Considerazioni
introduttive
Attraverso il decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81,
pubblicato nella gazzetta ufficiale n.34 del 24 giugno 2015 ed in vigore dal
giorno successivo, conformemente a quanto stabilito dall’art. 1 comma 7 della
Legge n. 183/2014, sono state apportate diverse modifiche volte a
"riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente
coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo".
Il Governo è riuscito ad intervenire su una stratificazione
normativa complessa e variegata, elaborando un testo semplice ed efficace, e al
contempo innovativo sotto molteplici aspetti.
Nella presente circolare, pertanto, saranno analizzate
quelle che sono le novità principali relative alle diverse forme contrattuali
riscontrabili nella bozza di Decreto. In via preliminare si rappresenta che la
riforma ha interessato i rapporti part-time, il lavoro intermittente, il lavoro
a tempo determinato, la somministrazione di lavoro, l’apprendistato, i
contratti di collaborazione, il lavoro accessorio, nonché il mutamento di
mansioni. La circolare in oggetto si occupa di analizzare le novità su
apprendistato e lavoro accessorio.
1. Il nuovo
apprendistato: premessa
Il D.Lgs. n. 81/2015 modifica ancora una volta il contratto
di apprendistato.
Il capo V del testo unico, infatti, agli articoli da 41 a 47
ridisegna l’intera disciplina relativa all’importante contratto di lavoro a
causa mista.
Coerentemente, l’articolo 55, al comma 1, lettera g),
prevede l’abrogazione del Testo Unico approvato col decreto legislativo 14
settembre 2011, n.167, salvo il regime transitorio previsto per le regioni e
province autonome nonché per i settori in cui la disciplina prevista dal nuovo
decreto non sia immediatamente operativa.
In tali casi, infatti, per espressa previsione contenuta nel
citato articolo 55, si applica transitoriamente la disciplina contrattuale
introdotta in vigenza del testo unico D.Lgs. n.167/2011.
Una puntualizzazione importante finalizzata ad evitare
possibili vuoti di applicabilità dell’apprendistato.
Va evidenziato che non si tratta di una riforma strutturale
come invece il Testo Organico di riforma prevede per altre forme contrattuali
di lavoro: le modifiche, infatti, interessano soprattutto la prima e la terza
tipologia contrattuale, ovvero quello finalizzato alla qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato
di specializzazione tecnica superiore nonché quello di alta formazione e
ricerca, che rappresentano oltremodo quelli finora meno utilizzati e,
probabilmente, con minori potenzialità.
Peraltro, va ricordato che l’altra forma di apprendistato,
definita semplicemente professionalizzante - indubbiamente quello
tradizionalmente più in grado di coniugare l’obiettivo della qualificazione
dell’apprendista con lo svolgimento dell’attività lavorativa - risulta stata
già oggetto di recenti importanti modificazioni.
Infatti, già in occasione dei primi urgenti interventi di
riforma del lavoro messi in campo dal Governo Renzi nel mese di marzo dello
scorso anno con il decreto legge 21 marzo 2014, n.34, convertito con
modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n.78, sono state introdotte diverse
modifiche al testo unico sull’apprendistato di cui al D.Lgs. 14 settembre 2011,
n.167, in particolare su tale tipologia di apprendistato.
Inoltre, già il D.L. 28 giugno 2013, n.76 convertito dalla
legge 9 agosto 2013, n.99 aveva previsto importanti modificazioni, in
particolare in ordine alla formazione trasversale o di base, per la tipologia
professionalizzante e soprattutto affidato alla Conferenza Stato - regioni e
province autonome di Trento e Bolzano, la individuazione di linee guide che
sono state successivamente approvate il 20 febbraio 2014.
È dunque su queste linee direttrici che il D.Lgs. n.81/2015
si muove per evitare di stravolgere una regolamentazione frutto anche di
equilibri ed accordi raggiunti dai diversi soggetti coinvolti per competenza in
materia.
