Articolo 1
1.
E’ approvato l’unito "Prontuario", che costituisce parte integrante
del presente decreto, concernente la disciplina dei rapporti tra enti e
volontari del servizio civile nazionale.
2.
Le disposizioni approvate con il presente decreto sostituiscono quelle
contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio
2009 recante " Approvazione del Prontuario concernente la disciplina dei
rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale;
Il
presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Allegato
Prontuario
concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile
nazionale
INDICE
1.
Impegni e responsabilità degli enti e dei volontari del servizio civile
nazionale
2.
Presentazione in servizio
3.
Assegnazione di volontari selezionati per altro progetto
4.
Sostituzione dei volontari a seguito di rinunce o interruzioni del servizio
5.
Altre ipotesi di cessazione dal servizio
6.
Temporanea modifica della sede di servizio
7.
Malattie ed infortuni
8.
Tutela della maternità
9.
Guida di automezzi
10.
Permessi
11.
Orario di servizio
12.
Termine del servizio: rilascio attestato
1. Impegni e
responsabilità degli enti e dei volontari del servizio civile nazionale
Il
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale (di seguito
"Dipartimento"), e l’ente presso il quale il volontario presta
servizio hanno affermato, con la sottoscrizione della Carta di impegno etico,
la comune consapevolezza di "partecipare all’attuazione di una legge che
ha come finalità il coinvolgimento delle giovani generazioni nella difesa della
Patria con mezzi non armati e nonviolenti, mediante servizi di utilità
sociale". Spetta ai volontari il diritto e il dovere alla formazione generale
e specifica, attraverso la quale maturare essi stessi questa consapevolezza di
rispondere, nella direzione già indicata dal servizio civile degli obiettori di
coscienza, all’obbligo costituzionale di difesa della Patria, declinato
attraverso gli altri precetti costituzionali di solidarietà, di rimozione delle
cause di disuguaglianza, di concorso al progresso della società. Agli stessi
spetta il diritto dovere alla formazione specifica attinente alla tipologia di
impegno previsto dai progetti nei quali sono inseriti. La stessa legge n. 64
del 2001, individua tra le finalità del servizio civile nazionale quella di
concorrere alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei
giovani. Con riferimento ai doveri degli enti connessi all’erogazione della
formazione generale e specifica ai volontari, gli stessi debbono essere assolti
nei termini e con le modalità prescritte dalle "Linee Guida per la
formazione generale dei giovani in servizio civile" e dalle circolari
applicative "Monitoraggio sulla formazione generale dei volontari in
servizio civile nazionale"del 19.07.2013 e del 14.01.2014.
Con
riferimento all’attività che concretamente i volontari sono chiamati a
svolgere, spetta loro il diritto alla piena e chiara informazione da parte
dell’ente; con la sottoscrizione della Carta di impegno etico, gli enti si sono
inoltre impegnati a stabilire le modalità di presenza dei volontari nell’ente,
a impiegarli esclusivamente per le finalità del progetto, garantendone il pieno
coinvolgimento nelle diverse fasi, e a predisporre momenti di confronto,
verifica e discussione.
In
questo stile di cooperazione, sorge il corrispondente dovere dei volontari di
"apprendere, farsi carico delle finalità del progetto, partecipare
responsabilmente alle attività dell’ente indicate nel progetto di servizio
civile nazionale, aprendosi con fiducia al confronto con le persone impegnate
nell’ente, esprimendo nel rapporto con gli altri e nel progetto il meglio delle
proprie energie, delle proprie capacità, della propria intelligenza,
disponibilità e sensibilità, valorizzando le proprie doti personali e il
patrimonio di competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a farlo crescere
e migliorarlo" (ancora dalla Carta di impegno etico).
2. Presentazione
in servizio
2.1.
Il volontario è tenuto a presentarsi presso l’ente di assegnazione, nel giorno
e nella sede stabiliti dal contratto di servizio civile che definisce il
trattamento economico e giuridico nonché le norme di comportamento alle quali
deve attenersi il volontario e le relative sanzioni.
