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venerdì 17 luglio 2015

Contestazione disciplinare: esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore

Nella sentenza n.14437 del 10 luglio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che, in caso di contestazione di addebito, una volta che l’espressa richiesta sia stata formulata dal lavoratore, la sua previa audizione costituisce in ogni caso indefettibile presupposto procedurale che legittima l'adozione della sanzione disciplinare anche nell’ipotesi in cui il dipendente contestualmente alla richiesta di audizione a difesa, abbia comunicato al datore di lavoro giustificazioni scritte, le quali per il solo fatto che si accompagnino alla richiesta di audizione - sono ritenute dal lavoratore stesso non esaustive e destinate ad integrarsi con le giustificazioni che il lavoratore stesso eventualmente aggiunga o precisi in sede di audizione.

Corte di Cassazione - Sentenza n.14437 del 10 luglio 2015

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Salerno, confermando la sentenza del Tribunale di Salerno, rigettava la domanda di S.A., proposta nei confronti della E. S.p.A., avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento disciplinare intimatogli dalla predetta società.

La Corte del merito, e per quello che interessa in questa sede, poneva a base del proprio decisum, il rilievo fondante secondo il quale poiché la missiva, contenente la data di convocazione del lavoratore per l'audizione in sede di procedimento disciplinare, faceva riferimento ad una data anteriore alla stessa contestazione disciplinare, doveva ritenersi che siffatta indicazione era dovuta a mero errore materiale dovendosi la stessa intendere fissata per epoca successiva alla richiesta audizione, con conseguente non configurabilità della dedotta violazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970. Né, aggiungeva la predetta Corte per completezza espositiva, il lavoratore, conformandosi a buona fede e lealtà contrattuale, aveva notiziato la società dell'errore in cui era incorsa non potendo a tal fine rilevare la lettera d'impugnativa del licenziamento trattandosi di comunicazione successiva al licenziamento.

Avverso questa sentenza S. A. ricorre in cassazione sulla base di quattro censure.

Resiste con controricorso la parte intimata che deposita, altresì, memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Con la prima censura S.A. deducendo violazione degli artt. 7 della legge n. 300 del 1970, 1176 c.c., 24 Cost. e 11 Cost., sostiene che la Corte del merito una volta accertata la violazione da parte del datore di lavoro della normativa di cui al denunciato art. 7 della legge n. 300 del 1970 non poteva censurare il comportamento del lavoratore, dovendo piuttosto valutare il comportamento poco diligente del datore di lavoro.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 2697 cc e 112 cpc, asserisce che la Corte territoriale nel considerare irrilevante il riferimento, contenuto nell'impugnativa del licenziamento, alla mancata audizione è andata ultra petita poiché ha pronunciato sulla inefficacia di tale riferimento ancorché non dedotta.

Con la terza critica parte ricorrente, allegando irrazionalità della motivazione, prospetta che la motivazione della Carte di Appello è affetta da grave errore metodologico perché si sofferma sulla mancata, prova orale che il S. avrebbe potuto offrire in relazione alla comunicazione telefonica dell'errore in cui era incorsa l’azienda non valutando che, a fronte della impugnativa del licenziamento in cui si faceva riferimento a tale errore, non doveva essere fornita altra prova.

Con l'ultima censura il ricorrente, assumendo violazione e falsa applicazione delle norme sul giusto processo ex art. 3, comma 1, 24 e 111 Cost., sottolinea che la Corte territoriale incorre in un errato rovesciamento delle regole che presiedono l'onere della prova dell'adempimento e dell'inadempimento.

I motivi, che in quanto strettamente connessi dal punto di vista logico - giuridico vanno trattati unitariamente, sono fondati nei limiti di seguito indicati.

Va premesso che per conforme giurisprudenza di questa Corte ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, in caso di irrogazione di licenziamento disciplinare, il lavoratore ha diritto, qualora ne abbia fatto richiesta, ad essere sentito oralmente dal datore di lavoro(V. per tutte Cass. 31 marzo 2011 n. 7493). L’anno perché deve essere garantito al lavoratore in sede di procedimento disciplinare, l'esercizio compiuto del diritto di difesa che altrimenti risulterebbe irrimediabilmente leso con conseguente illegittimità del licenziamento.

Infatti, una volta che l’espressa richiesta sia stata formulata dal lavoratore, la sua previa audizione costituisce in ogni caso indefettibile presupposto procedurale che legittima l'adozione della sanzione disciplinare anche nell’ipotesi in cui il lavoratore contestualmente alla richiesta di audizione a difesa, abbia comunicato al datore di lavoro giustificazioni scritte, le quali per il solo fatto che si accompagnino alla richiesta di audizione - sono ritenute dal lavoratore stesso non esaustive e destinate ad integrarsi con le giustificazioni che il lavoratore stesso eventualmente aggiunga o precisi in sede di audizione (Cfr. in motivazione Cass. 22 marzo 2010 n. 6845).

Tanto premesso e passando all'esame del caso di specie la Corte del merito ritiene che il datore di lavoro abbia assolto all’onera di procedere, in sede disciplinare, alla richiesta audizione del lavoratore e tanto sulla base del rilevo che solo per mero errore materiale era stato indicato per l'audizione un giorno precedente e non successivo alla contestazione disciplinare che come tale era facilmente riconoscibile dal lavoratore.

Non tiene conto, tuttavia, la predetta Corte che il datore di lavoro indicando per l'audizione, sia pure per errore, un data già trascorsa (precedente addirittura alla stessa contestazione disciplinare) ha reso impossibile l'esercizio compiuto del diritto di difesa e facendo seguire a detta convocazione, andata ovviamente deserta perché fissata per un giorno anteriore alla stessa convocazione, ha di fatto impedito che il lavoratore potesse rappresentare le proprie giustificazioni.

Né d'altro canto, diversamente da quanto affermato dalla Corte distrettuale, è giuridicamente corretto porre a carico del lavoratore, ai fini di cui trattasi, l'onere di segnalare tempestivamente al datore di lavoro l'errore in cui era incorso, essendo, piuttosto onere del datore di lavoro, prima d'irrogare la massima sanzione disciplinare assicurasi di aver osservato la procedura di cui al citato art. 7 della legge n. 300 del 1970 ed in particolare di aver reso possibile l'esercizio compiuto del diritto di difesa trattandosi di indefettibile presupposto procedurale che legittima l'adozione della stessa sanzione disciplinare.

La sentenza impugnata, di conseguenza, va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione.

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