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lunedì 20 luglio 2015

Cassazione - Licenziamento illegittimo: i compensi variabili vanno esclusi dall’indennità risarcitoria

Nella sentenza n.15066 del 17 luglio 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di licenziamento illegittimo, i compensi di natura variabile percepiti dal dipendente in costanza di rapporto vanno esclusi dalla base di computo per la determinazione dell’indennità risarcitoria.

Corte di Cassazione – Sentenza n.15066 del 17 luglio 2015

Svolgimento del processo

Con sentenza del 24 aprile 2014 la Corte d’appello di Genova confermava la decisione, emessa dal Tribunale, dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento inflitto a F.M. dalla datrice di lavoro s.p.a. T., con le conseguenti condanne, rientegrataria e risarcitoria.

In via preliminare la Corte dichiarava inammissibile il motivo di gravame concernente la mancata astensione, ai sensi dell’art. 51, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., del giudice che aveva pronunciato la sentenza di primo grado dopo avere emesso l’ordinanza di cui all’art. 1, comma 48, L. 28 giugno 2012 n. 92, la parte appellante non aveva infatti presentato istanza di ricusazione.

Quanto al merito, la s.p.a. T. aveva contestato al M. di aver concorso nella costituzione di un sistema commerciale illecito, consistente nella vendita di una "piattaforma informatica" da parte di B. s.r.l. alla società N.T.K. e poi da tale società a T. Questa a sua volta aveva rivenduto la medesima piattaforma a B. s.r.l., con rischio di insolvenza ad esclusivo carico della T.

Rischio poi trasformatosi in danno, a causa dell’inadempimento della società B.

La Corte d’appello negava la responsabilità disciplinare, addebitata al M. sulla base dell’art. 48, parte A, comma 2, lett. c), c.c.n.l., che sanzionava con il licenziamento senza preavviso le negligenze gravi, produttive di danni rilevanti al patrimonio dell’azienda. La datrice di lavoro non aveva infatti provato la conoscenza, da parte del M., della società B., ben nota per contro solo agli organi della società N.T.K. e quindi non aveva provato l’intenzione fraudolenta del suo dipendente, ossia l'obiettivo di conseguire un premio aziendale connesso a certi obiettivi di vendita. L’amministratore delegato della società N.T.K. aveva dichiarato che l'operazione era stata proposta dalla "rete vendita della T.", senza nulla chiarire circa la posizione del M.

In definitiva rimaneva priva di riscontri obiettivi l’incolpazione disciplinare, secondo cui il M. era verosimilmente a conoscenza delle dette pratiche commerciali illecite, le quali erano state compiute da suoi superiori gerarchici, avendo egli sottoscritto i contratti di acquisto e di vendita quale capo area, ma non aveva svolto le trattative né l’accertamento della solvibilità della società B.

Dichiarato illegittimo il licenziamento, doveva applicarsi la tutela reale di cui all’art. 18 L. 20 maggio 1970 n, 300. Nella retribuzione globale di fatto, che la T. doveva pagare a titolo di risarcimento del danno al lavoratore licenziato ai sensi dello stesso art. 18, doveva essere inclusa la voce ‘'incentivo venditori", sempre corrisposta nel periodo precedente il licenziamento.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. T. sulla base di tre motivi, mentre il M. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 111 Cost. e 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello ritenuto la valida costituzione del giudice di primo grado, pur avendo la stessa persona emesso tanto l’ordinanza urgente di cui all’art. 1, comma 49, L. n. 92 del 2012, quanto la sentenza.

2. Col secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2119 cod. civ. e 3 L. 15 luglio 1966 n. 604, per avere la Corte di merito accertato correttamente un sistema di vendite concepito in danno della datrice di lavoro dai responsabili dell'area manager, ossia dall’insieme dei dirigenti, allo scopo di raggiungere in modo fittizio gli obiettivi di fatturato, e per avere nondimento ritenuto estraneo alla fattispecie l’attuale controricorrente, anch'egli dirigente, destinatario delle offerte di vendita da parte della società N.T.K. e tenuto a controllare le attività di vendita dei suoi sottoposti.

3. Col terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 18 L. n. 300 del 1970 e 1460 cod. civ., a causa dell’inclusione, nella retribuzione globale di fatto su cui era commisurato il danno da risarcire al lavoratore licenziato, della voce "incentivo venditori". Questo spettava eventualmente ai soli lavoratori presenti in azienda, in relazione agli utili da loto prodotti, e perciò non anche all’attuale ricorrente, assente dopo il licenziamento.