Il contratto di
apprendistato
Il contratto di apprendistato mantiene inalterato lo scopo
tradizionale che è quello della formazione e dell’occupazione dei giovani anche
se il legislatore ripropone, con alcune modifiche, la possibilità in alcuni
casi di stipula con soggetti senza limiti di età.
Sono previste tre tipologie contrattuali:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato
di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Da un punto di vista sistematico il provvedimento mantiene
una disciplina comune a tutte le tipologie (cfr. artt.42, 46 e 47) ed una
regolamentazione specifica per ognuna di esse ( cfr. artt. 43, 44 e 45).
La tipologia professionalizzante è espressamente finalizzata
al conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali e
vedrà protagonista soprattutto il datore di lavoro.
Egli avrà il compito di fornire l’addestramento
all’apprendista attraverso una formazione professionalizzante di cui è
responsabile.
Tale formazione viene stabilita dagli accordi e contratti
collettivi nazionali stipulati dalle OOSS comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale.
Rimane la formazione di base e trasversale che potrà essere
offerta dal sistema pubblico regionale seppure viene confermata la
responsabilità dell’ente pubblico di formulare specifica offerta.
Sarà infatti onere della regione o delle province autonome
competenti a dover comunicare entro 45 giorni dall’assunzione tempi, luoghi e
modalità dell’offerta formativa pubblica (cfr. art.44 c.3).
In assenza nessuna responsabilità può essere imputata al
lavoratore qualora la regione non abbia formalizzato l’offerta (cfr. Circ.
n.18/2014 Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Rimane confermata la possibilità di svolgimento
dell’apprendistato professionalizzante anche a tempo determinato per i datori
di lavoro che svolgono attività in cicli stagionali (v. infra).
Le altre due tipologie, invece, integrano organicamente, in
un sistema duale, formazione e lavoro per l’occupazione dei giovani con
riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni
professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell’ambito del Quadro europeo
delle qualificazioni.
Disciplina comune
L’apprendistato è confermato essere di regola un contratto
di lavoro a tempo indeterminato con una durata minima di almeno sei mesi.
Potrà essere prevista, la stipulazione a tempo determinato
relativamente alla tipologia professionalizzante nonché per quello per la
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (quest’ultimo
per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano
definito un sistema di alternanza scuola-lavoro), per i datori di lavoro che
svolgono la propria attività in cicli stagionali.
Tuttavia, tale possibilità è ammessa laddove previsto dai
CCNL da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
Non è consentito di assumere in somministrazione apprendisti
con contratto di somministrazione a tempo determinato.
La forma del contratto viene confermata quella scritta ma
viene ora puntualizzato espressamente che assume rilevanza ai fini della prova.
In esso deve essere contenuto, anche in forma sintetica, il
piano formativo individuale che potrà essere predisposto sulla base di moduli e
formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, a
cura delle parti contrattuali per l’apprendistato professionalizzante, mentre
per gli altri due tipi, dall’istituzione formativa di provenienza dello
studente con il coinvolgimento dell’impresa.
La risoluzione del
rapporto di lavoro
Si è visto che il contratto è a tempo indeterminato ma ai
fini della risoluzione occorre distinguere il periodo formativo dal quello di
scadenza. Durante il periodo di apprendistato si applicano le regole generali
previste per il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e cioè
che la risoluzione è possibile per giusta causa o giustificato motivo.
Alla scadenza del periodo formativo, invece, le parti
possono recedere liberamente ai sensi dell’art.2118 c.c. con il solo onere del
preavviso.
Tale periodo decorre dalla scadenza del periodo formativo e
durante il medesimo si applicherà la disciplina dell’apprendistato.
Nell’apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato
di specializzazione tecnica superiore una novità del nuovo testo consiste nella
previsione che costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il
mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato
dall’istituzione formativa di provenienza.
La prosecuzione del rapporto di lavoro determina
l’applicabilità delle normali regole del contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato.