Il
volontario riceve dall’Ente le credenziali (codice utenza e password) con le
quali si collega al sito del Dipartimento www.serviziocivile.it - area
riservata volontari - per scaricare il contratto di servizio civile nazionale e
per fruire dei servizi personalizzati ivi indicati.
2.2
Il responsabile del Servizio Civile Nazionale, o il responsabile locale
dell’ente accreditato, o il rappresentante legale dell’ente provvedono a porre
a disposizione, se richiesta, una postazione internet per permettere al
volontario l’accesso alla specifica area del sito internet al fine di scaricare
il contratto di servizio civile, di prendere visione e/o scaricare il contratto
di assicurazione stipulata dal Dipartimento in suo favore, copia del progetto
approvato, il modello relativo alla comunicazione del domicilio fiscale, il
modulo per l’apertura del conto corrente bancario o postale sul quale
accreditare le somme relative al compenso per la partecipazione al progetto, un
apposito documento contenente l’indicazione dell’orario di servizio e delle
persone di riferimento con le responsabilità dalle medesime ricoperte.
2.3.
Per ogni volontario che assume servizio deve essere predisposto un fascicolo
personale, da conservare in apposito archivio presso la sede centrale o locale
dell’Ente accreditato nella quale viene tenuta tutta la documentazione riferita
all’interessato con particolare riferimento a:
-
copia del progetto approvato;
-
permessi, malattie e/o infortuni, ivi compresa la documentazione sanitaria;
-
contratto di servizio civile controfirmato dal volontario riportante la data di
assunzione in servizio;
-
formazione svolta sia generale che specifica;
-
richieste avanzate dal volontario;
-
provvedimenti disciplinari;
-
ogni altra documentazione attinente al servizio svolto.
2.4.
In caso di mancata presentazione, il volontario è tenuto, lo stesso giorno
della data prevista per l’assunzione in servizio, a fornire all’ente, per le
valutazioni di propria competenza secondo quanto appresso indicato, le
giustificazioni in ordine alle cause che gli hanno impedito di presentarsi. La
mancata presentazione in servizio alla data stabilita, in assenza di
giustificazioni, equivale a rinuncia.
2.5.
La mancata presentazione per malattia debitamente certificata non è considerata
rinuncia; il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sulla
comunicazione del Dipartimento, ha diritto alla conservazione del posto in
graduatoria con l’avvertenza che i giorni di assenza per malattia saranno
decurtati dal numero complessivo dei quindici previsti per i dodici mesi di
servizio. Oltre i quindici giorni su indicati, la mancata presentazione
equivale a rinuncia. In tal caso, il volontario, fatto salvo il mantenimento
dei requisiti di ammissione al Servizio civile nazionale, può fare nuova
domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.
2.6.
La mancata presentazione in servizio fino ad un massimo di quindici giorni
oltre la data indicata sulla lettera di assegnazione può non essere considerata
rinuncia anche in presenza di altri gravi e particolari motivi che dovranno
essere tempestivamente comunicati dal volontario all’ente e da quest’ultimo
valutati. Il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sulla
comunicazione del Dipartimento e ha diritto alla conservazione del posto in
graduatoria. In tal caso i giorni di assenza saranno decurtati dai venti giorni
di permesso spettanti durante l’anno di servizio. L’eventuale prosecuzione
dell’assenza sarà considerata rinuncia.
3. Assegnazione
di volontari selezionati per altro progetto
3.1.
Qualora un ente non abbia coperto il numero dei posti previsti dal progetto
approvato può chiedere al Dipartimento l’assegnazione dei volontari idonei non
selezionati, presenti nella graduatoria di un altro progetto presentato dallo
stesso ente per il medesimo bando.
3.2.
Quanto sopra a condizione che l’ente richiedente acquisisca e trasmetta al
Dipartimento, per i provvedimenti di competenza, l’assenso dei volontari di cui
si chiede l’assegnazione, previa contestuale rinuncia dei medesimi alla
posizione ricoperta nella graduatoria del progetto nel quale risultano
esuberanti.
3.3.
Nella individuazione del volontario l’ente dovrà tener conto dei seguenti
criteri in ordine di priorità: posizione in graduatoria, area e settore di
impiego, contiguità territoriale delle sedi di attuazione del progetto.
