Art.1 - Attività
di assistenza fiscale per l’anno 2015
1.I
CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nell’ambito delle attività di
assistenza fiscale di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, possono completare, entro il 23 luglio 2015, la consegna
al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto
di liquidazione nonché la comunicazione del risultato contabile delle
dichiarazioni e la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate
delle dichiarazioni presentate ai sensi dell’articolo 13 del decreto
ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, a condizione che entro il 7 luglio 2015
abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’ottanta per cento delle medesime
dichiarazioni.
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