Il
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza
di interpello per avere chiarimenti da questa Direzione generale in ordine alla
possibilità per il lavoratore iscritto nella lista di mobilità di mantenere la
medesima iscrizione nell’ipotesi in cui venga assunto con contratto di lavoro
intermittente a tempo indeterminato, senza previsione dell’indennità di
disponibilità.
Al
riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori
Sociali e I.O., e dell’Ufficio Legislativo si rappresenta quanto segue.
Al
fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, occorre muovere dalla
lettura dell’art. 8, commi 6 e 7, L. n. 223/1991, ai sensi dei quali il
lavoratore in mobilità ha la facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato
a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella
lista, con sospensione dell’indennità per le giornate di lavoro svolto, nonché
per quelle afferenti ai periodi di prova di cui all’art. 9, comma 6, della
medesima Legge.
In
altri termini, l’indennità in questione viene sospesa sia nell’ipotesi in cui
il lavoratore, iscritto nella lista di mobilità, venga assunto con contratto di
lavoro part-time o con contratto a tempo determinato, sia nel caso di
assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato laddove non
superi il relativo periodo di prova.
Si
sottolinea, in merito, che non si tratta di decadenza dal beneficio ma di mera
sospensione dell’erogazione del trattamento di mobilità, in quanto il
lavoratore, seppur reimpiegato, conserva il diritto a mantenere l’iscrizione
nella citata lista.
Con
riferimento all’ipotesi di assunzione mediante contratto di lavoro
intermittente a tempo indeterminato di cui al quesito posto, si evidenzia che
tale rapporto di lavoro, in quanto strutturalmente concepito allo scopo di far
fronte ad attività di natura discontinua, presenta caratteri di atipicità che
non lo rendono riconducibile alla tipologia del contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Pertanto
la stipula di un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato non
comporta, ai sensi dell’art. 9, comma 6 lett. a), L. n. 223/1991, la
cancellazione dalla lista mobilità.
Sul
punto, infatti, giova rammentare che la durata della prestazione nel lavoro
intermittente – ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e
dello spettacolo – è soggetta alla limitazione di legge delle quattrocento
giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari e solo “in caso di
superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato” (art. 34, comma 2 bis, D.Lgs.
n. 276/2003).
Al
riguardo si segnala inoltre che l’INPS, con messaggio n. 7401/2011, in caso di
assunzione con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato ha
fornito chiarimenti in merito al riconoscimento o meno dell'indennità di mobilità,
fermo restando il mantenimento della iscrizione nella relativa lista.
Alla
luce delle osservazioni sopra svolte e in riposta al quesito avanzato, si
ritiene che
nell’ipotesi
di assunzione di lavoratore iscritto nella lista di mobilità con contratto di lavoro
intermittente a tempo indeterminato, senza obbligo di risposta alla chiamata,
detto lavoratore mantenga comunque l’iscrizione nella lista.
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