4. Sostituzione
dei volontari a seguito di rinunce o interruzioni del servizio
4.1.
La sostituzione dei volontari selezionati nell’ambito dei progetti di servizio
civile nazionale a seguito di rinunce prima dell’avvio del progetto, ovvero a
seguito di interruzione del servizio o per malattia, non dovuta a causa di
servizio, superiore a trenta giorni (vedasi par.7.3) è consentita
esclusivamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio del progetto e
comunque entro il tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno nove mesi
di servizio civile. Pertanto, la durata del servizio civile dei volontari
subentranti è ridotta al periodo che intercorre dalla data di assunzione in
servizio da parte dell’ente fino al termine del progetto. L’eventuale ulteriore
permanenza non è riconosciuta come periodo di servizio civile prestato ai sensi
della legge n. 64 del 2001, né ai fini del trattamento economico, previdenziale
ed assicurativo.
4.2.
Al fine di consentire al Dipartimento di espletare le procedure necessarie per
assicurare i regolari subentri degli idonei in graduatoria, saranno prese in
considerazione esclusivamente le richieste di sostituzione che perverranno,
complete di tutta la documentazione, entro l’ottantesimo giorno dalla data di
inizio del progetto.
L’ente
dovrà formulare la richiesta di sostituzione provvedendo ad indicare il
nominativo del primo volontario idoneo non selezionato che segue nella
graduatoria, dopo averne acquisito la disponibilità. Nel caso di pluralità di
sedi del progetto approvato, le sostituzioni dovranno essere fatte in base alle
graduatorie riferite a ciascuna sede. Contestualmente l’ente dovrà far
pervenire a questo Dipartimento la documentazione indicata nel bando di
selezione (domanda del volontario di partecipazione alla selezione, fotocopia
di un documento di riconoscimento in corso di validità ).
In
presenza di rinunce o interruzioni del servizio civile da parte dei volontari,
gli enti non possono chiamare in servizio, pur nel rispetto della graduatoria,
i volontari idonei non selezionati che non siano in possesso del provvedimento
di avvio al servizio a firma del Capo del Dipartimento. Eventuali periodi di
servizio prestati dai volontari in argomento precedentemente alla data di avvio
al servizio prevista dal predetto provvedimento non sono riconosciuti come
periodi di servizio civile prestato.
4.3.
Le rinunce e le interruzioni (es. malattie oltre trenta giorni) devono comunque
essere segnalate nel termine massimo di cinque giorni al Dipartimento a mezzo
pec, sia al Servizio Assegnazione e gestione che al Servizio Amministrazione e
bilancio, in considerazione dei diretti riflessi sul trattamento economico dei
volontari. Per gli enti iscritti negli albi regionali e delle province autonome
la comunicazione da parte degli enti va estesa, per conoscenza, alle Regioni e
alle Province autonome di riferimento. L’ente di impiego è tenuto a comunicare
mensilmente al Dipartimento, tramite il sistema informatico Helios, tutte le
assenze dei volontari che comportano una decurtazione del compenso, comprese
quelle per maternità. Devono, altresì, essere comunicate le assenze per
infortunio che, si ricorda, non comportano decurtazione del compenso. Si fa
presente che ciascun ente deve validare mensilmente tutte le presenze in via
informatica digitando l’apposito tasto di conferma.
Il
Dipartimento si riserva di chiedere all’ente, mediante idonea azione di
rivalsa, il rimborso delle spese sostenute per il recupero di eventuali somme
indebitamente erogate al volontario a causa della ritardata segnalazione della
rinuncia o interruzione del servizio.
5. Altre ipotesi
di cessazione dal servizio
5.1.
Il venir meno, nel corso del servizio, di uno dei requisiti richiesti dalla
legge (ad eccezione di quello dell’età), comporta l’esclusione del volontario
dalla prosecuzione del progetto. Il servizio prestato non ha validità ai fini
dell’attribuzione dei benefici previsti dal progetto.
5.2.
