Premessa
1)
Imprese operanti in concessione e a tariffa
2)
Contratti di somministrazione
3)
TFR e accantonamenti
4)
Accantonamenti pregressi
5)
Contratti a termine
6)
Credito d’imposta in assenza di personale
7)
Deduzione forfetaria imposte sui redditi
Premessa
La
legge 23 dicembre 2014, n. 190 [i.e. Legge di Stabilità per il 2015] ha
introdotto alcune significative modifiche alla disciplina del tributo
regionale, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 [decreto
IRAP].
I
commi da 20 a 24 dell’unico articolo 1 dispongono, rispettivamente:
1)
l’inserimento nell’articolo 11 del decreto IRAP del comma 4-octies), ai sensi
del quale, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014, si considerano deducibili, agli effetti dell’IRAP, le spese
sostenute in relazione al personale dipendente impiegato con contratto di
lavoro a tempo indeterminato dai soggetti che determinano il valore della
produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto IRAP;
2)
il riconoscimento - per i medesimi soggetti, che non impiegano lavoratori
dipendenti - di un credito d’imposta stabilito in misura pari al dieci per
cento [10%] dell’IRAP lorda. Per espressa previsione di legge, il credito in
esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall’anno di
presentazione della corrispondente dichiarazione. I termini di decorrenza della
previsione in esame sono analoghi a quelli previsti per la misura di cui al
punto precedente;
3)
l’abrogazione dell’articolo 2, commi 1 e 4, del decreto legge 24 aprile 2014,
n. 66, che stabiliva la riduzione delle aliquote IRAP, di cui all’articolo 16,
commi 1, 1- bis), lettere a), b), c) e all’articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2013. Gli effetti dell’abrogazione decorrono
dall’entrata in vigore della norma, divenuta pertanto inefficace ab origine.
Sono, tuttavia, salvaguardati i comportamenti di quanti hanno determinato
l’acconto relativo al periodo d’imposta 2014 secondo il criterio previsionale,
di cui all’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;
4)
la modifica dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, con l’inserimento della nuova deduzione, di cui all’articolo 11, comma
4-octies) del decreto IRAP tra quelle da scomputare nel calcolo dell’incidenza
del costo del lavoro sul valore della produzione netta, ai fini della
determinazione dell’IRAP deducibile dalle imposte sui redditi [i.e.
"deduzione analitica"]. Ciò in quanto la deducibilità integrale delle
spese per il personale impiegato a tempo indeterminato riduce l’incidenza del
costo del lavoro sul valore della produzione e con essa la quota di IRAP
ammessa in deduzione dalle imposte sui redditi [cfr., sul punto, circolare n.
8/E del 3 aprile 2013].
L’evoluzione
del quadro normativo appena descritto pone questioni interpretative sollevate
anche dai rappresentanti delle associazioni di categoria che hanno, in particolare,
formulato alcuni quesiti ai quali si forniscono le seguenti risposte.
1) Imprese
operanti in concessione e a tariffa
D.
L’articolo
11, comma 4-octies) del decreto IRAP riconosce la possibilità di dedurre la
differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente impiegato con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e le deduzioni IRAP spettanti ai
sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater. Si chiede di
conoscere quale sia l’ambito di applicazione della disposizione in esame con
particolare riferimento alle imprese che operano in "concessione" e a
"tariffa" escluse, per espressa previsione di legge, dalle deduzioni
sul cuneo fiscale.
R.
