L’Ente
di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale – Epap – ha avanzato istanza di
interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in
ordine alla corretta interpretazione dell’art. 11, paragrafi 2 e 3,
dell’allegato VIII del Regolamento n. 31 relativo allo Statuto dei funzionari e
al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea
concernente la disciplina del trasferimento dei diritti a pensione maturati
presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
In
particolare, l’istante chiede se il suddetto trasferimento debba o meno subire
modifiche, in termini di rivalutazioni superiori, nell’ipotesi di funzionari
entrati nel servizio delle Comunità europee dopo aver esercitato un’attività
autonoma per la quale erano stati iscritti all’EPAP, ai fini della
ricongiunzione dei relativi periodi contributivi presso l’Unione.
Al
riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche
Previdenziali e Assicurative e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto
segue.
Al
fine di fornire la soluzione al quesito sollevato, si evidenzia che a livello
nazionale è la L. n. 45/1990 che disciplina la ricongiunzione dei periodi
assicurativi, ai fini previdenziali, per i liberi professionisti. In forza di
tale legge, ai liberi professionisti è attribuita la facoltà di ricongiungere i
periodi di contributi versati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie
verso la gestione cui attualmente risultano iscritti (art. 1, comma 2).
La
richiamata normativa all’art. 4, comma 4, stabilisce che: “la gestione
competente (Unione) avvenuto il versamento di cui al comma 2 [ai fini
dell’accentramento], chiede alla gestione (EPAP) o alle gestioni interessate il
trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione
di loro pertinenza secondo i seguenti criteri (…)”.
In
virtù del comma 4, lett. a) il trasferimento dei diritti a pensione risulta
costituito dal montante formato dai “contributi maggiorati dagli interessi
annui composti al 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a
quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente
precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento”.
Il
medesimo comma, alla lett. b), dispone che le“somme relative ai periodi
riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per
cento a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello in cui è
avvenuto il versamento dell’intero valore di riscatto o della prima rata di
esso e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello in cui
si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali
interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente”.
In
altri termini, il finanziamento di tale operazione di ricongiungimento
contributivo risulta costituito dal trasferimento dalle gestioni di provenienza
a quella in cui opera la ricongiunzione dell’ammontare dei contributi di loro
pertinenza maggiorati dell’interesse composto al tasso sopra indicato e secondo
le decorrenze stabilite dal medesimo dettato normativo.
Con
riferimento alla medesima fattispecie, la normativa comunitaria di cui al
Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968,
modificato dal Regolamento UE n. 723/2004, la quale definisce lo Statuto dei
funzionari delle Comunità europee, ora UE, nonché il regime applicabile agli
altri agenti dell’UE, istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai
funzionari della Commissione.
La
medesima disposizione sancisce, in particolare, che il funzionario entrato alle
dipendenze dell’UE, dopo aver prestato servizio presso un’organizzazione
nazionale o internazionale, ovvero dopo aver esercitato un’attività subordinata
o autonoma, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui
ottiene il diritto a una pensione di anzianità ex art. 77 dello Statuto, possa
far versare all’UE (nella specie da parte dell’EPAP) il capitale, attualizzato
fino al trasferimento effettivo, ovvero i diritti a pensione da lui maturati
per le attività di cui sopra.
In
tali ipotesi, l’istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina
le annualità computate secondo il regime comunitario delle pensioni, a titolo
di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito,
deducendo previamente l’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale
intervenuta tra la data della domanda di trasferimento e quella del
trasferimento effettivo.
Alla
luce delle osservazioni svolte, occorre sottolineare come lo Statuto dei
funzionari delle Comunità europee abbia carattere vincolante in quanto emanato
con Regolamento del Consiglio che per sua natura ha diretta ed immediata
applicazione in tutti gli Stati membri, senza necessità di norme interne di
recepimento.
Ne
consegue che l’EPAP risulta tenuto all’applicazione e al rispetto della
suddetta normativa comunitaria. Nello specifico, in ordine alla fattispecie in
esame, l’EPAP in luogo del trasferimento degli importi relativi ai periodi di
assicurazione secondo i criteri di cui alle lett. a) e b) dell’art. 4, comma 4,
L. n. 45/1990 provvederà a trasferire all’Unione i contributi maggiorati dagli
interessi annui composti al 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno
successivo a quello cui si riferiscono e fino alla data del trasferimento effettivo.
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