Corte di Cassazione -
Sentenza n.14437 del 10 luglio 2015
Svolgimento del
processo
La Corte di Appello di
Salerno, confermando la sentenza del Tribunale di Salerno, rigettava la domanda
di S.A., proposta nei confronti della E. S.p.A., avente ad oggetto
l'impugnativa di licenziamento disciplinare intimatogli dalla predetta società.
La Corte del merito, e
per quello che interessa in questa sede, poneva a base del proprio decisum, il
rilievo fondante secondo il quale poiché la missiva, contenente la data di
convocazione del lavoratore per l'audizione in sede di procedimento
disciplinare, faceva riferimento ad una data anteriore alla stessa
contestazione disciplinare, doveva ritenersi che siffatta indicazione era
dovuta a mero errore materiale dovendosi la stessa intendere fissata per epoca
successiva alla richiesta audizione, con conseguente non configurabilità della
dedotta violazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970. Né, aggiungeva la
predetta Corte per completezza espositiva, il lavoratore, conformandosi a buona
fede e lealtà contrattuale, aveva notiziato la società dell'errore in cui era
incorsa non potendo a tal fine rilevare la lettera d'impugnativa del
licenziamento trattandosi di comunicazione successiva al licenziamento.
Avverso questa
sentenza S. A. ricorre in cassazione sulla base di quattro censure.
Resiste con
controricorso la parte intimata che deposita, altresì, memoria illustrativa.
Motivi della decisione
Con la prima censura
S.A. deducendo violazione degli artt. 7 della legge n. 300 del 1970, 1176 c.c.,
24 Cost. e 11 Cost., sostiene che la Corte del merito una volta accertata la
violazione da parte del datore di lavoro della normativa di cui al denunciato
art. 7 della legge n. 300 del 1970 non poteva censurare il comportamento del
lavoratore, dovendo piuttosto valutare il comportamento poco diligente del
datore di lavoro.
Con il secondo motivo
il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 2697 cc e 112 cpc, asserisce
che la Corte territoriale nel considerare irrilevante il riferimento, contenuto
nell'impugnativa del licenziamento, alla mancata audizione è andata ultra
petita poiché ha pronunciato sulla inefficacia di tale riferimento ancorché non
dedotta.
Con la terza critica
parte ricorrente, allegando irrazionalità della motivazione, prospetta che la
motivazione della Carte di Appello è affetta da grave errore metodologico
perché si sofferma sulla mancata, prova orale che il S. avrebbe potuto offrire
in relazione alla comunicazione telefonica dell'errore in cui era incorsa
l’azienda non valutando che, a fronte della impugnativa del licenziamento in
cui si faceva riferimento a tale errore, non doveva essere fornita altra prova.
Con l'ultima censura
il ricorrente, assumendo violazione e falsa applicazione delle norme sul giusto
processo ex art. 3, comma 1, 24 e 111 Cost., sottolinea che la Corte
territoriale incorre in un errato rovesciamento delle regole che presiedono
l'onere della prova dell'adempimento e dell'inadempimento.
I motivi, che in
quanto strettamente connessi dal punto di vista logico - giuridico vanno
trattati unitariamente, sono fondati nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che per
conforme giurisprudenza di questa Corte ai sensi dell'art. 7, secondo comma,
della legge 20 maggio 1970 n. 300, in caso di irrogazione di licenziamento
disciplinare, il lavoratore ha diritto, qualora ne abbia fatto richiesta, ad
essere sentito oralmente dal datore di lavoro(V. per tutte Cass. 31 marzo 2011
n. 7493). L’anno perché deve essere garantito al lavoratore in sede di
procedimento disciplinare, l'esercizio compiuto del diritto di difesa che
altrimenti risulterebbe irrimediabilmente leso con conseguente illegittimità
del licenziamento.
Infatti, una volta che
l’espressa richiesta sia stata formulata dal lavoratore, la sua previa
audizione costituisce in ogni caso indefettibile presupposto procedurale che
legittima l'adozione della sanzione disciplinare anche nell’ipotesi in cui il
lavoratore contestualmente alla richiesta di audizione a difesa, abbia
comunicato al datore di lavoro giustificazioni scritte, le quali per il solo
fatto che si accompagnino alla richiesta di audizione - sono ritenute dal
lavoratore stesso non esaustive e destinate ad integrarsi con le
giustificazioni che il lavoratore stesso eventualmente aggiunga o precisi in
sede di audizione (Cfr. in motivazione Cass. 22 marzo 2010 n. 6845).
Tanto premesso e
passando all'esame del caso di specie la Corte del merito ritiene che il datore
di lavoro abbia assolto all’onera di procedere, in sede disciplinare, alla
richiesta audizione del lavoratore e tanto sulla base del rilevo che solo per
mero errore materiale era stato indicato per l'audizione un giorno precedente e
non successivo alla contestazione disciplinare che come tale era facilmente
riconoscibile dal lavoratore.
Non tiene conto,
tuttavia, la predetta Corte che il datore di lavoro indicando per l'audizione,
sia pure per errore, un data già trascorsa (precedente addirittura alla stessa
contestazione disciplinare) ha reso impossibile l'esercizio compiuto del
diritto di difesa e facendo seguire a detta convocazione, andata ovviamente
deserta perché fissata per un giorno anteriore alla stessa convocazione, ha di
fatto impedito che il lavoratore potesse rappresentare le proprie
giustificazioni.
Né d'altro canto,
diversamente da quanto affermato dalla Corte distrettuale, è giuridicamente
corretto porre a carico del lavoratore, ai fini di cui trattasi, l'onere di
segnalare tempestivamente al datore di lavoro l'errore in cui era incorso,
essendo, piuttosto onere del datore di lavoro, prima d'irrogare la massima
sanzione disciplinare assicurasi di aver osservato la procedura di cui al citato
art. 7 della legge n. 300 del 1970 ed in particolare di aver reso possibile
l'esercizio compiuto del diritto di difesa trattandosi di indefettibile
presupposto procedurale che legittima l'adozione della stessa sanzione
disciplinare.
La sentenza impugnata,
di conseguenza, va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di
legittimità alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso,
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese giudizio di legittimità,
alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione.
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