L’articolo
11, comma 4-octies, del decreto IRAP statuisce che "Fermo restando quanto
stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli
precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai
sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il
costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo
indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis)
4-bis.1 e 4-quater del presente articolo". Per effetto della disposizione
in esame sono ammesse in deduzione dalla base imponibile IRAP le spese per il
personale dipendente impiegato a tempo indeterminato, eccedenti l’ammontare di
alcune deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11 del decreto IRAP. Si
tratta, nello specifico, delle deduzioni concernenti il cuneo fiscale, i contratti
di formazione e lavoro e la R&S [articolo 11, comma 1, lettera a)], di
quelle riconosciute in favore delle imprese di autotrasporto merci [1-bis)] e
dei soggetti di minori dimensioni [4-bis.1)], nonché quelle per incremento
occupazionale [4-quater)]. La norma introduce, dunque, un criterio di
deducibilità "per differenza" tra il costo del lavoro complessivo
sostenuto in relazione ai rapporti di impiego a tempo indeterminato e le
deduzioni spettanti ai sensi del richiamato articolo 11. Sul punto, la relazione
tecnica ha precisato che, se la sommatoria delle deduzioni vigenti è inferiore
al costo del lavoro, spetta un’ulteriore deduzione fino a concorrenza
dell’intero importo dell’onere sostenuto.
Ne
deriva che quanto minori sono le deduzioni fruibili in applicazione
dell’articolo 11 tanto maggiore è il differenziale deducibile. La circostanza
che alcuni soggetti non beneficino di tutte le deduzioni richiamate dalla norma
non li esclude dall’applicazione del beneficio. Le public utilities, escluse ex
lege dalle misure sul cuneo fiscale possono, pertanto, beneficiare della
deducibilità integrale del costo sostenuto per i lavoratori impiegati a tempo
indeterminato ai sensi del comma 4- octies) in esame.
2) Contratti di
somministrazione
D.
La
deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies) del decreto legislativo n.
446/1997 si applica anche alle imprese utilizzatrici di personale oggetto di
contratti di somministrazione di forza lavoro purché assunti dalle società
interinali a tempo indeterminato? Più nello specifico, l’utilizzatore può
fruire della misura in esame nel caso in cui abbia stipulato un contratto
commerciale a tempo determinato con l’Agenzia per il lavoro? Qual è il
trattamento applicabile in ipotesi di distacco di personale?
R.
Il
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, regolamenta agli articoli da 20 a
28 il contratto di somministrazione di lavoro tra un soggetto - somministratore
- che fornisce personale ed un altro soggetto - utilizzatore, che ne fa
richiesta.
Il
contratto può essere concluso a termine ovvero a tempo indeterminato [c.d.
staff leasing] e vede, nello specifico, coinvolti tre soggetti: il
somministratore, l’utilizzatore e il lavoratore che presta il servizio.
Sussistono, pertanto, due rapporti contrattuali: il primo tra il
somministratore [datore di lavoro] e il lavoratore [dipendente] e il secondo,
di natura commerciale, tra il somministratore e l’utilizzatore. Ciò posto, si
ricorda che il nuovo comma 4-octies) dell’articolo 11 del decreto IRAP
riconosce la possibilità di dedurre il differenziale tra le spese relative al
personale dipendente impiegato a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti
ai sensi dell’articolo 11. L’agevolazione risulta, dunque, correlata alla
natura del rapporto di impiego tra il datore di lavoro e i propri dipendenti.
Pertanto, a prescindere dalle modalità di articolazione del contratto di
somministrazione [a termine/indeterminato], si ritiene che il beneficio spetti
a condizione che il rapporto contrattuale sottostante [tra datore di lavoro e
dipendente] sia a tempo indeterminato. Si precisa, infine, che il beneficio è
riconosciuto in capo all’utilizzatore per il periodo di effettivo impiego del
personale somministrato.
In
relazione al distacco di personale, si è dell’avviso che ai sensi della nuova
disciplina siano deducibili dalla base imponibile IRAP dell’impresa distaccante
i costi sostenuti in relazione al personale dipendente distaccato impiegato con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente rilevanza degli
importi spettanti, a titolo di rimborso, delle spese afferenti al medesimo
personale.
3) TFR e
accantonamenti
D.
