fine di orientare l’azione ispettiva nei confronti delle
imprese che evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare
ovvero della evasione od omissione contributiva e al fine di una maggiore
efficacia della gestione del contenzioso. L’inosservanza delle disposizioni di
cui al presente comma comporta l’applicazione delle norme in materia di
responsabilità dirigenziale.
6. Al fine di uniformare l’attività di vigilanza ed evitare
la sovrapposizione di interventi ispettivi, ogni altro organo di vigilanza che
svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale è tenuto a
raccordarsi con le sedi centrale e territoriali dell’Ispettorato.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS e l’INAIL assicurano altresì ogni
forma di collaborazione utile ad un efficiente svolgimento dell’attività di
vigilanza.
ART.12 - (Disposizioni
per l’operatività dell’Ispettorato)
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina
un comitato operativo presieduto dal direttore dell’Ispettorato e formato da un
esperto dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno
dell’INPS e uno dell’INAIL.
2. Il Comitato svolge le attività di cui al comma 3 per il
periodo necessario a garantire la progressiva funzionalità dell’Ispettorato e
comunque per un periodo non superiore a tre anni.
3. Il Comitato svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) coadiuva il direttore dell’Ispettorato nella definizione
degli atti di indirizzo dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e
legislazione sociale da sottoporre alla Commissione centrale di coordinamento
di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
b) assicura ogni utile coordinamento tra l’Ispettorato, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS e l’INAIL, sia ai fini
di una corretta ed efficace gestione del personale ispettivo che della
definizione degli obiettivi in relazione ai complessivi piani di attività delle
stesse amministrazioni;
c) adotta, in raccordo con il direttore, misure finalizzate
ad una più efficace uniformità dell’attività di vigilanza, ivi comprese misure
di carattere economico e gestionale;
d) monitora le attività dell’Ispettorato, trascorsi dodici
mesi dalla sua istituzione, al fine di valutarne la concreta funzionalità ed
efficacia di azione.
4. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso,
gettone di presenza o emolumento a qualsiasi titolo dovuti.
ART.13 - (Entrata in
vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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