Confermato l’impianto generale del previgente Testo Unico
sull’apprendistato relativamente ai principi cui si devono attenere accordi
interconfederali e contratti collettivi, sul numero complessivo di apprendisti
che un datore di lavoro che occupa più di 49 lavoratori può assumere e sulle
clausole di stabilizzazione contrattuali o legale; anche se la nuova disciplina
limita la condizione di stabilizzazione esclusivamente all’apprendistato
professionalizzante.
Apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Tale tipologia di apprendistato risulta modificata
significativamente rispetto a quello analogo previsto dal D.Lgs. n.167/2011.
Lo scopo è quello di coniugare la formazione sul lavoro
effettuata in azienda con l’istruzione e formazione professionale svolta dalle
istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di
istruzione e formazione.
Il ricorso all’apprendistato di primo livello è possibile in
ogni settore e riguarda i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al
compimento dei 25; potrà avere una durata fissata in relazione alla qualifica o
al diploma da conseguire.
Comunque, la durata non potrà superare tre anni, ovvero
quattro nel caso di diploma quadriennale professionale.
Sono peraltro possibili in alcuni casi proroghe per il
consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnicoprofessionali e
specialistiche, ovvero qualora l’apprendista non abbia conseguito il titolo di
qualifica, diploma o specializzazione professionale.
Una novità consiste nella possibilità di stipula di
contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti a
giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione
secondaria superiore, per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico
professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici,
utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione
tecnica superiore.
Possono essere stipulati contratti di apprendistato, di
durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale
integrativo che si conclude con l’esame di Stato, di cui all’art. 6, comma 5,
del D.P.R n. 87/2010.
Tale possibilità è chiaramente finalizzata a favorire
l’ingresso dei giovani al lavoro ma anche ai datori di lavoro di poter valutare
e formare nuove risorse umane degli istituti tecnici e professionali.
Viene abrogato il programma sperimentale, ai sensi del comma
2 dell’art. 8-bis del D.L. n. 104/2013, per lo svolgimento di periodi di
formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole
secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016. Sono fatti salvi,
tuttavia, fino alla loro conclusione, i programmi già attivati.
La disciplina dei profili formativi dell'apprendistato per
la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale è rimessa alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, ma poiché la volontà del
legislatore è quella di far decollare tale tipologia contrattuale, è previsto
che in assenza di regolamentazioni regionali la disciplina per l’attivazione è
rimessa al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Il funzionamento è il seguente: il datore di lavoro che
intende stipulare il contratto di apprendistato sottoscrive un protocollo con
l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo uno schema
definito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto con il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, che stabilisce il contenuto e la durata
degli obblighi formativi del datore.
Lo stesso provvedimento definisce i criteri generali per la
realizzazione dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e
professionali e, in particolare, il monte orario massimo del percorso
scolastico che può essere svolta in apprendistato ed i requisiti delle imprese
nelle quali si svolge.
Molte novità sono rinvenibili sul fronte della formazione,
sia quella esterna che quella da svolgersi presso il datore di lavoro.
La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione
formativa cui è iscritto lo studente e, salvo non sia previsto diversamente dai
contratti collettivi, non è retribuita.
L’ammontare della componente formativa esterna non può
essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno
e del 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonché́ per l’anno successivo
finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica.
Una novità riguarda l’esonero da ogni obbligo retributivo
per il datore di lavoro relativamente alle ore di formazione svolte nella
istituzione formativa.
le ore di formazione a carico del datore di lavoro, invece,
è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella
che gli sarebbe dovuta.
Apprendistato
professionalizzante
Sostanzialmente confermata la disciplina dell’apprendistato
professionalizzante. D’altronde, sarebbe stato difficile pensare di poter
rivisitare nuovamente una materia che vede coinvolti Stato, Regioni e province
autonome, organizzazioni sindacali dopo gli interventi degli ultimi due anni.
