Corte di Cassazione -
Sentenza n.14807 del 15 luglio 2015
Svolgimento del
processo
Con ricorso depositato
in data 16/6/2006, M.G.G. Tribunale di S.Maria Capua Vetere esponendo di aver
lavorato alle dipendenze della Casa di Cura V. come ausiliaria socio-sanitaria,
inquadrata nel livello A3, svolgendo mansioni di pulizia dei piani, attività di
cucina, pulizia degli spogliatoi e della cappella; che, in data 25/5/2005, la
società resistente aveva comunicato alla ricorrente il licenziamento per
giustificato motivo oggettivo conseguente alla esternalizzazione del servizio
cucina, cui era addetta la ricorrente, e quindi di sopprimere la sua posizione lavorativa;
che il provvedimento di recesso, prontamente impugnato dalla ricorrente, doveva
ritenersi illegittimo per insussistenza delle ragioni poste a base del
licenziamento, atteso che, contrariamente a quanto affermato dalla società
datrice di lavoro nella lettera di licenziamento, la ricorrente non era addetta
alla cucina, ma era assistente socio-sanitaria, in quanto tale utilizzata nei
turni di servizio di tale qualifica; che, quindi, assolutamente pretestuosa era
la ragione addotta dalla società a sostegno del licenziamento, in quanto la
soppressione del servizio cucina poteva al più riguardare la posizione del
cuoco, ma non degli assistenti socio-sanitari come la ricorrente. Sulla base di
tali premesse la ricorrente chiedeva accertarsi la nullità e/o inefficacia e/o
illegittimità del licenziamento e, per l'effetto, ordinarsi alla società
resistente la immediata reintegra nelle mansioni precedentemente svolte o in
quelle equivalenti, con la condanna della stessa al risarcimento dei danni,
pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento
alla reintegra, oltre accessori di legge ed alla condanna al pagamento delle
spese di giudizio.
La Casa di Cura V.
S.p.a si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda ed evidenziando
che il licenziamento della ricorrente era dipeso dalla decisione della società
di esternalizzare il servizio mensa, che tale iniziativa aveva comportato il
licenziamento di tutto l’organico dei lavoratori addetti ai medesimo servizio,
e quindi, oltre alla ricorrente, di altri tre lavoratori; che la ricorrente sin
dalia sua assunzione aveva svolto esclusivamente le mansioni di addetto alla
mensa e non aveva indicato le posizioni lavorative nelle quali avrebbe potuto
essere ricollocata.
Con sentenza emessa il
18/10/2010 il Tribunale di S, Maria Capua Vetere rigettò la domanda,
compensando tra le parti le spese di giudizio.
Accertava il primo
giudice che la G. era addetta da tempo al servizio cucina, circostanza del
resto confermata dalla stessa ricorrente che aveva dedotto di essere stata
adibita anche a tali mansioni come ausiliaria addetta all'assistenza; che essa
non aveva quindi esplicitamente lamentato l'illegittimità di tale adibizione.
Avverso tale
statuizione proponeva appello la G., lamentando che il primo giudice, sulla
base delle sole deposizioni dei testi D., C. , R. e S. avesse ritenuto provato
lo svolgimento, da parte sua, delle mansioni dì addetta alla cucina. Ha
sostenuto invece l'appellante che già da alcun: elementi documentali assolutamente
trascurati dal primo giudice (buste paga, tesserino n.153, turni del personale)
risultava la sua qualifica di ausiliaria sociosanitaria e dalle deposizioni dei
testi A. e S. era emerso che l'appellante si era occupata della pulizia dei
piani, della cappella e degli spogliatoi, e lo svolgimento solo in via
occasionale e sporadico dell'attività di addetta alla cucina, ed invece lo
svolgimento in via prevalente delle mansioni proprie della sua qualifica di
assistente socio-sanitaria, circostanza questa risultante anche dai turni di
servizio degli assistenti socio-sanitari non esaminati dal primo giudice. Sotto
altro profilo l’appellante ha evidenziato che le mansioni di addetta alla
cucina non rientravano tra quelle della sua qualifica di appartenenza
(assistente socio-sanitaria), che quindi, secondo la prospettazione accolta dal
primo giudice, era stata adibita a mansioni diverse ed inferiori rispetto a
quelle per le quali era stata assunta. Inoltre l'appellante censurava l'omessa
valutazione, da parte del primo giudice, della ricorrenza di un effettivo nesso
di causalità tra la soppressione dei servizio cucina e l'eliminazione del suo
posto di lavoro ed ha rilevato il mancato assolvimento, da parte del datore di
lavoro, dell'onere probatorio circa l’impossibilità di adibire la lavoratrice
in lavori equivalenti o anche inferiori, potendo la G. essere adibita a
mansioni della sua qualifica di appartenenza (assistente socio- sanitaria).
