A
tal fine, l’inclusione in busta paga dell'indennità di mensa e dell'indennità
di trasporto ne conferma il carattere convenzionale, in quanto direttamente collegate
all’ordinaria prestazione lavorativa.
In
simili casi, pertanto, anche i suddetti emolumenti rientrano nel computo del
risarcimento.
Corte di Cassazione – Sentenza n.11691 del 5 giugno
2015
Svolgimento del
processo
Con sentenza del
28 febbraio 2012 la Corte d'appello dell’Aquila ha rigettato l’impugnazione
proposta dalla F.lli S. s.r.l., con sede in Pescara, contro la sentenza resa
dal Tribunale di Chieti che aveva condannato l'appellante al pagamento in
favore di C.S. delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da
licenziamento illegittimo, commisurato all’ultima retribuzione globale di
fatto, in essa compresi oltre alla retribuzione base i compensi di carattere
continuativo, come l'indennità di turno, di disagio e le altre indennità
indicate dal lavoratore, e determinati da una consulenza tecnica d’ufficio.
Contro la
sentenza la F.S. Srl propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi.
C.S. non svolge attività difensiva.
2. - Con il
primo motivo la ricorrente censura la sentenza per omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché per
violazione e falsa applicazione dell’art, 18, legge 20/5/1970, n. 300. Il
motivo è incentrato sull’asserita erroneità dell’inclusione, nel concetto di
retribuzione ordinaria, di emolumenti, come l'indennità di turno, di galleria e
di disagio, legati a particolari aggravi della qualità del lavoro prestato e
non invece alle modalità della prestazione in atto al momento del
licenziamento.
3. - Con il
secondo motivo censura la sentenza per omessa decisione su un punto decisivo
della controversia, con violazione dell’art. 18 della legge n. 300/1970, per
aver incluso l'indennità di mensa e di trasporto, quantificate in busta paga
solo quale "benefit" per il lavoratore e non aventi natura
retributiva, in quanto servizio sociale dell'azienda, predisposta nei confronti
della generalità dei lavoratori sostenute direttamente dalla stessa.
4. - I motivi,
che si affrontano congiuntamente in quanto involgenti la medesima questione,
sono infondati alla luce dei principi pacificamente affermati da questa Corte
secondo cui. in tema di risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo,
l'indennità risarcitoria di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n.3 00,
deve essere liquidata in riferimento alla retribuzione globale di fatto
spettante al lavoratore al tempo del licenziamento, comprendendo nel relativo
parametro di computo non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso
di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della
prestazione in atto al momento del licenziamento (con esclusione, quindi, dei
soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali), in quanto altrimenti
verrebbero ad essere addossate al lavoratore le conseguenze negative di un
illecito altrui (Cass., 16 settembre 2009, n. 19956; (Cass., 24 agosto 2006, n.
18441; in tal senso, v. anche Cass., 16 luglio 2002, n. 10307).
Sì è infatti
osservato che la mancata prestazione di lavoro, derivante da atto del datore di
lavoro inidoneo a risolvere il rapporto, determina una situazione di mora
credendi, con correlativo diritto del lavoratore al risarcimento dei danni, che
devono presumersi di entità almeno pari alla perdita del coacervo delle utilità
che lo svolgimento della prestazione avrebbe comportato, vale a dire al
coacervo degli emolumenti, non eventuali, occasionali o eccezionali, ma aventi
normale e continuativa connessione con le modalità proprie della prestazione
lavorativa, ancorché eccedenti la retribuzione base. Solo in questo modo si
consegue il risultato di neutralizzare gli effetti del licenziamento
illegittimo, mentre, ove fosse ipotizzabile per il lavoratore un trattamento
economico minore di quello che avrebbe ottenuto se avesse continuato a svolgere
le sue consuete prestazioni, si finirebbe per addossargli le conseguenze
economiche negative di un illecito altrui.
La Corte
territoriale ha ritenuto, con un accertamento tipicamente fattuale, che gli
emolumenti considerati dal consulente tecnico d'ufficio avessero carattere
ordinario, e non già eccezionale o occasionale. A tale accertamento la
ricorrente oppone una sua diversa interpretazione, non idonea a contrastare in
modo adeguato e sufficiente l'affermazione della Corte.
Deve peraltro
rilevarsi che nello stesso ricorso la società afferma che tanto l'indennità di
mensa quanto l'indennità di trasporto erano corrisposte al lavoratore a titolo
di "benefit". A prescindere dal rilievo che tale questione non
risulta esaminata dalla Corte di merito senza che la parte abbia provveduto, in
ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ad
indicare in quale atto difensivo ed in che termini la questione è stata
sottoposta al giudice nelle precedenti fasi di merito, deve rilevarsi che, in
ogni caso, l'inclusione dei detti emolumenti in busta paga ne conferma il
carattere convenzionale, siccome direttamente collegato all’ordinaria
prestazione lavorativa. Ciò vale, per quanto riguarda l'indennità di mensa, ad
escluderne la natura meramente assistenziale (come assegnatale dalla
disposizione di cui al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 6, convertito con
modificazioni nella L. 8 agosto 1992, n. 359, e ad attribuirle natura
retributiva: cfr. Cass. Sez. Un., 22 marzo 1993 n. 3888; Cass., 8 luglio 2008
n. 18707; Cass. 10 gennaio 2004, n. 215).
Il ricorso
pertanto deve essere rigettato. Nessun provvedimento deve adottarsi sulle spese
del presente giudizio, in considerazione del mancato svolgimento di attività
difensiva da parte dell'intimato.
P.Q.M.
Rigetta il
ricorso; nulla sulle spese.
Nessun commento:
Posta un commento