Come evidenziato (v. supra) prima il D.L. n.76/2013, poi
l’accordo della Conferenza Stato - Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano del 20 febbraio 2014 e poi il D.L. n.34/2014, hanno definito un quadro
di regole finalizzato a consentire ai datori di lavoro di avere una maggiore
certezza circa il momento in cui la formazione di base e trasversale deve
intendersi obbligatoria.
Ed anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
ha fornito chiarezza circa l’obbligatorietà dell’offerta formativa da parte
delle regioni entro i tempi e le modalità previste (cfr. circ. n.35/2013).
Apprendistato
professionalizzante per lavoratori disoccupati e in mobilità
Viene modificata la possibilità di stipulazione di contratti
di apprendistato professionalizzante per il reinserimento di lavoratori
attraverso la loro qualificazione o riqualificazione professionale.
Rispetto al passato, viene puntualizzato che il contratto è
quello professionalizzante ed i soggetti che possono essere assunti non sono
quelli iscritti nelle liste di mobilità come previsto all’art.7 del D.Lgs.
n.167/2011 ma coloro che percepiscono un’indennità di mobilità. Inoltre,
vengono compresi ora anche coloro che percepiscono il trattamento di disoccupazione.
Conformemente al passato nei confronti di tali soggetti non
si applicano i limiti di età in quanto il requisito è esclusivamente quello
della percezione della prestazione di sostegno al reddito.
Per tali lavoratori, tuttavia, non si applica la possibilità
di recesso ai sensi dell’articolo 2118 c.c. al termine del contratto in quanto
si rendono applicabili le normali regole in materia di licenziamenti
individuali previste per i lavoratori assunti con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato (anche tale principio era già presente nella
precedente disciplina).
Sul fronte delle agevolazioni, ai percettori di indennità di
mobilità si applica il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25,
comma 9, della legge n. 223/1991 nonché l'incentivo di cui all'articolo 8,
comma 4, della medesima legge.
Apprendistato di alta
formazione e di ricerca
Anche tale tipologia di apprendistato è oggetto di modifiche
finalizzate a consentirne il ricorso in maniera più efficace.
Sostanzialmente invariati settori e limiti anagrafici dei
soggetti che possono essere assunti: il contratto può essere stipulato in tutti
i settori di attività, dai datori di lavoro sia pubblici che privati per il
conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione,
compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti
tecnici superiori, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni
ordinistiche i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di
diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale
conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da
un certificato di istruzione e formazione Tecnica Superiore.
Il funzionamento presenta analogie con il contratto di
apprendistato di primo livello: il datore di lavoro che intende stipulare il
contratto sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo
studente è iscritto, o con l’ente di ricerca, secondo uno schema definito con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell’istruzione dell’Università e della ricerca che stabilisce
l’entità e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore
di lavoro.
Con il protocollo viene stabilito il numero dei crediti
formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del
datore di lavoro entro il massimo di sessanta.
La formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione
formativa cui è iscritto lo studente e, di norma, nei percorsi di Istruzione
Tecnica Superiore non può essere superiore al 60 per cento dell’orario
ordinamentale.
Una novità del nuovo testo, che ricalca quanto previsto per
la prima tipologia di apprendistato, riguarda l’esonero del datore di lavoro da
ogni obbligo retributivo per quanto attiene la parte di formazione svolta nella
istituzione formativa, mentre per le ore di formazione a carico del datore di
lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di
quella che gli sarebbe dovuta se avesse lavorato.
La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato
per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle
regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le
associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli
istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca
comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza
nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività
imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del
trasferimento tecnologico. Tuttavia, in assenza delle regolamentazioni
regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è
rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle
loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre
istituzioni formative o di ricerca.
Incentivi
Confermata la regola secondo la quale, salve le eccezioni
espressamente previste da specifiche disposizioni dai contratti collettivi, i
lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei
limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di
particolari normative e istituti.
