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lunedì 8 giugno 2015

Licenziamento illegittimo: la quantificazione dell’indennità risarcitoria

Nella sentenza n.11691 del 5 giugno 2015, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in tema di risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo, l'indennità risarcitoria di cui all'art.18 dello Statuto dei Lavoratori deve essere liquidata in riferimento alla retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore al tempo del licenziamento, comprendendo nel relativo parametro di computo non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento (con esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali), in quanto altrimenti verrebbero ad essere addossate al lavoratore le conseguenze negative di un illecito altrui.

A tal fine, l’inclusione in busta paga dell'indennità di mensa e dell'indennità di trasporto ne conferma il carattere convenzionale, in quanto direttamente collegate all’ordinaria prestazione lavorativa.

In simili casi, pertanto, anche i suddetti emolumenti rientrano nel computo del risarcimento.

Corte di Cassazione – Sentenza n.11691 del 5 giugno 2015

Svolgimento del processo

Con sentenza del 28 febbraio 2012 la Corte d'appello dell’Aquila ha rigettato l’impugnazione proposta dalla F.lli S. s.r.l., con sede in Pescara, contro la sentenza resa dal Tribunale di Chieti che aveva condannato l'appellante al pagamento in favore di C.S. delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, commisurato all’ultima retribuzione globale di fatto, in essa compresi oltre alla retribuzione base i compensi di carattere continuativo, come l'indennità di turno, di disagio e le altre indennità indicate dal lavoratore, e determinati da una consulenza tecnica d’ufficio.

Contro la sentenza la F.S. Srl propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi. C.S. non svolge attività difensiva.

2. - Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché per violazione e falsa applicazione dell’art, 18, legge 20/5/1970, n. 300. Il motivo è incentrato sull’asserita erroneità dell’inclusione, nel concetto di retribuzione ordinaria, di emolumenti, come l'indennità di turno, di galleria e di disagio, legati a particolari aggravi della qualità del lavoro prestato e non invece alle modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento.

3. - Con il secondo motivo censura la sentenza per omessa decisione su un punto decisivo della controversia, con violazione dell’art. 18 della legge n. 300/1970, per aver incluso l'indennità di mensa e di trasporto, quantificate in busta paga solo quale "benefit" per il lavoratore e non aventi natura retributiva, in quanto servizio sociale dell'azienda, predisposta nei confronti della generalità dei lavoratori sostenute direttamente dalla stessa.

4. - I motivi, che si affrontano congiuntamente in quanto involgenti la medesima questione, sono infondati alla luce dei principi pacificamente affermati da questa Corte secondo cui. in tema di risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo, l'indennità risarcitoria di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n.3 00, deve essere liquidata in riferimento alla retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore al tempo del licenziamento, comprendendo nel relativo parametro di computo non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento (con esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali), in quanto altrimenti verrebbero ad essere addossate al lavoratore le conseguenze negative di un illecito altrui (Cass., 16 settembre 2009, n. 19956; (Cass., 24 agosto 2006, n. 18441; in tal senso, v. anche Cass., 16 luglio 2002, n. 10307).

Sì è infatti osservato che la mancata prestazione di lavoro, derivante da atto del datore di lavoro inidoneo a risolvere il rapporto, determina una situazione di mora credendi, con correlativo diritto del lavoratore al risarcimento dei danni, che devono presumersi di entità almeno pari alla perdita del coacervo delle utilità che lo svolgimento della prestazione avrebbe comportato, vale a dire al coacervo degli emolumenti, non eventuali, occasionali o eccezionali, ma aventi normale e continuativa connessione con le modalità proprie della prestazione lavorativa, ancorché eccedenti la retribuzione base. Solo in questo modo si consegue il risultato di neutralizzare gli effetti del licenziamento illegittimo, mentre, ove fosse ipotizzabile per il lavoratore un trattamento economico minore di quello che avrebbe ottenuto se avesse continuato a svolgere le sue consuete prestazioni, si finirebbe per addossargli le conseguenze economiche negative di un illecito altrui.

La Corte territoriale ha ritenuto, con un accertamento tipicamente fattuale, che gli emolumenti considerati dal consulente tecnico d'ufficio avessero carattere ordinario, e non già eccezionale o occasionale. A tale accertamento la ricorrente oppone una sua diversa interpretazione, non idonea a contrastare in modo adeguato e sufficiente l'affermazione della Corte.

Deve peraltro rilevarsi che nello stesso ricorso la società afferma che tanto l'indennità di mensa quanto l'indennità di trasporto erano corrisposte al lavoratore a titolo di "benefit". A prescindere dal rilievo che tale questione non risulta esaminata dalla Corte di merito senza che la parte abbia provveduto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ad indicare in quale atto difensivo ed in che termini la questione è stata sottoposta al giudice nelle precedenti fasi di merito, deve rilevarsi che, in ogni caso, l'inclusione dei detti emolumenti in busta paga ne conferma il carattere convenzionale, siccome direttamente collegato all’ordinaria prestazione lavorativa. Ciò vale, per quanto riguarda l'indennità di mensa, ad escluderne la natura meramente assistenziale (come assegnatale dalla disposizione di cui al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 6, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1992, n. 359, e ad attribuirle natura retributiva: cfr. Cass. Sez. Un., 22 marzo 1993 n. 3888; Cass., 8 luglio 2008 n. 18707; Cass. 10 gennaio 2004, n. 215).

Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Nessun provvedimento deve adottarsi sulle spese del presente giudizio, in considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

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