Con
la circolare n.23/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate fornisce una breve guida sull’istituto
del ravvedimento operoso, radicalmente rinnovato dalla legge di stabilità
2015
(legge n. 190/2014), che può essere adesso utilizzato fino alla scadenza dei
termini previsti per l’accertamento. Grazie alle nuove regole, il Fisco punta a
ridurre le liti e a premiare i contribuenti più tempestivi nell’autocorrezione,
graduando le sanzioni in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.
Il documento di prassi illustra inoltre come individuare il momento a partire
dal quale vanno calcolati i termini per ravvedersi nei casi di omessi versamenti
e violazioni commesse con la dichiarazione.
Prima
si regolarizza, più si riducono le sanzioni – In seguito all’approvazione della
legge di stabilità 2015, a partire dal primo gennaio i contribuenti possono
regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse, secondo le
modalità previste dalla nuova versione dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, beneficiando
di una sostanziale riduzione delle sanzioni, graduata in proporzione alla tempestività
dell’autocorrezione.
Infatti,
con il nuovo ravvedimento, le sanzioni si riducono da un decimo a un quinto del
minimo.
Quando
è possibile regolarizzare – Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate,
il ravvedimento può adesso essere attivato a prescindere dalla circostanza che
la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente
abbia avuto formale conoscenza. Non possono ravvedersi, invece, i contribuenti
ai quali sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle
sanzioni o, in generale, di accertamento o che abbiano ricevuto comunicazioni
di irregolarità (articoli 36-bis DPR n. 600/1973 e 54-bis DPR n. 633/1972) o
l’esito del controllo formale (art. 36-ter DPR n. 600/1973).
Il
Fisco cambia verso a partire dal ravvedimento - In pratica, con il nuovo ravvedimento
le sanzioni possono ridursi fino a un decimo nei casi descritti nella tabella seguente.
TIPOLOGIA
|
TEMPISTICA
|
SANZIONE
RIDOTTA
|
Mancato
pagamento del
tributo
o di un acconto
|
Entro
il termine di trenta giorni dalla data della sua commissione
|
1/10 del
minimo
|
Regolarizzazione
di errori e omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione
o sul
pagamento
del tributo
|
Entro
il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della
dichiarazione,
oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni
dall'omissione o dall'errore
|
1/9 del minimo
|
Regolarizzazione
di errori e omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione
o sul
pagamento
del tributo
|
Entro
il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel
corso del quale è stata commessa la violazione,
oppure,
quando non è prevista
dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
|
1/8 del minimo
|
Regolarizzazione
di
errori
e omissioni,
anche
se incidenti sulla
determinazione
o sul
pagamento
del tributo
|
Entro
il termine per la presentazione della
dichiarazione
relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la
violazione oppure, quando
non
è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o
dall'errore
|
1/7 del minimo
|
Regolarizzazione
di
errori
e omissioni, anche incidenti sulla
determinazione
o sul
pagamento
del tributo
|
Oltre
il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno
successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione,
oppure, quando
non
è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o
dall'errore
|
1/6 del minimo
|
Regolarizzazione
degli
errori
e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione
o sul
pagamento
del tributo
|
Dopo
la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7
gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali,
scontrini
fiscali
o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione
dello scontrino fiscale)
|
1/5 del minimo
|
Omissione
della
presentazione
della
dichiarazione
|
Se
la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni
o,
nei
casi di omessa presentazione della
dichiarazione
periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene
presentata con ritardo non superiore a trenta giorni
|
1/10 del
minimo
|
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