Tale vantaggio, si aggiunge al minor costo del lavoro
derivante dal sottoinquadramento, ovvero dalla riduzione in forma percentuale
della retribuzione eventualmente prevista, nonché dalla riduzione della
retribuzione per le ore di formazione prevista per la prima e la terza
tipologia di apprendistato.
Rimane inoltre il regime contributivo agevolato vigente in
materia di apprendistato, nonché il diritto alle agevolazioni per ulteriori
dodici mesi in casi di prosecuzione del rapporto di lavoro, con esclusione dei
lavoratori assunti quali percettori di indennità di mobilità o disoccupazione.
Tuttavia è previsto che con il decreto di riforma degli
incentivi previsto dall’art. 1, comma 4, lettera a), della legge 10 dicembre
2014, n. 183, sono definiti gli incentivi per i datori di lavoro che assumono
con l’apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione
professionale e con l’apprendistato di alta formazione e ricerca.
Come si può notare, non si intende mettere mano alla
contribuzione ed alle agevolazioni previste per l’apprendistato
professionalizzante.
Sanzioni
Confermato il regime sanzionatorio così come previsto dal
D.Lgs. n.167/2011.
In particolare, in caso di inadempimento nella erogazione
della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente
responsabile, e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità cui è
preordinato il contratto di apprendistato, il datore di lavoro è tenuto a
versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con
riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe
stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata
del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa
contribuzione.
Nel caso in cui rilevi un inadempimento nella erogazione
della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale
ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta un
provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n.
124/2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.
Ricordiamo a tal fine che con la circolare n.5/2013 il Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali ha fornito al personale ispettivo le concrete modalità
per utilizzare tale strumento, al fine di consentire un uniforme comportamento
sul territorio.
Per le violazioni di minore rilevanza, invece, vengono
riproposte le sanzioni amministrative pecuniarie da 100 a 600 euro. In caso di
recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1500 euro.
2. Il lavoro
accessorio dopo la Riforma
Il decreto legislativo n. 81/2015 interviene per la
regolazione del lavoro accessorio al Capo VI, articoli da 48 a 50, su espressa
delega contenuta nell’art. 1, comma 7 della legge. n. 183/2014 ed in
particolare della lettera h) che prevede, "tenuto conto di quanto disposto
dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la
possibilità di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla
lettera a) del predetto comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio
per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori
produttivi fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati
[...].
Natura giuridica
Giova ricordare preliminarmente come i ripetuti interventi
in materia di prestazioni di lavoro accessorio ne hanno modificato nel tempo
gli ambiti di applicazione allargandone progressivamente le aree di utilizzo.
La finalità è stata quella di consentire l’emersione di
tutte quelle attività lavorative che, per la loro natura accessoria,
difficilmente possono essere ricondotte alle consuete tipologie contrattuali
del lavoro autonomo, parasubordinato o subordinato, e pertanto spesso sacche di
lavoro sommerso;
inoltre, di mantenere nel mercato del lavoro soggetti in
procinto di uscirne ovvero agevolare coloro che non vi sono ancora entrati.
Gli stessi interventi normativi non hanno tuttavia
definitivamente risolto il dibattito instauratosi sin dall’origine circa la
natura giuridica del lavoro accessorio. Infatti, se da un lato parte della
dottrina lo ritiene riconducibile "a mere prestazioni lavorative" con
precise caratteristiche oggettive (limiti reddituali) e quindi estraneo ad ogni
altra possibile qualificazione, dall’altro si sostiene che sia necessario
invece qualificare il rapporto di lavoro accertando nel concreto le effettive
modalità di svolgimento delle stesso. Seguendo quest’ultimo orientamento la
conseguenza è che, qualora si accertassero gli elementi tipici del lavoro
subordinato ex art. 2094 c.c., ancorché vengano rispettati i limiti reddituali
e quindi le condizioni oggettive prima richiamate, occorrerebbe procedere alla
trasformazione del rapporto accessorio in lavoro subordinato con le connesse
conseguenze sanzionatorie (contra circolare Ministero del lavoro n. 4 del 18
gennaio 2013 e circolare INPS n. 49 del 29 marzo 2013).