In caso di revoca del progetto disposta dal Dipartimento, o dalle Regioni o
dalle Province Autonome, i volontari in servizio presso l’ente, in
considerazione delle legittime aspettative dei volontari in ordine allo
svolgimento del servizio civile, sono ricollocati dal Dipartimento, ove
possibile, per il tempo residuo presso altri enti dello stesso territorio
comunale o zone limitrofe nell’ambito di analoghi progetti inseriti in bandi contestualmente
pubblicati, avviati nello stesso arco temporale e che presentano carenze
nell’organico previsto degli assegnati per lo svolgimento del servizio, previa
acquisizione del consenso dei volontari stessi e degli enti individuati dal
Dipartimento. A tal fine il Dipartimento, in concomitanza con il provvedimento
sanzionatorio, può valutare la possibilità di predisporre un elenco di enti,
con le caratteristiche sopra menzionate, da consegnare ai volontari, qualora i
posti disponibili siano in numero sufficiente a garantire la prosecuzione del
servizio a tutti volontari da ricollocare. I medesimi, contattati gli enti, al
fine di valutare la possibilità di un loro idoneo reinserimento, segnalano
entro i successivi sette giorni la preferenza al Dipartimento, che predispone
il provvedimento di prosecuzione del servizio.
5.3
Per i volontari impegnati in progetti all’estero, in caso di situazioni di
rischio sanitario e/o politico che non consentono la permanenza nelle aree
interessate, il Dipartimento dispone il loro l’immediato rientro in Italia
presso la sede nella quale si sono presentati il primo giorno di servizio
ovvero presso una sede preventivamente individuata in accordo con l’ente di
riferimento, per un massimo di trenta giorni e, in accordo con lo stesso,
verifica la possibilità di disporre la continuazione del servizio per il tempo
residuo in analoghi progetti degli enti stessi, in corso di attuazione,
inseriti in bandi contestualmente pubblicati, avviati nello stesso arco
temporale e che presentano disponibilità di posti.
5.4.
Nel caso di impossibilità di inserire i volontari in altre strutture, qualora
abbiano svolto un periodo di servizio civile non superiore a 6 mesi, il
Dipartimento consente che i volontari, fatto salvo il mantenimento dei
requisiti di ammissione al servizio civile, possono presentare nuova domanda di
servizio civile in uno dei bandi successivi.
5.5
Nell’ipotesi di revoca del progetto il Dipartimento si rivale nei confronti
dell’ente, con le modalità indicate dalle leggi in materia di contabilità
generale dello Stato, per la restituzione delle somme corrisposte ai volontari
nel periodo intercorrente tra la cessazione dell’attività ed il nuovo avvio al
servizio, se ciò è possibile, o nel periodo intercorrente tra la cessazione
dell’attività e l’accertamento dell’impossibilità della collocazione, fino ad
un massimo di 60 giorni.
6. Temporanea
modifica della sede di servizio
6.1.
I volontari devono essere impiegati presso le sedi di attuazione cui sono stati
assegnati dal Dipartimento per tutta la durata del progetto secondo le modalità
indicate nel progetto. Non sono consentiti trasferimenti di volontari neppure
presso sedi dello stesso progetto.
6.2.
Qualora sia contemporaneamente previsto nel progetto approvato sia alla voce 8.
"descrizione del progetto e tipologia dell’intervento" che alla voce
15. "eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di
servizio" l’ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore
ai trenta giorni, previa tempestiva comunicazione al Dipartimento e alle
Regioni e Province Autonome nei cui albi gli enti sono iscritti, presso altre
località in Italia o all’estero, non coincidenti con la sede di attuazione del
progetto, al fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla
realizzazione del progetto medesimo ( es. soggiorni estivi, mostre itineranti,
eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto dal
progetto, ecc....). Non sono previsti in questo caso rimborsi a carico del
Dipartimento per le spese di viaggio.
6.3.
In occasione di emergenze di protezione civile - sia nella fase della calamità
che in quella post emergenziale - o di missioni umanitarie, l’ente può
impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni, previa
acquisizione in forma scritta del loro consenso ed autorizzazione del
Dipartimento, presso altre sedi dello stesso ente in Italia o all’estero, per
interventi organizzati dall’Ente stesso. L’ente garantisce il rimborso delle
spese di vitto e alloggio nonché delle spese di viaggio limitatamente
all’andata e ritorno. Resta a carico dell’ente la stipula di apposita
assicurazione per i rischi connessi alle attività svolte in altre sedi.
