Oggetto
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia
professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura,
medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia
autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2015.
Quadro normativo
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D.p.r. 1124 del 30 giugno 1965: “Testo unico
delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche e integrazioni.
Artt. 76, 80, 85, 116,124, 218, 223 e 235.
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D.p.r. 448 del 27 aprile 1968: “Aumento e nuovo
sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria”, recante i criteri per il calcolo della retribuzione dei
lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura.
-
Legge 780 del 27 dicembre 1975: “Norme
concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni
continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale”.
-
Legge 251 del 10 maggio 1982: “Norme in materia
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
Circolare Inail 24 del 12 maggio 1982:
“Legge 26 febbraio 1982 n. 54. Conversione in legge con modificazioni del
decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia
previdenziale”.
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Circolare Inail 41 dell’11 luglio 1985:
“Speciale assegno continuativo mensile ex legge 5 maggio 1976, n. 248
modificata con legge 10 maggio 1982, n. 251. Nuove norme procedurali. Modifica
dei moduli 67 bis - Protocollo delle domande e delle concessioni dello speciale
assegno continuativo mensile”.
-
Circolare Inail 56 del 6 novembre 1991:
“Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro
e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1°
luglio 1991. Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici
colpiti da malattie causate dall’azione dei raggi X e da sostanze radioattive
con decorrenza 1° luglio 1991”.
-
Legge 243 del 19 luglio 1993: “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, recante
misure urgenti per la finanza pubblica”.
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Legge 81 dell’11 marzo 2006: “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante
interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della
pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa”.
-
Legge 296 del 27 dicembre 2006: “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007)”, art. 1, comma 778.
-
Determina del Presidente 166 dell’11 maggio
2015: “Rivalutazione dal 1° luglio 2015 delle prestazioni economiche per
infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria,
agricoltura, navigazione, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia
autonomi”.
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Decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali del 30 giugno 2015, concernente la rivalutazione, con
decorrenza 1° luglio 2015, delle prestazioni economiche per infortunio sul
lavoro e malattia professionale nel settore industria.
-
Decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali del 30 giugno 2015, concernente la rivalutazione, con
decorrenza 1° luglio 2015, delle prestazioni economiche per infortunio sul
lavoro e malattia professionale nel settore agricoltura.
-
Decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali del 30 giugno 2015, concernente la rivalutazione, con
decorrenza 1° luglio 2015, delle prestazioni economiche per infortunio sul
lavoro e malattia professionale a favore dei medici radiologi.
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Decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali del 30 giugno 2015, concernente la determinazione, con
decorrenza 1° luglio 2015, della retribuzione convenzionale annua da assumersi
a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei
tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.
Premessa
Con i decreti ministeriali citati nel quadro normativo è
stata approvata la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio
sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, compreso il
settore marittimo, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia
autonomi a decorrere dal 1° luglio 2015.
Di conseguenza, con la presente circolare vengono illustrati
i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle
prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli
indirizzi operativi alle unità territoriali ai fini della riliquidazione.
1. Liquidazione delle
prestazioni
1.1. Rendite per
inabilità permanente
In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità
permanente operano le misure retributive di seguito indicate.
Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera
per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata
in euro 77,12.
