Decreto
Direttoriale del 4 giugno 2015 - art. 13, comma 7, lett. b), della legge
n.152/2001, come modificato dall'art. 1, comma 10, lett. e), della legge n.
228/2012 (legge di stabilità 2013)
L'articolo
1, comma 10, lettera e), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013), ha modificato l'articolo 13, comma 7, lettera b), della legge
30 marzo 2001, n. 152, attribuendo rilievo prioritario, ai fini della
ripartizione del finanziamento da destinare agli Istituti di patronato, alla
qualità dei servizi prestati dai Patronati medesimi.
La
relativa verifica è effettuata, come disposto dalla norma novellata,
"attraverso una relazione annuale redatta dagli enti pubblici erogatori
delle prestazioni previdenziali e assicurative", con riferimento a
standards qualitativi fissati dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sentiti gli Istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché INPS
e INAIL.
I
suddetti standards qualitativi sono rilavati sulla base degli indicatori
individuati nelle tabelle allegate al decreto direttoriale 4 giugno 2015,
provvedimento con il quale è stata data attuazione al citato art.1, comma 10,
lett. e) della legge di stabilità per il 2013.
Gli
indicatori utilizzati sono suddivisi in tre aree di valutazione relative,
rispettivamente:
a)
all’attività svolta dal Patronato, presa in considerazione sotto il profilo
della qualità e dell'ampiezza della griglia dei servizi resi, in relazione alle
istanze presentate dagli assistiti nei confronti degli Enti previdenziali;
b)
al grado di soddisfazione del personale impiegato, con riferimento alla
tempestività nei pagamenti delle retribuzioni e nel versamento dei contributi
previdenziali, nonché alla stabilità dell'impiego e al livello di formazione
garantito;
c)
all’idoneità delle sedi utilizzate dai Patronati, tenendo conto della loro
permanenza nel tempo e della loro accessibilità al pubblico, nonché di
requisiti organizzativi che coinvolgono anche la corretta archiviazione delle
pratiche.
Relativamente
agli indicatori di cui alla lett. a), si precisa che le corrispondenti
informazioni saranno acquisite e gestite direttamente da INPS ed INAIL.
Le
modalità indicate alle lett. b) e c) sono da considerarsi ricomprese
nell'ambito dell'attività ispettiva esperita dalle Direzioni territoriali del
lavoro. In proposito pare opportuno fornire taluni chiarimenti circa
l'acquisizione dei relativi dati, che potrà essere effettuata contestualmente
alle verifiche ispettive. Le risultanze di tali verifiche sono trasmesse
all'INPS e all'INAlL per consentire ai medesimi Istituti la predisposizione
della relazione annuale prevista dal citato art. 13, co. 7 lett. b) dalla legge
n. 152/2001.
Sono
stati predisposti gli allegati MODELLI A e B per assicurare comportamenti
omogenei degli ispettori del lavoro nella rilevazione dei dati utili per
l'applicazione degli indicatori e per la loro successiva trasmissione a questa
Direzione generale. A tale riguardo si specifica che;
-
Il MODELLO A dovrà essere compilato dall'ispettore in sede di redazione dei
verbali nel corso di ogni singolo accesso presso ciascuna sede territoriale dei
Patronati barrando il riquadro "SI" o il riquadro "NO",
laddove sia verificato il rispetto o meno degli indicatori previsti, e di
seguito individuati, nonché specificando nel riquadro denominato
"OUTPUT" i dati numerici complessivi rilevati;
-
Il MODELLO B dovrà essere compilato dal Responsabile delle Direzioni
territoriali del lavoro in occasione della "relazione annuale riassuntiva
dell'attività e dell'organizzazione rilevata". Detta rilevazione dovrà
ricoprire, per ciascun Patronato, il livello provinciale,. In tale modello
dovranno essere, altresì, riportati i dati già inseriti nel MODELLO A.
INDICATORI
RELATIVI AL PERSONALE
1) Indicatore n.
5 - Tempestività nel pagamento delle retribuzioni
II
valore dell'indicatore è costituito dal rapporto tra il personale per il quale
sono state tempestivamente corrisposte le retribuzioni e il numero totale degli
operatori retribuiti. Al fine di consentire al Servizio Ispettivo la verifica
del puntuale pagamento delle retribuzioni dei dipendenti della sede
territoriale, i Patronati dovranno produrre documentazione certa (es. accredito
o bonifico bancario) da cui desumere l'avvenuto pagamento entro i termini
previsti dalla contrattazione collettiva di settore. Successivamente a tale
verifica, gli Ispettori dovranno contrassegnare nel MODELLO A
-
il riquadro "SI", se a tutti gli operatori della sede ispezionata
sono state corrisposte tempestivamente tutte le retribuzioni dovute nel l'anno
oggetto di verifica;
-
il riquadro "NO", se nell'anno di verifica, non è stata corrisposta
puntualmente anche solo una mensilità di retribuzione spettante agli operatori;
-
il riquadro "OUTPUT", nel quale dovrà essere indicato il numero dei
lavoratori della sede in favore dei quali sono state tempestivamente
corrisposte le retribuzioni ed il numero totale del personale retribuito della
sede medesima.
2) Indicatore
11. 6 - Tempestività nel pagamento dei contributi
Il
valore dell'indicatore è determinato dal rapporto fra il personale per il quale
sono stati tempestivamente versati i contributi e il totale del personale.
Per
dimostrare il corretto adempimento gli Ispettori accederanno alla banca dati
dell'INPS controllando la posizione contributiva di ogni singolo operatore
della sede ispezionata per l'anno oggetto di verifica.
