Arriva
la risposta della Ragioneria generale dello Stato ad una nota del Consiglio
nazionale dei commercialisti sulla materia. Soddisfatto Longobardi.
L’attività
del revisore inattivo non può essere limitata, se non per disposizione di
legge. Agli inattivi possono quindi essere conferiti gli incarichi e i compiti
diversi dalla revisione legale. E’ la conclusione alla quale arriva la
Ragioneria generale dello Stato nella risposta fornita ad una nota del
Consiglio nazionale dei commercialisti del 30 aprile scorso, nella quale la
categoria sosteneva che i richiami normativi al revisore iscritto nel registro
della revisione legale debbano intendersi riferiti alla totalità degli
iscritti, a prescindere dalla status di revisore attivo o inattivo.
"E’
indubbio - scrive nella sua risposta ai commercialisti il Ragioniere generale
dello Stato - che nessuna disposizione vigente richiede al revisore, al di
fuori degli incarichi di revisione legale, l’iscrizione alla sezione degli
attivi. L’assenza nell’ordinamento di qualsiasi limite all’attività degli
inattivi e di riserve a favore degli attivi costituisce, pertanto, dato di
fatto del quale tener conto". La ragioneria generale dello Stato
sottolinea inoltre come "l’introduzione di limiti alle facoltà dei
revisori inattivi o di riserve a favore di quelli attivi, in assenza di precise
previsioni legislative, rischierebbe di assumere contorni illegittimi".
Per questi motivi la Ragioneria arriva ad affermare il principio secondo il
quale "l’Amministrazione non può limitare autoritativamente la sfera
soggettiva senza una corrispondente previsione di legge". Ragione per cui
"ai sensi delle disposizioni vigenti, al revisore inattivo possono essere
conferiti gli incarichi e i compiti diversi dalla revisione legale".
Ad
ogni modo, la Ragioneria invita enti o organi che conferiscono incarichi a
"esercitare tutta la prudenza necessaria nell’individuazione dei
revisori". Ciò sia perché "è noto che il registro è diffusamente
popolato, per ragioni storiche, da soggetti talvolta privi di adeguati
requisiti di studio e di professionalità", sia perché "il proliferare
delle disposizioni che interessano i revisori legali appare caratterizzato da
elementi di disorganicità".
Soddisfazione
per la posizione della Ragioneria generale dello Stato viene espressa dal
presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Gerardo Longobardi.
"La risposta fornitaci dalla Ragioneria - afferma - fa finalmente
chiarezza su una questione che aveva generato molta incertezza e accoglie in
pieno la lettura della norma da noi prospettata. Giudico anche molto
condivisibile il passaggio della nota nel quale la Ragioneria fa riferimento
alla presenza nel Registro di soggetti a volte privi degli adeguati requisiti
di studio e professionalità. E’ un tema vero, al quale i commercialisti
forniscono una risposta con le loro competenze. Tutte le attività riconducibili
alla sfera della revisione legale, sia quelle relative agli iscritti attivi che
a quelli inattivi, formano oggetto della nostra professione. Si pensi, a titolo
meramente esemplificativo e dunque non esaustivo, a quelle di componente del
collegio sindacale, attestatore dei piani di risanamento, attestatore di
effettività dei costi sostenuti, certificatore delle domande per accedere ad
agevolazioni fiscali. Siamo noi a fornire quelle garanzie di professionalità
sulle quali la Ragioneria invita giustamente a fare attenzione, anche in
considerazione del fatto che i nostri iscritti sono ormai da anni tenuti a
rispettare scrupolosamente gli obblighi di formazione permanente in questa
determinante attività della nostra professione".
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