In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto sproporzionata
la massima sanzione espulsiva in relazione alla condotta contestata ai
dipendenti, attesa la particolare tenuità del danno, trattandosi di beni di scarso
valore commerciale.
Corte di Cassazione –
Sentenza n.15058 del 17 luglio 2015
Svolgimento del
processo
Con sentenza
depositata il 28.3.12 la Corte d’appello di Genova rigettava il gravame della
C. Liguria Società X. contro la pronuncia con cui l’8.10.10 il Tribunale della
Spezia aveva dichiarato illegittimi perché sproporzionati i licenziamenti
disciplinari intimati da detta C. a G.C. D.D., M.F. S.L. e M.Z. con conseguente
ordine di reintegra nel posto di lavoro di detti dipendenti e con le
conseguenze economiche ex art. 18 Stat.
Gli addebiti
riguardavano l’appropriazione di beni aziendali, ossia di alcuni prodotti
alimentari del supermercato gestito dalla suddetta C. che i lavoratori avevano
consumato su luogo di lavoro.
Per la cassazione
della sentenza ricorre C. Liguria Società X. i affidandosi a quattro motivi.
G.C. D.D. M.F. S.L. e
M.Z. resistono con controricorso.
Le parti hanno
depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1- Con il primo motivo
il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e vizio
di motivazione nella parte in cui la gravata pronuncia ha ritenuto che i fatti
non siano tali da giustificare la massima sanzione espulsiva (il licenziamento
senza preavviso) considerata la tenuità del valore dei generi alimentari
consumati e la scarsa consapevolezza dei lavoratori di commettere un illecito:
obietta la ricorrente che tutti i lavoratori erano stati condannati in sede
penale per i medesimi fatti e che lo stesso contegno da loro tenuto dimostra la
consapevolezza della gravità dell’appropriazione; sotto il profilo oggettivo,
cioè quello relativo alla ritenuta tenuità del danno, la Corte territoriale non
ha considerato che l’impossessamento di beni aziendali dà luogo, secondo le
statistiche prodotte nel corso del giudizio, a danni ingenti, fenomeno assai
diffuso all’interno del supermercato della cooperativa ricorrente, al punto da
essere stato più volte segnalato dall’addetto alla sorveglianza V.
Analoghe censure
vengono, in sostanza, fatte valere con il secondo motivo sotto forma di
violazione e falsa applicazione dell’art. 2106 c.c. e di vizio di motivazione
sull’elemento intenzionale delle infrazioni, atteso che la stessa sentenza
impugnata da un lato ha svalutato l’elemento soggettivo delle condotte
considerata la disinvoltura, se non l’abitualità, delle appropriazioni,
dall’altro non ha considerato che proprio tale disinvoltura nel consumare
prodotti alimentari dimostra, invece, la gravità delle condotte medesime.
Con il terzo motivo il
ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e
degli artt. 161 e 179 CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa,
disposizioni contrattuali che prevedono il licenziamento per giusta causa in
caso di appropriazione sul luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi.
Con il quarto motivo
il ricorso si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 5
legge n. 604/66, 115 e 116 c.p.c., nonché di vizio di motivazione, per avere la
Corte territoriale trascurato che dall’istruttoria testimoniale è emerso, a
riprova della consapevolezza dell’illiceità delle condotte da parte dei
lavoratori, che essi hanno occultato la merce sottratta e adottato particolari
cautele per non essere scoperti; a tal fine il ricorso richiama varie
risultanze processuali.
2- I primi tre motivi
di ricorso — da esaminarsi congiuntamente perché connessi - non possono essere accolti.
Si premetta che il
perimetro del giudizio di questa Corte Suprema in tema di giusta causa o
giustificato motivo soggettivo di licenziamento è dato dall’interpretazione
delle norme cd. elastiche, ossia a variabile contenuto assiologico, che richiedono
all’interprete giudizi di valore su regole o criteri etici o di costume o
proprie di discipline e/o di ambiti anche extragiuridici.
Gli esempi,
nell’ordinamento, sono innumerevoli: oltre ai concetti di giusta causa o di
giustificato motivo si pensi a quelli di buona fede nelle trattative, interesse
del minore, concorrenza sleale, vincolo pertinenziale, carattere creativo
dell’opera dell’ingegno, importanza dell’inadempimento, danno ingiusto, stato
di bisogno etc.
Ora, nulla quaestio
circa l’astratta riconducibilità dell’appropriazione di beni aziendali al
concetto di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento di
cui agli artt. 2119 c.c. e 1 e 3 legge n. 604/66 e di cui alla contrattazione
collettiva applicata ai rapporti di lavoro in discorso.
Ma, proprio perché
quella di giusta causa o giustificato motivo è una nozione legale, la
previsione della contrattazione collettiva non vincola il giudice di merito.
Egli - anzi - ha il
dovere, in primo luogo, di controllare la rispondenza delle pattuizioni
collettive disciplinari al disposto dell’art. 2106 c.c. e rilevare la nullità
di quelle che prevedono come giusta causa o giustificato motivo di
licenziamento condotte per loro natura assoggettabili, ex art. 2106 c.c., solo
ad eventuali sanzioni conservative (il giudice non può - invece - fare
l’inverso, cioè estendere il catalogo delle giuste cause o dei giustificati
motivi di licenziamento oltre quanto stabilito dall’autonomia delle parti: cfr.
Cass. 22.2.13 n. 4546; Cass. 17.6.11 n. 13353; Cass. 29.9.95 n. 19053; Cass.
15.2.96 n. 1173).
