Ministero dello
Sviluppo Economico – Parere n.80367 del 29 maggio 2015
Con
messaggio di posta elettronica codesto Ufficio ha formulato allo scrivente un
quesito in ordine alla nomina del responsabile tecnico da parte delle imprese
esercenti l’attività di acconciatura, rappresentando in via preliminare che
esso concerne «una serie di attività presenti nel territorio Saronnese
autorizzate negli anni 90», per le quali a seguito di accertamenti risulterebbe
«non nominato alcun responsabile tecnico». Si chiede quindi a questa
Amministrazione di esprimere il proprio parere sulla questione se «anche i
titolari di ditte individuali, provvisti di qualifica di acconciatore,
[debbano] ottemperare alla nomina del responsabile tecnico», nonché su «quale
sia il corretto procedimento amministrativo, volto ad adeguare la suesposta
casistica».
Come
noto, la legge 17 agosto 2005, n. 174, ha integralmente riformato la previgente
normativa, introducendo la nuova disciplina per l’attività professionale di
acconciatore. Per quanto specificamente attiene al quesito posto, l’articolo 3
della legge dispone, al comma 5, che «per ogni sede dell’impresa dove viene
esercitata l’attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del
titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di
un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso
dell’abilitazione professionale», ulteriormente specificando al successivo
comma 5-bis (introdotto dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e
successivamente modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147), che
«il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento
dell’attività di acconciatore ed è iscritto nel repertorio delle notizie
economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della
segnalazione certificata di inizio di attività».
In
assenza di disposizioni che prevedano una specifica esenzione per i soggetti
che, alla data di entrata in vigore della legge, risultassero già esercenti
l’attività, e nella pacifica considerazione che essi risultano da tale data integralmente
soggetti alla nuova disciplina, non può che affermarsi l’esigenza, anche per le
imprese che abbiano iniziato la propria attività in epoca antecedente alla
riforma, di adeguarsi alle nuove prescrizioni normative.
Se
invero la legge di riforma non reca, nell’ambito delle norme transitorie di cui
all’articolo 6, alcuna norma volta ad indicare un termine entro il quale i
soggetti già esercenti dovessero procedere, per quanto di interesse rispetto al
quesito posto, alla nomina del responsabile tecnico per ciascuna delle sedi ove
è svolta l’attività di acconciatura, si deve tuttavia rimarcare come il lungo
lasso di tempo intercorso dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
richiamate in premessa non consenta di ritenere ulteriormente scusabile una
perdurante inadempienza eventualmente rilevata da codesti Uffici nel corso
degli accertamenti di competenza.
Con
riferimento allo specifico quesito formulato, che attiene i «titolari di ditte
individuali, provvisti di qualifica di acconciatore», si deve nondimeno
osservare quanto segue. La necessità di una esplicita designazione formale del
responsabile tecnico sussiste certamente, ad avviso dello scrivente,
nell’ipotesi di imprese individuali non artigiane, mentre nel caso di imprese
individuali artigiane che svolgano la propria attività in unica sede si ritiene
che essa debba intendersi esclusa dal quadro normativo complessivamente
vigente. Ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, infatti, è imprenditore
artigiano «colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di
titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti
gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in
misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo»,
il quale «nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare
preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve
essere in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali previsti dalle leggi
statali» (così l’articolo 2, commi 1 e 4). In tale fattispecie, in cui
l’impresa individuale artigiana non potrà quindi designare per l’unica sede di
attività un responsabile tecnico differente dal titolare, dovrà desumersi la
superfluità di una sua espressa designazione, alla luce della finalità,
comunque garantita, delle norme in esame e dell’assenza del sussistere di
ipotesi alternative. E’ pleonastico rilevare che l’eventuale successivo venir
meno dei requisiti di legge per la qualificazione dell’impresa come artigiana,
la sua trasformazione da impresa individuale in società, o l’avvio
dell’esercizio dell’attività anche in sedi secondarie, determinerà viceversa il
contestuale insorgere dell’obbligo di esplicita designazione di cui
all’articolo 3 della legge 174/2005.
Si
ritiene necessario specificare che, nel caso di imprese artigiane esercenti
l’attività professionale presso unica sede, il nominativo dell’imprenditore
artigiano titolare dell’attività medesima dovrà essere automaticamente
iscritto, in qualità di responsabile tecnico, presso il REA.
Ciò
premesso, nelle ipotesi in cui sussista l’obbligo della espressa designazione
del responsabile tecnico, ferma restando l’applicazione delle sanzioni
amministrative di cui all’articolo 5 della legge, come eventualmente
ulteriormente specificate da norme locali di attuazione, si deve concludere,
per quanto attiene alle richieste indicazioni della corretta procedura
amministrativa da seguirsi, nel senso che l’impresa dovrà, nel termine all’uopo
assegnato da codesto Ente, procedere alla nomina del responsabile tecnico
mediante presentazione dell’apposita comunicazione al SUAP.
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