Quali
sono le modalità applicative della disciplina, di cui al comma 4-octies)
dell’articolo 11 del decreto IRAP, in presenza di:
-
quote maturate di TFR a partire dal 2015 e rivalutazioni di quelle accantonate
negli esercizi precedenti (fino al 2014);
-
accantonamenti (i.e. fondi) per oneri futuri relativi al personale dipendente,
costituiti a partire dal 2015?
R.
Le
quote di TFR maturate a partire dall’esercizio 2015 [primo periodo di
applicazione della norma per i c.d. "solari"] - compresa la
rivalutazione di quelle accantonate fino a tutto il 2014 - rientrano a pieno titolo
nella determinazione delle spese per il personale dipendente deducibili ai
sensi della norma in esame, trattandosi di costi sostenuti a fronte di debiti
certi a carico del datore di lavoro.
Per
quanto concerne gli accantonamenti effettuati a partire dal 2015 per eventuali
oneri futuri connessi al rapporto di lavoro, si è del parere che gli stessi,
costituendo poste di natura estimativa indeducibili dall’IRAP, non rientrino
nel calcolo del costo del lavoro ammesso in deduzione. Come chiarito nella circolare
n. 12/E del 19 febbraio 2008 infatti, tali oneri assumeranno rilevanza al
verificarsi dell’evento che ha costituito il presupposto del relativo
stanziamento in bilancio in quanto afferenti a costi del lavoro deducibili
dalla base imponibile IRAP a partire dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2014.
Si
precisa infine che, stante il nuovo quadro normativo di riferimento, i suddetti
accantonamenti non concorrono alla determinazione dell’IRAP deducibile dalle
imposte sui redditi.
4)
Accantonamenti pregressi
D.
Si
chiede se i fondi stanziati in anni precedenti all’entrata in vigore della
norma in esame concorrano - all’atto del relativo utilizzo - a individuare il
costo del personale dipendente ammesso in deduzione.
R.
I
fondi relativi a oneri per il personale dipendente stanziati in bilancio in
esercizi antecedenti l’entrata in vigore della norma, che sulla base della
disciplina IRAP non hanno trovato riconoscimento fiscale in sede di
accantonamento, assumono rilievo - a partire dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2014 - nel caso in cui si realizzi l’evento che
ne ha determinato lo stanziamento in bilancio.
Tali
oneri rientrano, pertanto, nel calcolo del costo del personale deducibile ai sensi
del nuovo comma 4-octies) del decreto IRAP, ancorché non imputati a conto
economico in quanto portati a diretta riduzione degli accantonamenti operati.
Tenuto conto che i suddetti accantonamenti possono aver concorso alla
determinazione dell’IRAP deducibile dalle imposte sui redditi, sarà necessario
procedere a rideterminare l’eventuale IRAP dedotta negli esercizi precedenti
relativamente agli stessi. In particolare, l’imposta dedotta dovrà essere
recuperata mediante la rilevazione di un componente positivo di reddito ai
sensi dell’articolo 88 del TUIR nell’esercizio di sostenimento della spesa
afferente all’accantonamento a suo tempo operato. A tal fine, gli utilizzi
andranno prioritariamente attribuiti ai fondi accantonati prima dell’entrata in
vigore della nuova disciplina, che hanno generato IRAP deducibile, partendo da
quelli di data più remota.
Restano
ferme le deduzioni già operate e le istanze di rimborso già presentate.
5) Contratti a
termine
D.
E’
possibile considerare, ai fini dell’applicazione dell’articolo 11, comma
4-octies), del decreto legislativo n. 446 del 1997, anche i rapporti di lavoro
a "termine" in ragione del tipo di attività svolta [lavorazioni
stagionali] o di preclusioni legali/regolamentari [es. calciatori con contratto
di durata massima quinquennale]?
R.
