Dalla gestione dei toner aziendali esauriti alla raccolta in
aree urbane di residui vegetali, passando per il commercio di oggetti in disuso
ad alto potenziale d’impatto ambientale. Arrivano da Ministero dell’ambiente,
Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana e Corte di
cassazione gli ultimi chiarimenti in merito alle norme che disciplinano
particolari categorie di rifiuti.
Affinché un’azienda sia esonerata dagli oneri imposti dal
Codice ambientale per la gestione dei toner esauriti delle proprie stampanti
occorre che essa affidi a terzi tramite regolare contratto l’intero ciclo della
manutenzione delle apparecchiature, dalla sostituzione delle cartucce al loro
ritiro e trasporto, senza procedere a deposito in loco.
Diversamente, essa azienda soggiace agli obblighi formali e
sostanziali previsti dal dlgs 152/2006 in funzione delle attività poste in
essere su tali rifiuti speciali e alla natura pericolosa o meno degli stessi,
obblighi che possono andare dal tracciamento dei residui tramite scritture
ambientali al rispetto delle regole sul loro deposito (anche se effettuato con
i noti «ecobox»). È quanto si evince dalla nota del 30/6/2015 n. 0007692
elaborata dal Minambiente in risposta a un quesito.
Batterie usate, apparecchiature elettriche ed elettroniche
non funzionanti, parti meccaniche di veicoli così come oggetti in disuso anche
presumibilmente contenenti sostanze pericolose non possono essere raccolti e trasportati
dai cosiddetti «robivecchi» senza onorare gli obblighi previsti dal Codice
ambientale. Con sentenza del 17/8/2015 n. 34917 la Corte di cassazione ha,
infatti, precisato come per tali materiali non valga il regime derogatorio
previsto dall’articolo 266, comma 5 del dlgs 152/2006.
Nelle aree urbane, sia pubbliche che private, è possibile
gestire fuori dal regime dei rifiuti la raccolta di legno e altri residui
naturali generati da particolari eventi di origine non antropica. È l’Agenzia regionale
per protezione ambientale della Toscana con un comunicato pubblicato il 27
agosto 2015 sul proprio portale internet a dare alcuni utili chiarimenti sul
regime di favore introdotto nel 2014 nell’articolo 183, comma 1, lettera n) del
Codice ambientale.
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