Infine l’appellante ha lamentato l'omessa valutazione, da parte del primo
giudice, della violazione dei principi di correttezza e buona fede nella scelta
dei lavoratori da licenziare, non avendo il datore di lavoro tenuto in debita
considerazione i criteri obiettivi di anzianità, esperienza di servizio,
versatilità, carichi di famiglia ed avendo quindi erroneamente individuato essa
appellante rispetto ad altri dipendenti con la sua stessa qualifica.
Resisteva la Casa di
Cura contestando la fondatezza delle avverse doglianze.
Con sentenza
depositata il 6 febbraio 2012, la Corte d'appello di Napoli rigettava il
gravame, compensando le spese.
Riteneva il giudice di
appello che, risultando incontestato il fatto storico della soppressione del
servizio mensa, ed essendo irrilevante la presunta adibizione a mansioni
inferiori, la questione si riduceva all'accertamento delle mansioni prevalenti
svolte dalla G. e cioè se esse furono essenzialmente quella di addetta alta
cucina o meno. Risultando dal materiale istruttorio acquisito, ed in
particolare dalle testimonianze escusse, che la G. era addetta essenzialmente
alla cucina, rigettava la domanda, evidenziando inoltre, quanto al cd.
repechage, che la società nella lettera di licenziamento aveva escluso
l'esistenza di altri posti di lavoro utili in azienda, che neppure la lavoratrice
aveva del resto indicato in ottemperanza al dovere di collaborazione gravante
sul lavoratore in tal caso.
Per la cassazione di
tale sentenza propone ricorso la G. affidato a due motivi.
Resiste la Casa di
Cura con controricorso.
Motivi della decisione
1. -Con il primo
motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di
diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro per violazione
e falsa applicazione dell'art. 51 del c.c.n.I. Case di Cura private e dell'art.
2103 del cod. civ. (ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), nonché omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio e cioè in ordine alle mansioni in concreto svolte
dalla ricorrente (ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).
Lamenta che la
sentenza impugnata è palesemente viziata per non avere adeguatamente valutato
le conseguenze giuridiche della presunta adibizione a mansioni inferiori
(addetta alla cucina) ex art. 2103 c.c., non potendo da ciò scaturire la
legittimità del licenziamento in questione.
Il motivo è in parte
inammissibile e per il resto infondato.
Inammissibile per non
avere la ricorrente prodotto il c.c.n.I. e per non avere comunque chiarito in
base a quali elementi la sua adibizione alla cucina, pur prevista dal
riprodotto mansionario degli ausiliari addetti all'assistenza (ove tra le
mansioni è prevista anche la distribuzione dei pasti), dovesse ritenersi
illegittima, ciò in contrasto con gli artt. 366 e 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Ed invero, in assenza
del testo integrale del c.c.n.I. (in ricorso è riprodotto solo un estratto
assai poco leggibile dell'art. 62 del c.c.n.I.), non sono forniti alla Corte,
in contrasto col principio di autosufficienza, gli elementi per valutare l'illegittimità
delle mansioni in questione. Inoltre non risulta devoluta nel giudizio di
merito la questione dell'inquadramento della ricorrente nella qualifica A,
ovvero nei diversi livelli in cui essa si sviluppa (di cui invece a pag. 12
dell'odierno ricorso). Né la ricorrente, in contrasto col principio di
autosufficienza, chiarisce e tanto meno documenta, dove, quando ed in qual modo
la questione sia stata proposto nel giudizio di merito.