Tale ultima ricostruzione parte dall’assunto secondo il
quale nemmeno il legislatore potrebbe "negare la qualificazione giuridica
di rapporto di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale
natura" ( Corte Costituzionale 12 febbraio 1996, n. 30).
Il nuovo testo normativo, nella versione approvata
preliminarmente dal Consiglio dei Ministri ed inviata alle camere per il parere
,forse anche per tentare di dissolvere i dubbi interpretativi e accogliendo le
interpretazioni di quella parte della dottrina che ritiene possibile per il
legislatore prevedere una specifica disciplina derogatoria per peculiari
attività lavorative.
In particolare, aveva specificato all’articolo 48, che per
prestazioni di lavoro si intendevano " attività lavorative di natura
subordinata o autonoma che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei
committenti, a compensi superiori a 7000 euro nel corso di un anno
civile." In tal modo sarebbe forse definitivamente venuto meno il
significato che taluni attribuiscono al concetto di accessorietà intendendolo
come mera marginalità, nel tentativo di circoscrivere l’utilizzo delle
prestazioni ritenendole possibili solo in attività aziendali collaterali ed
episodiche.
Peraltro sarebbero rimasti i dubbi circa la possibilità di
ricondurre ad una diversa tipologia contrattuale un rapporto di lavoro che
presentasse gli elementi tipici del lavoro subordinato (v. supra).
Il decreto legislativo n.81/2015 invece non ha mantenuto
tale previsione in quanto viene soppressa quella parte dell’articolo 48
presente nello schema iniziale in cui risultava puntualizzato che le attività
lavorative relative al lavoro accessorio potevano essere di natura subordinata
o autonoma.
Il lavoro accessorio pertanto, può essere legittimamente
utilizzato nel rispetto delle limitazioni introdotte ovvero entro il limite
economico, per singolo soggetto, di € 7.000 percepiti nel corso di un anno
civile ma rimane aperta l’interpretazione secondo la quale l’eventuale
sussistenza della subordinazione possa condurre ad una diversa qualificazione
del rapporto.
Un’importante novità, rispetto alla precedente formulazione
contenuta nell’art. 70 comma 1 D.Lgs. n. 276/2003, riguarda il periodo di
osservazione da verificare per il raggiungimento del limite di compensi percepiti
ai fini dell’utilizzo dei voucher (7 mila o 3 mila).
Ora è previsto che occorre riferirsi all’anno civile e non
più all’anno solare.
Dall’entrata in vigore della norma in commento occorrerà
pertanto valutare i confini reddituali prendendo come riferimento l’arco
temporale dall’ 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Ambito di
applicazione
Vi è però da rilevare che, essendo stati, i buoni lavoro,
rivalutati, attualmente il limite in vigore è pari a 2020 € quindi il nuovo
testo normativo introdurrebbe un valore meno elevato. Va da sé che la soglia
massima di utilizzo per soggetti non imprenditori (datori di lavoro domestico,
associazioni senza scopo di lucro, condomini...) sarà pari a 7.000€.
I committenti "imprenditori o professionisti"
potranno utilizzare il sistema dei buoni lavoro per erogare compensi non
superiori a € 2.000 annui (cfr. art. 51 c.1). Come per gli anni precedenti i
limiti dovranno essere intesi netti per il lavoratore (nel caso di specie il
valore nominale corrisponde a € 2.667).
Vi è però da rilevare che il valore dei buoni lavoro,
rivalutati secondo la precedente disciplina, al 24 giugno 2014 avevano
raggiunto un valore di pari a € 2.020. Dunque il nuovo testo normativo
introduce un valore meno elevato rispetto alla precedente disciplina.
La soglia massima di utilizzo per soggetti non imprenditori
(es. datori di lavoro domestico, associazioni senza scopo di lucro, condomini)
è invece pari a € 7.000.
