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lunedì 8 giugno 2015

Attività di acconciatura: nomina del responsabile tecnico


Ministero dello Sviluppo Economico – Parere n.80367 del 29 maggio 2015

 

Con messaggio di posta elettronica codesto Ufficio ha formulato allo scrivente un quesito in ordine alla nomina del responsabile tecnico da parte delle imprese esercenti l’attività di acconciatura, rappresentando in via preliminare che esso concerne «una serie di attività presenti nel territorio Saronnese autorizzate negli anni 90», per le quali a seguito di accertamenti risulterebbe «non nominato alcun responsabile tecnico». Si chiede quindi a questa Amministrazione di esprimere il proprio parere sulla questione se «anche i titolari di ditte individuali, provvisti di qualifica di acconciatore, [debbano] ottemperare alla nomina del responsabile tecnico», nonché su «quale sia il corretto procedimento amministrativo, volto ad adeguare la suesposta casistica».

Come noto, la legge 17 agosto 2005, n. 174, ha integralmente riformato la previgente normativa, introducendo la nuova disciplina per l’attività professionale di acconciatore. Per quanto specificamente attiene al quesito posto, l’articolo 3 della legge dispone, al comma 5, che «per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale», ulteriormente specificando al successivo comma 5-bis (introdotto dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successivamente modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147), che «il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di acconciatore ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività».

In assenza di disposizioni che prevedano una specifica esenzione per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, risultassero già esercenti l’attività, e nella pacifica considerazione che essi risultano da tale data integralmente soggetti alla nuova disciplina, non può che affermarsi l’esigenza, anche per le imprese che abbiano iniziato la propria attività in epoca antecedente alla riforma, di adeguarsi alle nuove prescrizioni normative.

Se invero la legge di riforma non reca, nell’ambito delle norme transitorie di cui all’articolo 6, alcuna norma volta ad indicare un termine entro il quale i soggetti già esercenti dovessero procedere, per quanto di interesse rispetto al quesito posto, alla nomina del responsabile tecnico per ciascuna delle sedi ove è svolta l’attività di acconciatura, si deve tuttavia rimarcare come il lungo lasso di tempo intercorso dalla data di entrata in vigore delle disposizioni richiamate in premessa non consenta di ritenere ulteriormente scusabile una perdurante inadempienza eventualmente rilevata da codesti Uffici nel corso degli accertamenti di competenza.

Con riferimento allo specifico quesito formulato, che attiene i «titolari di ditte individuali, provvisti di qualifica di acconciatore», si deve nondimeno osservare quanto segue. La necessità di una esplicita designazione formale del responsabile tecnico sussiste certamente, ad avviso dello scrivente, nell’ipotesi di imprese individuali non artigiane, mentre nel caso di imprese individuali artigiane che svolgano la propria attività in unica sede si ritiene che essa debba intendersi esclusa dal quadro normativo complessivamente vigente. Ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, infatti, è imprenditore artigiano «colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo», il quale «nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali previsti dalle leggi statali» (così l’articolo 2, commi 1 e 4). In tale fattispecie, in cui l’impresa individuale artigiana non potrà quindi designare per l’unica sede di attività un responsabile tecnico differente dal titolare, dovrà desumersi la superfluità di una sua espressa designazione, alla luce della finalità, comunque garantita, delle norme in esame e dell’assenza del sussistere di ipotesi alternative. E’ pleonastico rilevare che l’eventuale successivo venir meno dei requisiti di legge per la qualificazione dell’impresa come artigiana, la sua trasformazione da impresa individuale in società, o l’avvio dell’esercizio dell’attività anche in sedi secondarie, determinerà viceversa il contestuale insorgere dell’obbligo di esplicita designazione di cui all’articolo 3 della legge 174/2005.

Si ritiene necessario specificare che, nel caso di imprese artigiane esercenti l’attività professionale presso unica sede, il nominativo dell’imprenditore artigiano titolare dell’attività medesima dovrà essere automaticamente iscritto, in qualità di responsabile tecnico, presso il REA.

Ciò premesso, nelle ipotesi in cui sussista l’obbligo della espressa designazione del responsabile tecnico, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 5 della legge, come eventualmente ulteriormente specificate da norme locali di attuazione, si deve concludere, per quanto attiene alle richieste indicazioni della corretta procedura amministrativa da seguirsi, nel senso che l’impresa dovrà, nel termine all’uopo assegnato da codesto Ente, procedere alla nomina del responsabile tecnico mediante presentazione dell’apposita comunicazione al SUAP.

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