|
Retribuzione annua
minima
|
euro 16.195,20
|
|
Retribuzione annua
massima
|
euro 30.076,80
|
Per il personale del settore marittimo operano gli stessi
importi fissati per il settore industria, ad eccezione dei lavoratori di
seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della
retribuzione media giornaliera (euro 77,12) e della retribuzione annua minima
(euro 16.195,20), la retribuzione annua massima è così fissata:
|
Comandanti e capi
macchinisti
|
euro 43.310,59
|
|
Primi ufficiali di
coperta e di macchina
|
euro 36.693,70
|
|
Altri ufficiali
|
euro 33.385,24
|
Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per
la liquidazione delle rendite è fissata in euro 24.440,95. In particolare:
|
Lavoratori subordinati a tempo determinato
|
Su retribuzione annua convenzionale
|
euro 24.440,95
|
|
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato
|
Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti
per il settore industriale:
minimo
massimo
|
euro 16.195,20
euro 30.076,80
|
|
Lavoratori autonomi
|
Su retribuzione annua convenzionale
|
euro 16.195,204
|
Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi operano
le seguenti misure retributive annue:
|
Eventi anni 2005 e precedenti
|
euro 26.376,41
|
X
|
1,0019
|
=
|
euro 26.426,53
|
|
Eventi anno 2006
|
euro 26.181,40
|
X
|
1,0019
|
=
|
euro 26.231,14
|
|
Eventi anno 2007
|
euro 26.872,18
|
X
|
1,0019
|
=
|
euro 26.923,24
|
|
Eventi anno 2008
|
euro 26.643,46
|
X
|
1,0019
|
=
|
euro 26.694,08
|
|
Eventi anni 2009-2014
|
euro 26.636,62
|
X
|
1,0019
|
=
|
euro 26.687,23
|
Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e
delle sostanze radioattive opera la seguente misura retributiva annua:
|
Retribuzione
convenzionale
|
euro 60.057,27
|
1.2. Assegno una
tantum in caso di morte
Nei settori industriale e agricolo l’importo dell’assegno
una tantum per i superstiti è fissato nella misura di euro 2.136,50.
Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e
delle sostanze radioattive l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è
rapportato alla retribuzione di euro 60.057,27 secondo le seguenti percentuali:
-
un terzo della retribuzione per sopravvivenza
del coniuge con figli aventi i requisiti;
-
un quarto nel caso di sopravvivenza del solo
coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
-
un sesto negli altri casi.
1.3 Indennità
giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura
I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:
|
Lavoratori subordinati a tempo determinato
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato
|
Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il
limite minimo di
|
euro 42,41
|
|
Lavoratori autonomi
|
Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore
industriale:
|
euro 47,68
|
2. Riliquidazione
delle prestazioni in corso
Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso
di seguito indicate ha provveduto direttamente la Direzione centrale per
l’organizzazione digitale, secondo i seguenti criteri:
2.1 Rendite per
inabilità permanente:
- settore industriale
I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:
|
Per l'anno 2013 e precedenti
|
1,0019
|
|
Per l’anno 2014 e I semestre 2015
|
1,0000
|
-
settore agricolo
La riliquidazione delle prestazioni avviene come di seguito
indicato:
|
Lavoratori subordinati a tempo determinato
|
Su retribuzione annua convenzionale
|
euro 24.440,95
|
|
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con
decorrenza dal 1° gennaio 1982
|
Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti
per il settore industriale:
minimo
massimo
|
euro 16.195,20
euro 30.076,80
|
|
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con
decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982
|
Su retribuzione annua convenzionale
|
euro 24.440,95
|
|
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al
1° giugno 1993
|
Su retribuzione annua convenzionale
|
euro 24.440,95
|
|
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1° giugno
1993
|
Su retribuzione minimale del settore industriale
|
euro 16.195,20
|
2.2. Integrazione
rendita
Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2015 e
non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione
(18 settembre 2015), il pagamento della prestazione integrativa deve essere
effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.
2.3. Assegno per
assistenza personale continuativa
L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa
è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore
industriale e agricolo e ammonta a euro 533,22.
2.4. Assegni
continuativi mensili
Gli importi degli assegni continuativi vengono rivalutati
nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato:
|
INABILITÀ (%)
|
SETTORE INDUSTRIALE
|
SETTORE AGRICOLO
|
|
Da 50 a 59
|
euro 299,20
|
euro 374,77
|
|
Da 60 a 79
|
euro 419,78
|
euro 522,97
|
|
Da 80 a 89
|
euro 779,40
|
euro 897,83
|
|
Da 90 a 100
|
euro 1.200,76
|
euro 1.272,67
|
|
100 + a.p.c.
|
euro 1.734,69
|
euro 1.805,89
|
2.5. Prestazioni del
settore marittimo
Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni
provvederà la Direzione centrale per l’organizzazione digitale con
l’elaborazione relativa al mese di novembre 2015, secondo i citati limiti
minimali e massimali ed in applicazione dei suddetti coefficienti di
rivalutazione (1,0019 per l'anno 2013 e precedenti; 1,0000 per l’anno 2014 e
primo semestre 2015).