Il motivo risulta
comunque infondato posto che l'ausiliario socio sanitario, indicato come
qualifica della G. nel tesserino di lavoro riprodotto in ricorso, rientra, per
quanto risulta dall'estratto dell'art. 62 ivi riprodotto, nella medesima
posizione A in cui è menzionato anche l'addetto alla cucina, mentre nei dedotto
livello A3 rientra solo l'ausiliario socio sanitario "specializzato".
Per il resto è
sufficiente evidenziare che la Corte di merito, con motivazione congrua e priva
di vizi logici, ha ritenuto accertato, alla luce del materiale istruttorio, che
la Giusti era effettivamente ed essenzialmente da tempo adibita al servizio
cucina, così come ritenuto dal Tribunale.
2. -Con il secondo
motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 3
e 5 L. n. 604/66 in materia di giustificato motivo oggettivo di licenziamento
(art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).
Si duole che mentre è
onere del datore di lavoro dimostrare la sussistenza delle ragioni obiettive
che giustifichino il licenziamento, ed in sostanza la soppressione del posto di
lavoro del dipendente, la sentenza impugnata ritenne irrilevante sia tale
prova, sia quella del cd. repechage, richiesto dalla consolidata giurisprudenza
in argomento, ritenendo erroneamente che la lavoratrice non avesse assolto il
suo onere di indicare quali altre mansioni utili ella avrebbe potuto svolgere
in azienda. Lamenta che esse erano proprio quelle di assistente socio sanitaria
per cui venne assunta, sicché non vi era, da parte sua, alcun altro onere da
ottemperare.
Anche tale motivo è
infondato.
Quanto alla prova
della causa giustificatrice del licenziamento, si è già visto che essa era
sostanzialmente pacifica: la soppressione del servizio mensa. Quanto al pur
dedotto nesso di causalità deve evidenziarsi che, una volta accertata
l'adibizione della G. al servizio mensa, la soppressione di tale servizio è
idonea a giustificare il licenziamento del personale ad esso adibito, sia pur
non sporadicamente ma al contrario essenzialmente od in modo prevalente, come
risultato nella specie. Quanto ai cd. repechage la Corte di merito ha
evidenziato che la società aveva dedotto sin dalla lettera di licenziamento che
non risultavano in azienda altre mansioni utili cui adibire la lavoratrice,
sicché sarebbe stato onere di quest'ultima indicarne l'esistenza. Tale onere,
rimasto inadempiuto nel giudizio di merito, non può ritenersi assolto solo
dalla attuale deduzione che erano disponibili le mansioni per cui, nel lontano
1989 e dunque ben sedici anni prima, la dipendente fu assunta.
Come chiarito dalla
giurisprudenza di questa Corte, e come ritenuto dal giudice di appello, in tema
di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni
tecniche, organizzative e produttive, compete ai giudice - che non può, invece,
sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della
libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. - il controllo in
ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in
ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante
elementi presuntivi ed indiziari, l’impossibilità di una differente
utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente
svolte; tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi
esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione
nell'accertamento di un possibile "repechage", mediante l'allegazione
dell'esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente
ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l'onere del datore di lavoro di
provare la non utilizzabilità nei posti predetti (Cass. n. 3040/11, Cass. n.
25197/13).
E’ dunque evidente che
nella specie, mentre l'azienda risulta aver dimostrato la ragione
giustificatrice del licenziamento, unitamente alla tempestiva deduzione
dell'inesistenza di altre mansioni utili, da valutarsi, considerato il lungo
tempo trascorso dall'assunzione della lavoratrice come assistente socio
sanitaria e le ridotte dimensioni dell'azienda, sufficienti a dimostrare, anche
presuntivamente, l’inutilizzabilità della lavoratrice in altre mansioni utili e
legittime, quest'ultima si è limitata a dedurre di poter lavorare quale
ausiliaria sodo sanitaria, dove lavorò ben sedici anni prima, ribadendo la
medesima allegazione nella presente impugnazione di tale sentenza.
3. -Il ricorso deve
pertanto rigettarsi.
Le spese di lite
seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità, che liquida in €.100,00 per esborsi, €.3.000,00 per compensi,
oltre spese generali ed accessori di legge.
Nessun commento:
Posta un commento