7. Malattie e
infortuni
7.1.
Il volontario, in caso di malattia o infortunio, ne darà tempestivamente
comunicazione alla sede dell’ente di assegnazione, facendo pervenire la
relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione
sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture della Azienda
sanitaria locale. Tale documentazione è conservata dall’ente nel fascicolo
personale del volontario. Per il volontario non è prevista la trasmissione
on-line dei certificati medici all’INPS in quanto non riveste la qualifica di
dipendente.
7.2.
Tutti i periodi di malattia, infortunio sono registrati nel fascicolo personale
del volontario nella quale è conservata la documentazione relativa.
7.3.
Spetta al volontario, durante i primi quindici giorni di malattia, l’assegno
mensile per l’intero importo. Per il periodo eccedente e per ulteriori quindici
giorni di malattia, l’importo economico è decurtato in proporzione ai giorni di
assenza. Superati questi ulteriori quindici giorni, il volontario è escluso
dalla prosecuzione del progetto. In tal caso, il volontario, sempre che il
servizio sia stato svolto per un periodo non superiore a sei mesi, fatto salvo
il mantenimento dei requisiti di ammissione al Sevizio Civile Nazionale, potrà
presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi. Nel
caso in cui l’esclusione per malattia avviene entro tre mesi dall’inizio del
progetto è possibile la sostituzione, nel rispetto della graduatoria, con
volontari idonei non selezionati.
7.4.
I giorni di malattia sono conteggiati senza soluzione di continuità. Se nel
periodo di malattia cadono giorni festivi o giorni di riposo previsti, questi
rientrano nel calcolo delle giornate di assenza, così come quelli che si
collocano tra due periodi di assenza per la stessa malattia fruiti senza
interruzione. I giorni festivi e i giorni di riposo previsti, iniziali e
terminali di un periodo di assenza per malattia non devono essere compresi nel
computo della sua durata.
7.5
L’ente comunica al Dipartimento - Servizio Amministrazione e bilancio e
Servizio Assegnazione e gestione - i periodi di malattia eccedenti i quindici
giorni, al fine di procedere alla decurtazione del compenso e, se del caso,
all’esclusione dal servizio.
7.6.
In caso di infortunio la denuncia del sinistro deve essere inviata a cura del
volontario, utilizzando la PEC qualora posseduta, al Dipartimento, entro trenta
giorni dal momento dell’infortunio, e comunque non oltre il quindicesimo giorno
dal momento dal quale il volontario ne abbia avuto la possibilità. Per quanto
concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, il
volontario dovrà attenersi a quanto indicato nel contratto di assicurazione,
consultabile sul sito web del Dipartimento. Il Volontario dovrà, in
particolare, allegare alla denuncia una specifica attestazione dell’ente di
impiego dalla quale risulti che al momento del sinistro era in servizio.
7.7.
L’ente invia al Dipartimento (Servizio Amministrazione e bilancio) e alla
Regione o Provincia Autonoma nel cui albo è iscritto una tempestiva e
dettagliata relazione contenente le informazioni relative alla dinamica
dell’incidente occorso al volontario nell’effettuazione del servizio, la
descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l’evento, il nesso di
causalità tra la condotta tenuta dal volontario e l’evento stesso, specificando
in particolare la riferibilità del fatto allo svolgimento del servizio.
7.8.
Per gli infortuni avvenuti durante l’orario di servizio, e per effetto delle
attività svolte nel servizio i giorni di assenza non vanno computati nel numero
dei giorni di malattia spettante nell’arco del servizio. In caso di assenza
dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attività svolte nel
servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo di servizio in cui la
prestazione debba essere effettuata, al volontario per il periodo di
svolgimento del servizio civile spetta l’intero compenso fino alla scadenza
della prognosi medica. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è
considerato prestato a tutti gli effetti.
7.9.
Per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 3, comma 12 bis,
del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal D.Lgs 112/2008) i
volontari in servizio civile sono equiparati ai lavoratori autonomi e ad essi
si applicano le disposizioni concernenti " impresa familiare e lavoro
autonomo" (art. 21 D.lgs. citato).