3. Indirizzi
operativi alle unità territoriali ai fini della riliquidazione (escluso settore
marittimo)
Le unità territoriali dovranno occuparsi delle seguenti
riliquidazioni:
a) rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata;
b) i casi vecchi, già in pagamento fuori procedura, relativi
allo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti, elaborati per la
prima volta sul rateo di novembre 2015, dovranno essere adeguati alle rendite
riliquidate sui nuovi limiti retributivi al 1° luglio 2015;
c) prestazioni segnalate con gli appositi elenchi inviati
annualmente dalla Direzione centrale prestazioni economiche, riguardanti le:
1. liquidazioni particolari (cod. 2-3);
2. rendite cessate successivamente al 1° luglio 2015 per i
settori industria, agricoltura e medici radiologi;
3. rendite unificate.
Relativamente al punto 3), per tutte le rendite unificate di
competenza fino all'anno 2014 va nuovamente operata la scelta della
retribuzione più favorevole.
In occasione della rivalutazione decorrente dal 1° luglio
2015 per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e i tecnici
sanitari di radiologia medica autonomi, la Direzione centrale per
l’organizzazione digitale ha provveduto alla riliquidazione delle rendite sulla
base delle retribuzioni già acquisite.
3.1 Rivalutazione
prestazioni particolari a seguito di rettifica per errore
Con effetto dall'anno 2006 è stata prevista la rivalutazione
delle prestazioni particolari20 (cod. 7-8-9), cioè quelle erogate in caso di
provvedimenti di rettifica per errore.
Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il
rateo di novembre 2015, a condizione che siano state effettuate le verifiche
reddituali, in caso contrario verranno azzerate.
3.2 Comunicazione del
provvedimento di riliquidazione e indagine anagrafica
La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invia
agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il
provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo
conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I.
Tali modelli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto
la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a
superstiti" come risulta memorizzata negli archivi informatici.
In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve
comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei
modelli sopra citati, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la
dichiarazione stampata sul retro.
Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le Sedi
provvederanno alla scansione e all’aggiornamento dei nuovi dati secondo le
procedure in uso.
3.3 Azione di surroga
e regresso - aggiornamento valori capitali delle rendite
Per consentire la formulazione di adeguate richieste
giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali - in tutte le
azioni di surroga e di regresso in corso - sia il valore capitale sia il
montante dei ratei pregressi per i settori industria, agricoltura, medici
radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi vanno riferiti al
1° luglio 2015.
Le unità operative procederanno quindi al conteggio dei
ratei di rendita fino al 30 giugno 2015.
Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti
Avvocature regionali, per apportare gli eventuali aggiornamenti alle
conclusioni già rese, dovranno chiedere il rinvio delle cause tanto in primo
grado quanto in sede di appello.
4. Indirizzi
operativi alle sedi compartimentali del settore navigazione ai fini delle
riliquidazioni
Le sedi compartimentali dovranno procedere autonomamente per
le seguenti riliquidazioni:
-
rendite dei beneficiari residenti all’estero,
per le quali avranno cura di verificare la correttezza dei dati registrati a
sistema;
-
rendite cessate successivamente al 1° luglio
2015;
-
assegni una tantum in caso di morte, per gli
eventi avvenuti successivamente al 1° luglio 2015;
-
assegni per l’assistenza personale continuativa
per i mesi da luglio a ottobre 2015;
-
casi di integrazione rendita relativi all’anno
2015 e non definiti entro la data in cui si è provveduto ad effettuare la
rivalutazione. Il pagamento della prestazione integrativa in caso di riapertura
dell’assistenza per la temporanea inabilità da parte di un beneficiario di
rendita deve essere effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di rendita
rivalutato.
La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invierà
gli appositi file per il controllo della rivalutazione del rateo del mese di
novembre e degli arretrati da rivalutazione da luglio 2015.
Con separata lettera di istruzioni sarà inviata la nuova
tempistica delle elaborazioni dei pagamenti del mese di novembre 2015,
contenente le date delle operazioni ed elaborazioni finalizzate alla
rivalutazione monetaria delle rendite.
Per le azioni di surroga e regresso valgono le indicazioni
di cui al paragrafo 3.3. della presente circolare.
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