In
riscontro alla nota su richiamata, con cui codesto Ufficio ha chiesto alla
scrivente di comunicare quali provvedimenti si debbano adottare nei confronti
del datore di lavoro che dimostri di aver fatto ricorso, nell'adempimento degli
obblighi formativi di cui al d.lgs. n. 81/2008 ad organismi paritetici non in
possesso dei requisiti normativi, si rappresenta quanto segue.
L'art.
37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce l’obbligo, in capo al datore di
lavoro, di assicurare "che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza [...]".
Al
successivo comma 12, il legislatore ha previsto che la suddetta formazione
debba avvenire durante l'orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei
lavoratori, "in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti
nel settore e nel territorio in cui si svolge I’attività del datore di
lavoro".
Di
conseguenza, il datore di lavoro è tenuto a chiedere la collaborazione degli
organismi, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative, firmatarie del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall'azienda, in possesso dei
requisiti di legge appena richiamati, qualora sussistano contestualmente
entrambe le condizioni individuate ex art. 37, co. 12. d.lgs. n. 81/2008: che
l'organismo paritetico sia presente nel settore di riferimento (ad es.:
edilizia) e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro
(cfr. circ. n. 20/2011 e Accordo Stato Regioni del 25.07.2012).
Il
citato Accordo del 25/07/2012 ha specificato che tale
"collaborazione" non impone necessariamente al datore di lavoro di
effettuare la formazione con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di
mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività
formativa.
La
suddetta richiesta di collaborazione va trasmessa agli organismi paritetici,
così come definiti dall'art. 2. co. 1, lett. ee), del d.lgs. n. 81/2008 ovvero
"organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. richiedendo, tale formulazione letterale, che entrambe le parti
siano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Pertanto,
laddove in sede ispettiva si riscontri la carenza dei requisiti previsti dalla
citata norma in termini di rappresentatività sul piano nazionale per una o
entrambe le associazioni stipulanti, si deve disconoscere la sua qualità di
"Organismo paritetico".
Nel
settore dell'edilizia, la circolare n. 13/2012 individua le organizzazioni
sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Di conseguenza "solo gli organismi bilaterali costituiti a iniziativa di
una o più associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro
firmatarie di tali contratti possano definirsi "organismi paritetici '’ ai
sensi del citato art. 2 e quindi legittimati a svolgere l’attività di
formazione, in collaborazione con i datori di lavoro, così come previsto
dall'art. 37 del T. U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Pertanto,
eventuali altri enti bilaterali costituiti da organizzazioni sindacali e
datoriali non in possesso degli indicati requisiti normativi non possono definirsi
organismi paritetici ai sensi della previsione normativa del T. U. e,
conseguentemente, non possono svolgere I’attività di formazione dei lavoratori
e delle loro rappresentanze ai sensi della disposizione di cui al citato art.
37 del Testo Unico (cfr. circ. n. 13/2012).
E
pertanto fatto obbligo al datore di lavoro verificare il possesso dei
requisiti, previsti dal d.lgs. n. 81/2008, da parte dell'Organismo paritetico.
Fermo
restando quanto sopra ai fini della legittimazione all'attività formativa, è tuttavia
opportuno precisare che il legislatore non ha previsto alcuna sanzione per la
mancata osservanza del comma 12 dell'art. 37 cit.
Alcuni
Uffici, tuttavia, applicano all'ipotesi di formazione impartita dal datore di
lavoro senza la collaborazione di un organismo paritetico la sanzione per la
violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 ritenendo la formazione
"non sufficiente ed adeguata".
Tuttavia,
si ritiene che i termini di adeguatezza e sufficienza della formazione non
debbano tanto accertarsi in base all'attuazione e/o alle modalità del rapporto
collaborativo con gli organismi paritetici, ove presenti, quanto piuttosto in
relazione al rispetto di quanto previsto nell'accordo Stato-Regioni del 21
dicembre 2011.
Di
conseguenza, laddove un datore di lavoro eroghi una formazione senza la
collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato, anche per
i principi di legalità, tassatività e ragionevolezza, in base al combinato
disposto dei commi 1 e 12 del citato art. 37 d.lgs. n. 81/2008, ritenendo che
la formazione sia "non sufficiente ed adeguata".
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