Secondo
quanto prevede l’art. 3 comma 12 bis sopra citato, il datore di lavoro - figura
che nel rapporto di servizio civile è incardinato nell’ente presso il quale si
realizza il progetto nel quale è impegnato il volontario - è tenuto a fornire
al volontario dettagliate informazioni sui rischi connessi all’attività
nell’ambito del progetto di servizio civile per il quale è stato selezionato.
A
tal fine gli enti, nel corso destinato alla formazione specifica, secondo
quanto indicato nelle Linee guida per la formazione generale dei giovani in
servizio civile nazionale approvate con Decreto del Capo del Dipartimento del
19 luglio 2013, devono obbligatoriamente prevedere un apposito modulo
concernente l’informativa sui rischi connessi all’impiego dei volontari e sulle
misure di prevenzione ed emergenza.
Contestualmente
il volontario è tenuto agli adempimenti indicati dall’art. 21 del D.Lgs. citato
e può avvalersi delle facoltà dallo stesso individuate. In base al contenuto di
detto articolo:
-
l’utilizzo di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al
titolo III;
-
la dotazioni di dispositivi di protezione individuale ed il loro utilizzo
conformemente alle disposizioni di cui al titolo III, sono a carico del
lavoratore autonomo e pertanto dei volontari.
Questi
ultimi, inoltre, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con
oneri a proprio carico, hanno facoltà di:
-
beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’art.
41, fermo restando gli obblighi previsti da norme speciali;
-
partecipare a corsi i formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le
previsioni di cui all’art. 37 fermo restando gli obblighi previsti da norme
speciali.
8. Tutela della
maternità
8.1.
Alle volontarie in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative
del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità, adottato con
il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, espressamente richiamato dal
decreto legislativo n. 77 del 2002. Ai sensi del predetto Testo Unico il
divieto di prestare servizio civile è di norma durante i due mesi precedenti ed
i tre mesi seguenti il parto (art. 16), in assenza di condizioni patologiche
che configurino situazioni di rischio per la salute della gestante e/o del
nascituro (art. 17).
8.2.
E’ altresì consentita la facoltà di astenersi dal servizio a partire dal mese
precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso
(art. 20).
8.3.
Prima dell’inizio del periodo di divieto di cui all’art. 16, lett. a), e
all’art. 20 le volontarie devono consegnare all’ente il certificato medico
indicante la data presunta del parto.
8.4.
L’astensione dal servizio, sia nel caso previsto dall’art. 17 che nel caso
previsto dall’art. 16 che in quello previsto dall’art. 20 (flessibilità del
congedo per maternità) dovrà a cura dell’ente essere resa nota al Dipartimento
(Servizio Amministrazione e bilancio), per gli adempimenti di propria
competenza. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa,
di cui pure il Dipartimento dovrà essere informato a cura dell’ente, è infatti
corrisposto l’assegno per il servizio civile ridotto di un terzo.
8.5.
Ai sensi dell’art. 17 lett. b), "condizioni di lavoro o ambientali
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino", la maternità
anticipata è consentita a partire da una data certa. A tal fine l’ente deve
corredare la richiesta con la seguente documentazione: dichiarazione della
struttura nella quale la volontaria è impegnata nella quale sono indicate le
mansioni svolte dalla volontaria con riferimento al progetto nel quale è
inserita; impossibilità di assegnare la volontaria ad altre mansioni;
certificato medico attestante l’incompatibilità delle attività con lo stato di
gravidanza e la data presunta del parto.
8.6.
In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, ai 3 mesi successivi
al parto previsti dal D.Lgs. citato, si aggiungono i giorni compresi tra la
data effettiva e quella presunta , per un totale di astensione complessiva di 5
mesi.
8.7.
Oltre quanto previsto dagli articoli sopra citati, cui fa espressamente
riferimento il decreto legislativo n. 77 del 2002, non sono contemplati
ulteriori benefici post partum, né l’applicazione della disciplina del
"congedo parentale" a favore delle volontarie. L’astensione dal
servizio per maternità non comporta la sostituzione della volontaria mediante
lo scorrimento della graduatoria.
