Corte di Cassazione –
Sentenza n.15066 del 17 luglio 2015
Svolgimento del
processo
Con sentenza del 24
aprile 2014 la Corte d’appello di Genova confermava la decisione, emessa dal
Tribunale, dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento inflitto a F.M.
dalla datrice di lavoro s.p.a. T., con le conseguenti condanne, rientegrataria
e risarcitoria.
In via preliminare la
Corte dichiarava inammissibile il motivo di gravame concernente la mancata
astensione, ai sensi dell’art. 51, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., del
giudice che aveva pronunciato la sentenza di primo grado dopo avere emesso
l’ordinanza di cui all’art. 1, comma 48, L. 28 giugno 2012 n. 92, la parte
appellante non aveva infatti presentato istanza di ricusazione.
Quanto al merito, la
s.p.a. T. aveva contestato al M. di aver concorso nella costituzione di un
sistema commerciale illecito, consistente nella vendita di una
"piattaforma informatica" da parte di B. s.r.l. alla società N.T.K. e
poi da tale società a T. Questa a sua volta aveva rivenduto la medesima
piattaforma a B. s.r.l., con rischio di insolvenza ad esclusivo carico della T.
Rischio poi
trasformatosi in danno, a causa dell’inadempimento della società B.
La Corte d’appello
negava la responsabilità disciplinare, addebitata al M. sulla base dell’art.
48, parte A, comma 2, lett. c), c.c.n.l., che sanzionava con il licenziamento
senza preavviso le negligenze gravi, produttive di danni rilevanti al
patrimonio dell’azienda. La datrice di lavoro non aveva infatti provato la
conoscenza, da parte del M., della società B., ben nota per contro solo agli
organi della società N.T.K. e quindi non aveva provato l’intenzione fraudolenta
del suo dipendente, ossia l'obiettivo di conseguire un premio aziendale
connesso a certi obiettivi di vendita. L’amministratore delegato della società
N.T.K. aveva dichiarato che l'operazione era stata proposta dalla "rete
vendita della T.", senza nulla chiarire circa la posizione del M.
In definitiva rimaneva
priva di riscontri obiettivi l’incolpazione disciplinare, secondo cui il M. era
verosimilmente a conoscenza delle dette pratiche commerciali illecite, le quali
erano state compiute da suoi superiori gerarchici, avendo egli sottoscritto i
contratti di acquisto e di vendita quale capo area, ma non aveva svolto le
trattative né l’accertamento della solvibilità della società B.
Dichiarato illegittimo
il licenziamento, doveva applicarsi la tutela reale di cui all’art. 18 L. 20
maggio 1970 n, 300. Nella retribuzione globale di fatto, che la T. doveva
pagare a titolo di risarcimento del danno al lavoratore licenziato ai sensi
dello stesso art. 18, doveva essere inclusa la voce ‘'incentivo
venditori", sempre corrisposta nel periodo precedente il licenziamento.
Contro questa sentenza
ricorre per cassazione la s.p.a. T. sulla base di tre motivi, mentre il M.
resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo la
ricorrente lamenta la violazione degli artt. 111 Cost. e 51, primo comma, n. 4,
cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello ritenuto la valida costituzione
del giudice di primo grado, pur avendo la stessa persona emesso tanto
l’ordinanza urgente di cui all’art. 1, comma 49, L. n. 92 del 2012, quanto la
sentenza.
2. Col secondo motivo
la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2119 cod. civ. e 3 L. 15
luglio 1966 n. 604, per avere la Corte di merito accertato correttamente un
sistema di vendite concepito in danno della datrice di lavoro dai responsabili
dell'area manager, ossia dall’insieme dei dirigenti, allo scopo di raggiungere
in modo fittizio gli obiettivi di fatturato, e per avere nondimento ritenuto
estraneo alla fattispecie l’attuale controricorrente, anch'egli dirigente,
destinatario delle offerte di vendita da parte della società N.T.K. e tenuto a
controllare le attività di vendita dei suoi sottoposti.
3. Col terzo motivo la
ricorrente prospetta la violazione degli artt. 18 L. n. 300 del 1970 e 1460
cod. civ., a causa dell’inclusione, nella retribuzione globale di fatto su cui
era commisurato il danno da risarcire al lavoratore licenziato, della voce
"incentivo venditori". Questo spettava eventualmente ai soli
lavoratori presenti in azienda, in relazione agli utili da loto prodotti, e
perciò non anche all’attuale ricorrente, assente dopo il licenziamento.
4. Il primo motivo,
oltre che inammissibile, è infondato.
Inammissibile perché
l’asserito vizio della sentenza di primo grado, riconducibile all’art. 51, n.