Solo dopo che tale
verifica consenta di escludere la nullità delle clausole del contratto
collettivo in tema di comportamenti passibili di licenziamento e comunque
faccia ritenere che l’infrazione disciplinare sia astrattamente sussumibile
sotto la specie della giusta causa o del giustificato motivo di recesso, il
giudice deve poi apprezzare in concreto (e non in astratto) la gravità degli
addebiti, essendo pur sempre necessario che essi rivestano il carattere di
grave negazione dell’elemento essenziale della fiducia e che la condotta del
dipendente sia idonea a porre in dubbio la futura correttezza del suo
adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del prestatore
rispetto all’adempimento dei futuri obblighi lavorativi (cfr., ex aliis, Cass.
n. 2013/12; Cass. n. 2906/05; Cass. n. 16260/04; Cass. n. 5633/01).
In altre parole,
vertendosi in materia disciplinare, va sempre in concreto esaminata la gravità
dell’infrazione sotto il profilo oggettivo e soggettivo e sotto quello della
futura affidabilità del dipendente a rendere la prestazione dedotta in
contratto.
Si tratta di
valutazioni in punto di fatto (in quanto tali insindacabili in sede di
legittimità: cfr., ex aliis, Cass. n. 7948/11) che i giudici d’appello hanno
eseguito con motivazione immune da vizi logico-giuridici, giungendo alla
conclusione (condivisa da tutti i giudici di merito che nella precedente fase
cautelare e nel primo grado hanno conosciuto della presente controversia) che le
infrazioni addebitate agli odierni controricorrenti non siano di gravità tale,
riguardo sia all’elemento oggettivo che a quello soggettivo, da minare in modo
irrimediabile il rapporto fiduciario tra le parti.
In proposito la
gravata pronuncia ha accertato la particolare tenuità del danno, trattandosi di
beni di scarso valore commerciale (secondo quel che si legge in sentenza, un
succo di frutta, quattro merendine, una bevanda in bottiglia, due spremute di
frutta e una vaschetta di gelato, il tutto ripartito fra i cinque lavoratori) e
consumati sullo stesso luogo di lavoro senza ricorrere a loro occultamento o ad
altre precauzioni sintomatiche della consapevolezza dell’illiceità della
condotta.
Né nella motivazione
della gravata pronuncia si ravvisa la contraddizione denunciata in ricorso, che
risiederebbe nell’avere la Corte territoriale da un lato svalutato l’elemento
soggettivo delle condotte considerata la disinvoltura delle appropriazioni,
dall’altro omesso di considerare che proprio tale disinvoltura nel consumare
prodotti alimentari dimostrerebbe, invece, la gravità delle condotte medesime:
si tratta, infatti, solo di un diverso profilo sotto il quale le condotte
possono esaminarsi e che può teoricamente essere sintomatico tanto
dell’ingenuità di chi ritenga di non fare nulla di male nel consumare una
merendina, quanto di un abituale atteggiamento di noncuranza verso la
conservazione dei beni aziendali.
Ma, giova ribadire,
questo è il più classico degli apprezzamenti di merito, che risente delle particolari
connotazioni circostanziali e personali della vicenda sottoposta all’esame
dell’autorità giudiziaria.
Obietta la società
ricorrente che per tali fatti i controricorrenti sono stati condannati in sede
penale: ma il giudicato penale concerne solo l’accertamento dei fatti materiali
che costituiscono l’area comune dei due processi (quello civile e quello
penale), senza vincolare l’autonomo apprezzamento del giudice del lavoro in
termini di configurabilità della giusta causa o del giustificato motivo di
licenziamento, non potendosi automaticamente far discendere la sanzione di
natura privatistica da quella penalistica, trattandosi di illeciti e relative
sanzioni che hanno finalità e presupposti diversi.
Sostiene, ancora, la
ricorrente che l’impossessamento di beni aziendali determina, secondo le
statistiche prodotte nel corso del giudizio, danni ingenti per il supermercato:
ma si tratta, da un lato, d’un accertamento di merito precluso a questa Corte
e, dall’altro, di un dato statistico che, sebbene idoneo ad inquadrare il
fenomeno nelle sue linee generali, nulla dice circa le singole personali
responsabilità dei controricorrenti, che ovviamente non possono essere chiamati
a rispondere di impossessamenti dovuti a terzi (altri loro colleghi o clienti del
supermercato).
Da ultimo, non giova
alla ricorrente il richiamo - che si legge nella sua memoria ex art. 378 c.p.c.
- a Cass. n. 6219/14, perché anche in tale sentenza questa Corte Suprema ha
ribadito il principio che la valutazione sulla proporzionalità dell’addebito
rispetto alla sanzione irrogata è riservata al giudice di merito, valutazione
in quella occasione svolta senza vizi motivazionali.
Dunque, è ben
possibile che la maggiore o minore gravità di infrazioni astrattamente analoghe
vengano, legittimamente, giudicate in modo diverso dai giudici di merito,
trattandosi - in realtà - di apprezzamenti non comparabili fra loro perché
devono essere calati in irripetibili contesti lavorativi e personali.
3- Neppure il quarto
motivo di ricorso può essere accolto, in quanto sostanzialmente inteso a
sollecitare una generale rivisitazione del materiale probatorio mediante
accesso diretto agli atti per verificare l’esattezza della gravata pronuncia,
operazione non consentita in sede di legittimità.
4- In conclusione, il
ricorso è da rigettarsi.
Le spese del giudizio
di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e
condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità,
liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi
professionali, oltre accessori come per legge.
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