9. Guida di
automezzi
9.1.
E’ consentito al volontario porsi alla guida di automezzi appartenenti o
comunque a disposizione dell’ente di assegnazione qualora previsto dal progetto
di servizio civile o per l’attuazione degli interventi in esso programmati. E’
consentito, inoltre, al volontario di porsi alla guida di veicoli sia di sua
proprietà che di terzi, in base ad una esplicita autorizzazione dell’ente,
quando le circostanze lo rendano necessario per lo svolgimento del servizio e
per l’attuazione degli interventi programmati dal progetto (in considerazione,
ad esempio, dell’ insufficienza dei mezzi dell’ente in considerazione del
numero dei volontari e degli interventi).
Resta
inteso che occorre:
-
da parte degli enti una precisa programmazione delle attività, degli orari e
dei percorsi che i volontari dovranno effettuare, la specifica individuazione
dell’automezzo utilizzato, l’assunzione dell’onere dei costi (relativi ad
esempio alla spesa per la benzina, per i parcheggi ecc...), la massima
attenzione che la guida avvenga negli orari previsti dalle attività
programmate;
-
da parte dei volontari la dichiarazione di accettazione di rendere disponibile
l’auto privata nel corso dello svolgimento del servizio con le modalità e nei
limiti concordati con l’ente.
9.2.
I rischi loro derivanti dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a
terzi, sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dal Dipartimento e
consegnata al volontario all’atto della presentazione in servizio. L’ente dovrà
stipulare una polizza aggiuntiva per rischi non coperti dall’assicurazione
stipulata dal Dipartimento o potrà innalzare i massimali previsti dalla citata
assicurazione.
10. Permessi
10.1.
Nell’arco dei dodici mesi di attuazione del progetto il volontario usufruisce
di un massimo di venti giorni di permesso retribuito per esigenze personali,
ivi compresi, gravi e giustificati motivi, quali a titolo esemplificativo gravi
necessità familiari, esami universitari e tesi di laurea, licenze matrimoniali.
10.2.
Il permesso consente al volontario di assentarsi dal servizio per un periodo
superiore alle 24 ore e non è frazionabile in permessi orari.
10.3.
I volontari possono altresì usufruire di ulteriori permessi straordinari, da
considerare come giorni di servizio prestato che non vanno decurtati dai venti
giorni di permesso spettanti nell’arco dei dodici mesi di servizio, al
verificarsi delle seguenti fattispecie:
-
donazione di sangue: 1 giorno per ciascuna donazione ( per un massimo di 4
donazioni nei dodici mesi se trattasi di ragazzi e per un massimo di 2
donazioni se trattasi di ragazze);
-
convocazione a comparire in udienza come testimone: 1 giorno;
-
emergenze di protezione civile e/o attività di formazione relative per i
volontari di protezione civile appartenenti a organizzazioni di cui al DPR
194/2001, iscritte nell’elenco centrale o negli elenchi territoriali : durata
dello svolgimento delle operazioni di emergenza e/o di formazione fino ad un
massimo di 30 giorni;
-
richiami per vigili del fuoco volontari: 20 giorni;
-
frequenza corso addestramento per allievi vigili del fuoco volontari :durata
del periodo del corso;
-
nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonché di
rappresentante di lista, in occasione delle consultazioni elettorali: durata
dello svolgimento delle operazioni elettorali;
-
esercizio del diritto di voto:
-
1 giorno per i volontari residenti da 50 a 500 Km di distanza dal luogo di
servizio;
-
2 giorni per i volontari residenti oltre 500 Km dal luogo di svolgimento del
servizio;
-
2 giorni se i volontari sono impegnati in progetti in Europa;
-
3 giorni se i volontari sono impegnati in progetti in paesi extra europei;
Nel
computo dei permessi per i due casi sopra citati (consultazioni elettorali ed
esercizio diritto di voto) non sono compresi i giorni di riposo settimanale
previsti dal progetto.
10.4.
Nel computo dei giorni di permesso non sono compresi i giorni festivi contigui
(la domenica o il sabato e la domenica a secondo dell’articolazione dell’orario
di servizio) ed eventuali festività infrasettimanali.