Stante
la ratio della norma, finalizzata ad incentivare gli impieghi a tempo
indeterminato, si ritiene di dover escludere che rapporti di lavoro regolati a
tempo determinato in funzione del tipo di attività svolta ovvero della
normativa di settore diano diritto all’applicazione della nuova misura
concernente la deducibilità integrale delle spese per il personale impiegato a
tempo indeterminato. Si segnala, in proposito, che il comma 4-octies)
dell’articolo 11 del decreto IRAP, nella formulazione originaria, prevedeva
l’estensione della deducibilità integrale del costo del lavoro anche per ogni
lavoratore agricolo impiegato a tempo determinato con almeno 150 giornate
lavorative e con un contratto di durata triennale. La previsione - subordinata
alla preventiva autorizzazione della Commissione europea - è stata tuttavia
successivamente abrogata dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.
6) Credito
d’imposta in assenza di personale
D.
La
legge di Stabilità 2015 attribuisce ai contribuenti che "non si avvalgono
di lavoratori dipendenti" un credito di imposta pari al 10% dell’IRAP
lorda indicata in dichiarazione. Per usufruire del credito d’imposta, è
necessario che l’impresa o il professionista non abbiano dipendenti in ogni
giorno del periodo di imposta, oppure, in presenza di lavoratori subordinati
solo per una parte dell’anno, il credito spetta in misura ragguagliata ai
giorni di assenza di personale dipendente?
R.
L’articolo
1, comma 21, della legge di Stabilità 2015 subordina il riconoscimento del
credito d’imposta - stabilito in misura pari al 10% dell’IRAP lorda - alla
circostanza che i contribuenti non dispongano di lavoratori dipendenti. Stante
il tenore letterale della norma, si è del parere che il beneficio in esame
possa essere riconosciuto solo in favore dei soggetti che non si avvalgano - in
alcun modo - di personale dipendente, a prescindere dalla tipologia contrattuale
adottata [tempo determinato/indeterminato]. Si ritiene inoltre che, per effetto
della condizione posta dalla norma, non debba essere operato alcun ragguaglio
nel caso in cui il contribuente abbia avuto nel corso dell’anno - anche per un
periodo di tempo limitato - lavoratori alle proprie dipendenze.
7) Deduzione
forfetaria imposte sui redditi
D.
L’importo
dell’IRAP ammessa in deduzione in presenza di oneri finanziari indeducibili va
quantificato, dal 2015, al lordo oppure al netto del credito di imposta
introdotto dal comma 21 della legge di Stabilità 2015 per i contribuenti che
non si avvalgono di lavoratori dipendenti?
R.
La
circolare n. 16/E del 14 aprile 2009, di commento alla disciplina di cui
all’articolo 6, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
concernente la deducibilità dalle imposte sui redditi del dieci per cento [10%]
dell’IRAP forfetariamente riferita a interessi passivi e oneri assimilati
indeducibili, ha chiarito che l’imposta regionale rilevante per il calcolo
della deduzione spettante è quella versata nel periodo d’imposta a titolo di
saldo del periodo d’imposta precedente e di acconto di quello successivo, nei
limiti per quanto riguarda l’acconto dell’imposta effettivamente dovuta.
Per
quanto concerne il nuovo credito d’imposta, quantificato in misura pari al 10%
dell’IRAP lorda, il comma 21 della legge di Stabilità 2015, dispone che lo
stesso deve essere utilizzato "esclusivamente in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere
dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione".
La
compensazione "orizzontale" prevista dalla norma, mediante utilizzo
del credito anche per debiti diversi da quelli relativi al pagamento dell’IRAP,
fa sì che non vi sia una diretta correlazione tra il credito maturato e l’IRAP
dovuta in relazione a ciascun periodo d’imposta. Pertanto, la "deduzione
forfetaria" del 10% prevista ai fini IRES/IRPEF va calcolata sull’IRAP al
lordo del credito. Ciò anche nel caso in cui il contribuente decidesse di
utilizzare il credito maturato per compensare l’IRAP di periodo, trattandosi
comunque di imposta dovuta e versata previa compensazione con il credito
spettante.
Nessun commento:
Posta un commento