4, cod. proc. civ., avrebbe dovuto essere prevenuto dalla parte interessata con
istanza di ricusazione e perchè, comunque, non comporta nullità della sentenza
(Cass. 10 settembre 2003 n. 13212; Cass. 26 maggio 2003 n. 8197; Cass. 22 marzo
2006 n. 6358; Cass. 15 giugno 2005 n. 12848 e, più recentemente, Cass. 16
aprile 2015 n. 7782).
Infondato, atteso che,
come già osservato da questa Corte (cfr, Cass. n. 19674/14; Cass. n. 24790/14;
Cass. n.3136/15; Cass. n. 7782/15 cit.) la fase dell’opposizione non
costituisce un grado diverso rispetto a quello che ha preceduto l’ordinanza, ma
solo una prosecuzione del medesimo giudizio in forma ordinaria, sicché non è
configurabile alcuna violazione riconducibile all’art. 51, n. 4, cod. proc.
civ., nel caso in cui lo stesso giudice-persona fisica abbia conosciuto della
causa in entrambi le fasi.
5. La Corte
costituzionale, con sentenza n. 78 del 2015, nel rilevare che l'intervento
ermeneutico di questa Corte, si era consolidato "in termini di diritto
vivente", ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 51, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., e 1, comma
51, della legge n. 92 del 2012 sollevata con più ordinanze dal Tribunale di
Milano in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
Ha rilevato, con
riferimento al primo dei predetti parametri, che non sussiste la prospettata
disparità di trattamento della disciplina impugnata rispetto a quella del
reclamo contro i provvedimenti cautelari di cui all’art. 669-terdecies cod.
proc. civ.
La disciplina
processuale assunta dal rimettente a tertium comparationis, lungi dall’essere
"abbastanza analoga" a quella in esame, è infatti ben diversa,
essendo quest’ultima scandita da una prima, necessaria fase sommaria e
informale e da una successiva, eventuale, fase a cognizione piena; mentre,
nell’ipotesi disciplinata dall’art. 669-terdecies il reclamo avverso
l'ordinanza, con la quale è stata concessa o denegata la misura cautelare dal
giudice monocratico del Tribunale, integra una vera e propria impugnazione che
"si propone al collegio" del quale, appunto, "non può far parte
il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato".
Priva di fondamento,
ad avviso della Corte Costituzionale, è anche la denuncia di violazione degli
artt. 24 e 111 Cost. per lesione del diritto alla tutela giurisdizionale sotto
il profilo di esclusione della imparzialità del giudice. Ed infatti, come più
volte ribadito dalla stessa Corte, nel processo civile il principia di
imparzialità del giudice, cui è ispirata la disciplina dell’astensione, si pone
in modo diverso in riferimento, rispettivamente, alla pluralità dei gradi del
giudizio ed alla semplice articolazione dell’iter processuale attraverso più
fasi sequenziali, necessarie od eventuali. Premessa questa in base alla quale è
stato reiteratamente escluso che il suddetto principio sia stato violato con
riguardo a varie tipologie di procedimenti bifasici.
Il prospettato vulnus
agli artt. 24 e 111 Cost, secondo il giudice delle leggi, non trova poi
giustificazione ed è anzi inequivocabilmente smentito dal ruolo e dalla
funzione che assume la richiamata fase oppositoria nella struttura del giudizio
di primo grado e nel complessivo contesto del nuovo rito speciale delle
controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti di cui all'art.
18 della legge n. 300 del 1970.
Nella fase oppositoria
la cognizione si espande in ragione non solo del nuovo apporto probatorio, ma
anche perchè in tale giudizio possono essere dedotte circostanze di fatto ed
allegati argomenti giuridici anche differenti da quelli già dedotti nonché
prove ulteriori, anche alla luce della pressoché totale assenza dì preclusioni
e decadenze per le parti. In definitiva è ravvisabile nella specie un giudizio
unico anche se contraddistinto da due fasi, in conformità, del resto, al
diritto vivente ormai univocamente formatosi sulla questione. Pertanto il fatto
che entrambe le fasi di detto unico grado del giudizio possano essere svolte
dal medesimo magistrato non confligge con il principio di terzietà del giudice
e si rivela invece funzionale all’attuazione del principio del giusto processo,
per il profilo della sua ragionevole durata. E ciò a vantaggio, anche e
soprattutto, del lavoratore, il quale, in virtù dell’effetto anticipato rio
(potenzialmente idoneo anche ad acquisire carattere definitivo) dell'ordinanza
che chiude la fase sommaria, può conseguire una immediata, o comunque più
celere, tutela dei propri diritti, mentre la successiva, ed eventuale, fase a
cognizione piena è volta a garantire alle parti, che non restino soddisfatte
del contenuto dell’ordinanza opposta, una pronuncia più pregnante e completa.
5. II secondo motivo è
inammissibile.
La Corte di merito ha
dato ampiamente conto delle ragioni in base alle quali il licenziamento è stato
ritenuto illegittimo.