Il lavoro accessorio è ammesso anche nel settore agricolo ma
con specifiche limitazioni:
a) alle attività lavorative di natura occasionale rese
nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da
pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine
e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque
periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso
l’università;
b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui
all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti
iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
In sostanza sarà quindi possibile, per il settore agricolo,
utilizzare i buoni sino al limite di € 7.000 netti.
Il compenso percepito, pur essendo utile ai fini della
determinazione del limite reddituale per l’ottenimento o il rinnovo del
permesso di soggiorno, è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato
di disoccupazione o inoccupazione (cfr. art. 48. c.5 e art. 49 c. 4).
La norma in commento, al comma 6, specifica espressamente
che le prestazioni di lavoro accessorio non potranno essere utilizzate
nell’ambito della esecuzioni di appalti, tranne per quelle specifiche ipotesi
che saranno individuate con decreto ministeriale da emanarsi entro 6 mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto. Tale previsione inserisce in una norma
quella che finora era una interpretazione della prassi amministrativa
(circolare INPS n. 88/2009 e circolare Ministero Lavoro n. 4/2013) che era
stata peraltro non condivisa dalla giurisprudenza la quale ha ritenuto che
"non vi sono, nella normativa vigente (art. 70 D.Lgs. n. 276/2003 ndr)
indicazioni che confinino la liceità del lavoro accessorio nell’ambito di
utilizzazione diretta dei lavoratori da parte dell’utilizzatore con esclusione
dei rapporti di appalto o di somministrazione" (Tribunale di Milano sent.
n. 318 dell’1 aprile 2014).
Prestatori di lavoro
Per quel che attiene ai prestatori di lavoro la norma
prevede che possano essere rese da qualsiasi soggetto, compresi gli inoccupati
o pensionati e coloro i quali siano percettori di prestazioni integrative del
salario o sostegno al reddito (es. CIG, CIGS, NASpI, ASDI). In relazione a tale
ultima categoria però il limite generale dei € 7.000 scende a € 3.000 sempre
riferiti all’anno civile. In tale contesto l’INPS provvederà a sottrarre dalla
contribuzione figurativa relativa alle prestazioni di integrazione salariale e
di sostegno al reddito quanto accreditato derivante dalla prestazione
occasionale. In pratica la contribuzione IVS, pari ad € 1,3 per ogni buono, non
verrà accreditata nella posizione assicurativa del singolo percettore.
Per particolari categorie di soggetti svantaggiati (soggetti
in stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di
ammortizzatori sociali) per i quali è prevista una contribuzione figurativa, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può
stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari utilizzati
nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche.
Disciplina per
l’utilizzo
I committenti imprenditori o professionistiche intendono
utilizzare il lavoro accessorio dovranno acquistare i buoni esclusivamente con
modalità telematiche, tale modalità risponde all’esigenza di rendere
tracciabile il voucher stesso. Gli altri committenti, non imprenditori o
professionisti, potranno continuare ad acquistare i buoni presso le rivendite
autorizzate (sedi territoriali INPS, tabaccai aderenti alla convenzione
INPS-FIT, banche popolari abilitate e uffici postali).
Una riflessione merita di essere fatta relativamente
all’acquisto dei voucher nel periodo transitorio: in attesa dell’emanazione del
decreto di cui all’art 48 comma 7 con il quale il Ministero determina il nuovo
concessionario, i concessionari restano l’Inps e le agenzie per il lavoro.
Merita, però, prestare attenzione alle modalità di acquisto.
Infatti, anche se il concessionario resta lo stesso, in
attesa del Decreto, le modalità di acquisto devono già rispondere al nuovo
dettato normativo.