4. Il primo motivo, oltre che inammissibile, è infondato.

Inammissibile perché l’asserito vizio della sentenza di primo grado, riconducibile all’art. 51, n. 4, cod. proc. civ., avrebbe dovuto essere prevenuto dalla parte interessata con istanza di ricusazione e perchè, comunque, non comporta nullità della sentenza (Cass. 10 settembre 2003 n. 13212; Cass. 26 maggio 2003 n. 8197; Cass. 22 marzo 2006 n. 6358; Cass. 15 giugno 2005 n. 12848 e, più recentemente, Cass. 16 aprile 2015 n. 7782).

Infondato, atteso che, come già osservato da questa Corte (cfr, Cass. n. 19674/14; Cass. n. 24790/14; Cass. n.3136/15; Cass. n. 7782/15 cit.) la fase dell’opposizione non costituisce un grado diverso rispetto a quello che ha preceduto l’ordinanza, ma solo una prosecuzione del medesimo giudizio in forma ordinaria, sicché non è configurabile alcuna violazione riconducibile all’art. 51, n. 4, cod. proc. civ., nel caso in cui lo stesso giudice-persona fisica abbia conosciuto della causa in entrambi le fasi.

5. La Corte costituzionale, con sentenza n. 78 del 2015, nel rilevare che l'intervento ermeneutico di questa Corte, si era consolidato "in termini di diritto vivente", ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., e 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012 sollevata con più ordinanze dal Tribunale di Milano in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

Ha rilevato, con riferimento al primo dei predetti parametri, che non sussiste la prospettata disparità di trattamento della disciplina impugnata rispetto a quella del reclamo contro i provvedimenti cautelari di cui all’art. 669-terdecies cod. proc. civ.

La disciplina processuale assunta dal rimettente a tertium comparationis, lungi dall’essere "abbastanza analoga" a quella in esame, è infatti ben diversa, essendo quest’ultima scandita da una prima, necessaria fase sommaria e informale e da una successiva, eventuale, fase a cognizione piena; mentre, nell’ipotesi disciplinata dall’art. 669-terdecies il reclamo avverso l'ordinanza, con la quale è stata concessa o denegata la misura cautelare dal giudice monocratico del Tribunale, integra una vera e propria impugnazione che "si propone al collegio" del quale, appunto, "non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato".

Priva di fondamento, ad avviso della Corte Costituzionale, è anche la denuncia di violazione degli artt. 24 e 111 Cost. per lesione del diritto alla tutela giurisdizionale sotto il profilo di esclusione della imparzialità del giudice. Ed infatti, come più volte ribadito dalla stessa Corte, nel processo civile il principia di imparzialità del giudice, cui è ispirata la disciplina dell’astensione, si pone in modo diverso in riferimento, rispettivamente, alla pluralità dei gradi del giudizio ed alla semplice articolazione dell’iter processuale attraverso più fasi sequenziali, necessarie od eventuali. Premessa questa in base alla quale è stato reiteratamente escluso che il suddetto principio sia stato violato con riguardo a varie tipologie di procedimenti bifasici.

Il prospettato vulnus agli artt. 24 e 111 Cost, secondo il giudice delle leggi, non trova poi giustificazione ed è anzi inequivocabilmente smentito dal ruolo e dalla funzione che assume la richiamata fase oppositoria nella struttura del giudizio di primo grado e nel complessivo contesto del nuovo rito speciale delle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

Nella fase oppositoria la cognizione si espande in ragione non solo del nuovo apporto probatorio, ma anche perchè in tale giudizio possono essere dedotte circostanze di fatto ed allegati argomenti giuridici anche differenti da quelli già dedotti nonché prove ulteriori, anche alla luce della pressoché totale assenza dì preclusioni e decadenze per le parti. In definitiva è ravvisabile nella specie un giudizio unico anche se contraddistinto da due fasi, in conformità, del resto, al diritto vivente ormai univocamente formatosi sulla questione. Pertanto il fatto che entrambe le fasi di detto unico grado del giudizio possano essere svolte dal medesimo magistrato non confligge con il principio di terzietà del giudice e si rivela invece funzionale all’attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata. E ciò a vantaggio, anche e soprattutto, del lavoratore, il quale, in virtù dell’effetto anticipato rio (potenzialmente idoneo anche ad acquisire carattere definitivo) dell'ordinanza che chiude la fase sommaria, può conseguire una immediata, o comunque più celere, tutela dei propri diritti, mentre la successiva, ed eventuale, fase a cognizione piena è volta a garantire alle parti, che non restino soddisfatte del contenuto dell’ordinanza opposta, una pronuncia più pregnante e completa.