Anche
in tal caso gli ispettori dovranno contrassegnare nel MODELLO A:
-
il riquadro "SI", se a tutti gli operatori della sede sono stati
versati tempestivamente i contributi previdenziali;
-
il riquadro "NO", se nell'anno di verifica, non è stata versata
puntualmente anche solo una mensilità di contribuzione in favore degli
operatori;
-
il riquadro "OUTPUT", nel quale dovrà essere indicato il numero di
operatori per i quali sono stati versati tempestivamente i contributi ed il
numero totale del personale retribuito della sede medesima.
3) indicatore n.
7 - Stabilità del personale
Il
valore dell'indicatore è ricavato dal l’applicazione della seguente formula:
1-(usciti nel generico anno t / organico al 31.12 dell’anno t-1).
In
merito occorre precisare che, nel calcolo dell'entità del numeratore, non dovrà
essere conteggiato il personale collocatosi in pensione, né, dovrà essere
considerato, onde evitare compensazioni, il personale neoassunto nell'anno t.
Per la determinazione del denominatore occorrerà fare riferimento al personale
in organico alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello oggetto di
verifica.
Anche
tale dato dovrà essere riportato nel MODELLO A
4) Indicatore n.
8 - Formazione del personale
Il
valore dell’indicatore è riferito alla mediana del numero di ore di formazione
effettuate dall‘Istituto di Patronato per operatore. Per consentirne la
determinazione, le sedi centrali dei Patronati dovranno fornire annualmente a
questa Direzione generale il dettaglio della programmazione relativa alle ore
di formazione previste per il personale. Di ogni evento formativo dovrà essere
informata la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.
Durante
l'accesso ispettivo dovranno essere acquisite ulteriori informazioni utili
sulla effettiva partecipazione del personale ai corsi di aggiornamento (es. produzione
dei fogli firma relativi alle giornate nelle quali l'operatore ha partecipato
al corso) e dovrà essere indicato, nel MODELLO A, il numero di operatori delle
sedi ispezionate che hanno partecipato a tali eventi formativi.
INDICATORI
RELATIVI ALLE SEDI
5) Indicatore n.
9 - Stabilità delle sedi
Il
valore dell'indicatore è espresso dalla seguente formula:
I-(sedi
chiuse nel generico anno t/sedi al 31.12 dell'anno t-1). Al numeratore dovranno
essere conteggiate esclusivamente le sedi chiuse nell’anno oggetto di verifica
senza possibilità di compensazione con eventuali nuove sedi aperte nello stesso
periodo considerato, ciò al fine di incentivare i patronati a non trasferire le
sedi nel territorio. Tali dati dovranno essere indicati nel solo MODELLO B da
compilare, a cura delle Direzioni territoriali competenti, nella relazione
annuale.
6) Indicatore n.
10 - Accessibilità delle sedi
Il
valore dell'indicatore è costituito dal rapporto tra il numero delle sedi che
rispettano i requisiti di accessibilità e il totale delle sedi. A tale
proposito, in fase di accesso ispettivo, occorrerà fare riferimento alla esistenza
dei requisiti di accessibilità previsti per gli edifici privati aperti al
pubblico dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n.236. La relativa
attestazione potrà essere prodotta, ai sensi dell’art. 25 del DPR n.380/01,
attraverso:
-
il certificato di agibilità;
-
la dimostrazione dell’avvenuto formarsi del silenzio assenso sull'istanza di
richiesta del certificato medesimo, ai sensi del comma 4 del sopra citato art.
25;
-
la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista
abilitato, con la quale si attesta l'agibilità dell'opera realizzata, con le
modalità previste dal successivo comma 5-bis.
Gli
Ispettori dovranno contrassegnare nel MODELLO A:
-
il riquadro "SI", se la sede è accessibile e non presenta barriere
architettoniche;
-
il riquadro "NO", se la sede non è accessibile e presenta barriere
architettoniche.
7) Indicatore n.
11 — Organizzazione delle sedi
Il
valore dell'indicatore è determinato dal rapporto tra punteggio organizzazione
totale accertato e punteggio organizzazione totale dichiarato. Gli Istituti di
patronato dovranno comunicare a questa Direzione, con la dichiarazione annuale
delle sedi regionali, provinciali e zonali presenti sul territorio, il
punteggio organizzazione dichiarato, distinto per sede.
Le
Direzioni territoriali competenti provvederanno ad indicare nel solo MODELLO B
i totali rispettivamente del punteggio organizzazione accertato e di quello
dichiarato per provincia.
8) Indicatore n.
12 - Tenuta degli archivi
Il
valore dell'indicatore è ricavato dal rapporto tra sedi caratterizzate da
adeguata tenuta degli archivi e totale sedi. L'ispettore dovrà verificare la
pronta reperibilità della documentazione relativa al l’organizzazione della
sede (contratto di locazione, lettere di assunzione del personale, ecc.) e
quella relativa all'attività (reperibilità delle pratiche).
In
ordine alla reperibilità delle pratiche relative all'attività si ritiene il
requisito non rispettato qualora non venga reperita una quantità in misura
superiore al 5% di tutte le pratiche dichiarate dalla sede di Patronato
ispezionata.
Gli
Ispettori dovranno contrassegnare nel MODELLO A:
-
il riquadro "SI", se è stata prodotta tutta la documentazione
necessaria all'ispezione;
-
il riquadro "NO", quando non è stata prodotta la documentazione
relativa all’organizzazione e/o non sono state esibite un numero di pratiche
relative all’attività in misura superiore al 5%.
Si
sottolinea infine come il Decreto direttoriale 4 giugno 2015, in considerazione
della sostanziale novità degli standards introdotti, preveda una prima fase
sperimentale di applicazione della durata di 12 mesi a decorrere dal 1° gennaio
2015, utile ai soli fini della verifica della congruità degli indicatori
stessi.
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