Pertanto, per i committenti imprenditori e professionisti
sarà utilizzabile solo l’acquisto on-line. Su tale passaggio è intervenuta la
FIT - federazione italiana tabaccai in data 26 giugno 2015 evidenziando come
"la convenzione in essere con l’INPS, rinnovata dalla FIT lo scorso
febbraio, identifica l’emissione dei voucher in tabaccheria come servizio
svolto con modalità telematica. Lo stesso Istituto Previdenziale, come
confermato per le vie brevi, nelle sue comunicazioni al competente Ministero
del Lavoro durante l’iter di approvazione di detto decreto, ha sempre
individuato il servizio svolto dai tabaccai come servizio svolto in modalità
telematica. In ragione di ciò i tabaccai, salvo diverso esplicito chiarimento o
decreto del Ministero del lavoro, continueranno ad erogare il servizio sia per
i committenti privati che per i committenti imprenditori e liberi
professionisti".
La norma specifica però che il valore nominale orario del
buono fissato dalla norma a € 10 , per i committenti imprenditori o professionisti,
potrà subire una modifica a seguito dell’adozione di apposito decreto
ministeriale il quale terrà conto, nella determinazione del valore orario,
anche della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività
lavorative. E’ evidente qui una grande differenza rispetto all’art. 72 del
D.Lgs. n. 276/2003 in quanto viene ora specificato che l’unità di misura del
buono sarà inequivocabilmente l’ora: 1 buono per ogni ora di lavoro. Nel
settore agricolo saranno le associazioni sindacali a stabilire, nel contratto
collettivo, il valore orario.
La disposizione prevede il valore nominale del buono
stabilendo anche quali saranno le trattenute che il prestatore subirà, in
particolare viene previsto che dovrà essere trattenuto il 13% da versarsi alla
gestione Separata INPS ai fini previdenziali, il 7% ai fini assicurativi
all’INAIL ed un’ulteriore quota (la previgente disciplina indicava il 5%) quale
compenso al concessionario stabilita con successivo decreto interministeriale.
Novità anche nel campo della comunicazione di attivazione
della prestazione di lavoro accessorio. Il comma 3 dell’art. 52 prevede che i
committenti imprenditori o professionisti siano tenuti, prima dell’inizio della
prestazione lavorativa (anche il giorno stesso) a comunicare, attraverso
modalità telematiche, alla Direzione Territoriale competente (prima la
comunicazione era diretta all’INPS) i dati anagrafici e il codice del
lavoratore oltre all’indicazione del luogo della prestazione con riferimento ad
un arco temporale non superiore a trenta giorni decorrente dalla data della
prestazione (nella precedente interpretazione la decorrenza era dall’acquisto
Min. Lav. circ. n.4 del 18 gennaio 2013). Nulla viene detto per la
comunicazione dell’attivazione da parte degli altri soggetti ma pare questo una
mera dimenticanza in quanto si creerebbe una evidente disparità di
applicazione.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data
25 giugno 2015, rende noto che, al fine dei necessari approfondimenti in ordine
alle novità introdotte dal nuovo dettato normativo e nelle more
dell’attivazione della nuova procedura, le comunicazioni preventive
continueranno ad essere effettuate secondo le attuali procedure in vigore.
Limite massimo complessivo di compensi per percettore
nell’anno civile
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€ 7.000 nette al prestatore / € 9.211 costo voucher
|
limite massimo prestazioni richiedibili dal committente
imprenditore o professionista al singolo prestatore nel corso dell’anno
civile
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€ 2.000 nette al prestatore / € 2.666 costo voucher
|
limite massimo prestazioni richiedibili dal committente
non imprenditore o professionista al singolo prestatore nel corso dell’anno
civile
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€ 7.000 nette al prestatore / € 9.211 costo voucher
|
Abrogazioni e disciplina
transitoria
L’art. 55, abroga gli artt. da 70 a 73 del decreto
legislativo n. 276/2003. Tuttavia prevede una disciplina transitoria che
consente ai committenti che hanno già richiesto buoni di prestazione di lavoro
accessorio al 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del decreto), di
continuare ad utilizzarli fino al 31 dicembre 2015 secondo le previgenti regole
(cfr. art. 49, comma 8).
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