5. II secondo motivo è inammissibile.

La Corte di merito ha dato ampiamente conto delle ragioni in base alle quali il licenziamento è stato ritenuto illegittimo.

In particolare ha precisato che mancava non solo la prova del concorso fraudolento del M. contratti di acquisto e vendita in questione, ma altresì di un comportamento colposo a lui in concreto ascrivibile, sotto il profilo dell’omesso esercizio dei compiti di vigilanza e controllo, tali da integrare la giusta causa e il giustificato motivo di licenziamento.

Detta prova, ha aggiunto, era in definitiva fondata sulla sola affermazione, più volte ribadita dalla attuale ricorrente, secondo cui, per il ruolo rivestito dal M., doveva ritenersi inverosimile che egli non fosse a conoscenza delle pratiche commerciali illecite dei suoi sottoposti con i quali discuteva costantemente di risultati e strategie commerciali.

Ma tale affermazione, ad avviso della Corte territoriale, era priva di qualsiasi riscontro, dovendosi rimarcare che l'operazione censurata, perfezionata in danno della T. attraverso due distinti contratti di leasing, costituiva l’esito di una complessiva ed unitaria trattativa commerciale condotta in porto già nel giugno del 2009 da due superiori gerarchici del M., trattativa alla quale il medesimo non risultava aver partecipato. Era stato infatti documentato che furono costoro ad autorizzare e sottoscrivere, per conto di T.,  le condizioni commerciali tanto del primo che del secondo contratto, e che fu uno di essi a sottoscrivere per accettazione quella che, nella comune intenzione dei contraenti, già allora risultava essere la prima parte della fornitura che T. si era impegnata a garantire alla T.

In tale contesto, anche la sottoscrizione, per accettazione, della proposta contrattuale di B. s.r.l. relativa al secondo contratto, veniva ad atteggiarsi come atto di mera esecuzione di un accordo definito nei dettagli già tre mesi prima dai superiori gerarchici del M. e della cui regolarità il medesimo, stante la documentazione sottostante in suo possesso o alla quale comunque poteva avere accesso in ragione della funzione rivestita, non aveva ragione di dubitare.

In definitiva non vi erano elementi per sostenere che il M. avesse preso parte al contesto delittuoso prospettato dalla società ovvero che il suo comportamento fosse connotato da colpa grave, essendo piuttosto emersa la marginalità della sua condotta rispetto alla complessiva vicenda oggetto di contestazione.

A fronte di tali affermazioni, la ricorrente prospetta una diversa lettura delle risultanze probatorie, riproponendo in questa sede le medesime censure cui il giudice d’appello ha dato adeguata risposta e chiedendo sostanzialmente un riesame della vicenda, senza considerare che il ricorso per cassazione non introduce un terzo giudizio di merito tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata e che non è consentito alla Corte di cassazione riesaminare e valutare il merito della causa ovvero effettuare nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto.

6. Il terzo motivo è fondato.

La Corte di merito, pur dando atto che la voce "incentivo venditori" faceva parte della "retribuzione variabile", ha ritenuto che tale emolumento dovesse essere incluso nella retribuzione globale di fatto da corrispondere al M. atteso che dai documenti prodotti risultava la sua erogazione negli anni precedenti il licenziamento, onde non v’era ragione per ritenere, "sulla scorta dei criteri adottati dalla società per l'elaborazione del piano incentivi", che anche negli anni successivi il M. non avrebbe raggiunto gli obiettivi che giustificano la voce in questione.

Senonchè, deve in contrario rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore in caso di licenziamento dichiarato illegittimo ex art. 18 della legge n. 300/70, deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione di quei compensi solo eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere eventuale, occasionale o eccezionale (Cass, n. 10307/02; Cass. n. 2262/07; Cass. n. 19956/09).

La sentenza impugnata, che ha respinto sul punto l'impugnazione proposta dalla T. sulla base della mera presunzione che anche negli "anni successivi" il M. avrebbe raggiunto gli obiettivi collegati al "piano incentivi", deve pertanto essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa, in relazione a tale motivo, nel merito, con la esclusione, dal risarcimento del danno, della voce "incentivo venditori".

7. Avuto riguardo all’esito finale della lite, vanno confermate le statuizioni sulle spese adottate dai giudici merito, mentre vanno compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Non sussistono i presupposti di cui all’art, 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Rigetta i primi due motivi dei ricorso ed accoglie il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che la voce relativa allo "incentivo venditori" non rientra nella retribuzione globale di fatto dovuta a M.F..

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Conferma le statuizioni sulle spese adottate dai giudici di merito.

Ai sensi all’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

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