In particolare ha
precisato che mancava non solo la prova del concorso fraudolento del M.
contratti di acquisto e vendita in questione, ma altresì di un comportamento
colposo a lui in concreto ascrivibile, sotto il profilo dell’omesso esercizio
dei compiti di vigilanza e controllo, tali da integrare la giusta causa e il
giustificato motivo di licenziamento.
Detta prova, ha
aggiunto, era in definitiva fondata sulla sola affermazione, più volte ribadita
dalla attuale ricorrente, secondo cui, per il ruolo rivestito dal M., doveva
ritenersi inverosimile che egli non fosse a conoscenza delle pratiche
commerciali illecite dei suoi sottoposti con i quali discuteva costantemente di
risultati e strategie commerciali.
Ma tale affermazione,
ad avviso della Corte territoriale, era priva di qualsiasi riscontro, dovendosi
rimarcare che l'operazione censurata, perfezionata in danno della T. attraverso
due distinti contratti di leasing, costituiva l’esito di una complessiva ed
unitaria trattativa commerciale condotta in porto già nel giugno del 2009 da
due superiori gerarchici del M., trattativa alla quale il medesimo non
risultava aver partecipato. Era stato infatti documentato che furono costoro ad
autorizzare e sottoscrivere, per conto di T.,
le condizioni commerciali tanto del primo che del secondo contratto, e
che fu uno di essi a sottoscrivere per accettazione quella che, nella comune
intenzione dei contraenti, già allora risultava essere la prima parte della
fornitura che T. si era impegnata a garantire alla T.
In tale contesto,
anche la sottoscrizione, per accettazione, della proposta contrattuale di B.
s.r.l. relativa al secondo contratto, veniva ad atteggiarsi come atto di mera
esecuzione di un accordo definito nei dettagli già tre mesi prima dai superiori
gerarchici del M. e della cui regolarità il medesimo, stante la documentazione
sottostante in suo possesso o alla quale comunque poteva avere accesso in
ragione della funzione rivestita, non aveva ragione di dubitare.
In definitiva non vi
erano elementi per sostenere che il M. avesse preso parte al contesto
delittuoso prospettato dalla società ovvero che il suo comportamento fosse
connotato da colpa grave, essendo piuttosto emersa la marginalità della sua condotta
rispetto alla complessiva vicenda oggetto di contestazione.
A fronte di tali
affermazioni, la ricorrente prospetta una diversa lettura delle risultanze
probatorie, riproponendo in questa sede le medesime censure cui il giudice
d’appello ha dato adeguata risposta e chiedendo sostanzialmente un riesame
della vicenda, senza considerare che il ricorso per cassazione non introduce un
terzo giudizio di merito tramite il quale far valere la mera ingiustizia della
sentenza impugnata e che non è consentito alla Corte di cassazione riesaminare
e valutare il merito della causa ovvero effettuare nuovi accertamenti o
apprezzamenti di fatto.
6. Il terzo motivo è
fondato.
La Corte di merito,
pur dando atto che la voce "incentivo venditori" faceva parte della
"retribuzione variabile", ha ritenuto che tale emolumento dovesse
essere incluso nella retribuzione globale di fatto da corrispondere al M.
atteso che dai documenti prodotti risultava la sua erogazione negli anni
precedenti il licenziamento, onde non v’era ragione per ritenere, "sulla
scorta dei criteri adottati dalla società per l'elaborazione del piano
incentivi", che anche negli anni successivi il M. non avrebbe raggiunto
gli obiettivi che giustificano la voce in questione.
Senonchè, deve in
contrario rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la
retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore in caso di licenziamento
dichiarato illegittimo ex art. 18 della legge n. 300/70, deve essere
commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad
eccezione di quei compensi solo eventuali e di cui non sia certa la percezione,
nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione
ed aventi normalmente carattere eventuale, occasionale o eccezionale (Cass, n.
10307/02; Cass. n. 2262/07; Cass. n. 19956/09).
La sentenza impugnata,
che ha respinto sul punto l'impugnazione proposta dalla T. sulla base della
mera presunzione che anche negli "anni successivi" il M. avrebbe
raggiunto gli obiettivi collegati al "piano incentivi", deve pertanto
essere cassata.
Non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa, in relazione a tale
motivo, nel merito, con la esclusione, dal risarcimento del danno, della voce
"incentivo venditori".
7. Avuto riguardo
all’esito finale della lite, vanno confermate le statuizioni sulle spese
adottate dai giudici merito, mentre vanno compensate tra le parti le spese del
presente giudizio.
Non sussistono i
presupposti di cui all’art, 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il
versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta i primi due
motivi dei ricorso ed accoglie il terzo. Cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che la voce
relativa allo "incentivo venditori" non rientra nella retribuzione
globale di fatto dovuta a M.F..
Compensa tra le parti
le spese del presente giudizio. Conferma le statuizioni sulle spese adottate
dai giudici di merito.
Ai sensi all’art. 13,
comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono i presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
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