10.5.
I permessi vengono fruiti dal volontario, in accordo con l’ente, compatibilmente
con le esigenze del progetto di servizio e della formazione; di norma debbono
essere richiesti all’operatore locale di progetto della sede di attuazione del
progetto almeno quarantotto ore prima della data di inizio.
10.6.
Per i volontari impiegati in progetti di servizio civile in Italia non sono
previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi; per i volontari impiegati
in servizio civile all’estero, in aggiunta ai venti giorni spettanti, sono
concessi rispettivamente due e quattro giorni di viaggio, secondo che si tratti
di paesi Europei o extra Europei;
10.7.
Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.
10.8.
Non è stabilito un periodo minimo di servizio per poter fruire di permessi, né
un minimo di giorni di permesso per mese;
10.9.
La fruizione di giorni di permesso eccedenti i venti previsti deve essere
comunicata dall’ente al Dipartimento che adotta il provvedimento di esclusione
dal progetto.
11. Orario di
servizio
11.1
I progetti devono prevedere un orario di attività non inferiore alle trenta ore
settimanali, ovvero un monte ore annuo minimo di millequattrocento ore.
11.2.
Nel caso in cui il progetto abbia optato per la soluzione del monte ore annuo i
volontari dovranno essere impiegati in modo continuativo per almeno dodici ore
settimanali, da articolare su cinque o sei giorni a seconda di quanto previsto
per la realizzazione del progetto. I venti giorni di permesso non rientrano nel
computo del monte ore previsto dal progetto: al termine dei dodici mesi di
validità del progetto, il volontario dovrà avere effettivamente svolto almeno
millequattrocento ore di servizio ed aver usufruito dei venti giorni di
permesso.
11.3.
Nelle millequattrocento ore rientra anche il periodo di formazione.
11.4.
Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del termine del progetto,
né è possibile tenere in servizio i volontari oltre il periodo di dodici mesi.
11.5.
Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese
per i dodici mesi di durata del progetto, a partire dalla data di inizio. E’
quindi compito dell’ente che realizza il progetto organizzare gli orari di
servizio, sulla base di quanto sopra precisato.
11.6
L’ente deve mantenere per tutta la durata del progetto il numero di ore
settimanali ovvero l’orario di servizio riferito al monte ore annuo dallo
stesso previsto.
Sarà
cura dell’ente attivare le misure idonee affinché le attività programmate si
svolgano nell’arco temporale di riferimento, atteso che per i volontari non è
prevista l’applicazione della disciplina dello straordinario, né del recupero
di ore aggiuntive superiori a quelle giornaliere previste.
In
casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell’orario
dei volontari, atteso che sistematiche protrazioni non sono consentite, ove
tale prolungamento dovesse verificarsi, l’ente si attiverà per far
"recuperare" le ore in più entro il mese successivo, con l’avvertenza
che i giorni effettivi di servizio dei volontari non possono essere inferiori a
quelli indicati in sede progettuale.
Analogamente,
qualora in casi eccezionali dovessero essere effettuate ore in meno rispetto a
quelle giornaliere previste, l’ente si attiverà per far "svolgere" le
ore non prestate entro il mese successivo.
Eventuali
variazioni dell’orario sono comunicate al volontario con un preavviso di almeno
48 ore.
12. Termine del
servizio: rilascio attestato e certificazione
12.1.
Hanno diritto ad ottenere l’attestato da cui risulta l’effettuazione del
periodo di servizio svolto con l’indicazione dell’Ente e del progetto i
volontari che hanno effettuato 12 mesi di servizio ed i volontari assegnati
quali subentranti che hanno effettuato almeno 9 mesi di servizio.
12.2
L’attestato spetta, altresì, a coloro che hanno svolto un periodo di servizio
civile di almeno 6 mesi e lo stesso sia stato interrotto per documentati motivi
di salute o di forza maggiore per causa di servizio, secondo quanto previsto
dall’art. 13, comma 5 del D.Lgs 77/2002.
12.3
Coloro che non si trovano nelle condizioni indicate nei due punti precedenti
potranno richiedere al Dipartimento una certificazione relativa al periodo di
servizio civile prestato.
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