L’articolo
4, del D.L. n. 34/2014 (conv. da L. n. 78/2014), recante "semplificazioni
in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva", ha introdotto
una profonda modifica della disciplina in materia di DURC.
Trattasi
di un intervento principalmente volto ad una semplificazione dell’attuale
sistema degli adempimenti richiesti alle pubbliche amministrazioni e alle
imprese per l’acquisizione del Documento, attraverso la verifica "con
modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale [del]la regolarità
contributiva nei confronti dell’lNPS, dell'INAlL e, per le imprese tenute ad
applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse
edili".
Il
Legislatore ha demandato la definizione e l’efficacia della nuova disciplina ad
un decreto interministeriale, chiamato a fissare i requisiti di regolarità, i
contenuti e le modalità della verifica, sulla base dei criteri di cui al comma
2 del medesimo articolo 4.
Il
decreto in questione, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze e il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione - è stato pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
Con
la presente circolare si illustra la nuova disciplina contenuta nel decreto
interministeriale che, ai sensi del comma 5 dell'art. 10, sarà efficace decorsi
30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta e si forniscono al contempo i primi
chiarimenti di carattere interpretativo necessari ad una sua corretta applicazione.
Resta
demandata agli Istituti e alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse
Edili (CNCE) l’illustrazione delle modalità più strettamente operative per la
richiesta del nuovo certificato di regolarità contributiva.
Art. 1 (Soggetti
abilitati alla verifica di regolarità contributiva)
Ai
sensi dell’art. 1 del D.M. sono abilitati ad effettuare la verifica di
regolarità contributiva:
a)
i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010;
trattasi in particolare di "amministrazioni aggiudicatrici, organismi di
diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti
aggiudicatori e stazioni appallanti
b)
gli Organismi di attestazione SOA;
c)
le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, comma 9,
del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di verifica di idoneità tecnico professionale
delle imprese affidatane, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
d)
le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di
pubblici servizi che agiscono ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
e)
l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione
contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo,
chiunque vi abbia interesse;
f)
le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto
titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai
sensi dell’art. 9 del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009) e dell’art. 37,
comma 7 bis, del D.L. n. 66/2014 (conv. da L. n. 89/2014).
In
relazione alle ipotesi di cui alle lett. e) e f) la possibilità di effettuare
la verifica da parte di un soggetto diverso dall’impresa - lavoratore autonomo
o soggetto titolare del credito - è subordinata alla sussistenza di un apposito
atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e
che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà, comunque,
la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità.
Si
precisa che in una prima fase di applicazione della nuova disciplina, i
soggetti delegati di cui alle lett. e) e f) resteranno comunque esclusi dalla
possibilità di avviare la verifica della regolarità contributiva in attesa
delle necessarie implementazioni informatiche.
Resta
invece ferma la possibilità di effettuare la verifica di regolarità da parte
dei soggetti delegati ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979, già abilitati
per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e
previdenziale.
Art. 2 (Verifica
di regolarità contributiva)
I
soggetti abilitati indicati all’art. 1 possono verificare in tempo reale, con
le modalità che saranno di seguito illustrate, la regolarità contributiva nei
confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese classificate o classificabili
ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività
dell’edilizia, delle Casse edili. Così come previsto dall’art. 2, comma 1 lett.
h), del D.Lgs. n. 276/2003 ed esplicitato dal previgente D.M. 24 ottobre 2007,
le Casse edili competenti ad attestare la regolarità contributiva sono
esclusivamente quelle costituite "da una o più associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che
siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale", riconosciute come tali dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
La
verifica è effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori
autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC ai sensi della vigente
normativa e l’esito della stessa - fatte salve le esclusioni indicate dall’art.
9 del D.M. e di cui si dirà - sostituisce ad ogni effetto il DURC già previsto:
a)
per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e
vantaggi economici, di qualunque genere, compresi i benefici e le sovvenzioni
comunitarie per la realizzazione di investimenti di cui all’art. 1, comma 553,
della L. n. 266/2005;
b)
nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e
nei lavori privati dell’edilizia;
c)
per il rilascio dell’attestazione SOA.
Art. 3
(Requisiti di regolarità)
Così
come esplicitamente previsto dallo stesso art. 4 del D.L. n. 34/2014, la
verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti
dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa - cioè tutti i soggetti
tenuti all’iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all’art. 2,
comma 26, della L. n. 335/1995 - che operano nell’impresa stessa, nonché i
pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del
secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione
che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce
retributive.
Con
riguardo agli obblighi contributivi in questione, si specifica che la verifica
della regolarità contributiva dell’impresa si riferisce agli adempimenti cui la
stessa è tenuta avuto riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro
subordinato ed autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti
all’iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,
della L. n. 335/1995.
La
verifica di regolarità contributiva nei confronti dei lavoratori autonomi
iscritti alle gestioni amministrate dall’INPS per i quali l’obbligo
contributivo viene assolto in proprio, dovrà essere effettuata indicando il
codice fiscale di ciascuno dei lavoratori autonomi che operano nell’impresa ove
lo stesso risulti non coincidere con quello dell’impresa da verificare.
Laddove
il codice fiscale indicato ai fini della verifica non sia presente negli
archivi degli Istituti, l’esito automatizzato darà l’informazione che per
l’impresa ovvero per il lavoratore autonomo non risulta alcuna iscrizione,
senza fornire alcun esito di regolarità.
Nell’ipotesi
di sospensione/cessazione della posizione contributiva in precedenza attivata
presso uno degli Enti tenuti ad effettuare la verifica, la risultanza
dell’interrogazione restituirà l'informazione sulla regolarità avuto riguardo
alla data fino alla quale l’impresa/il lavoratore autonomo ha operato.
In
ordine all’arco temporale della verifica rispetto al momento della richiesta si
precisa quanto segue. Laddove, a seguito dell’invito a regolarizzare
disciplinato dal successivo art. 4, la denuncia non sia presentata
dall’impresa, sia stata presentata con importo pari a zero, ovvéro non contenga
gli elementi necessari, la verifica attesterà un esito di irregolarità
riportando l’informazione dell’omissione con l’indicazione di un importo pari a
zero.
Analogamente,
la verifica attesterà un esito di irregolarità con riguardo alla denuncia
trasmessa che, tuttavia, alla stessa data presenti incongruenze che non
risultano risolte da parte del denunciante.
Nelle
predette fattispecie, infatti, nei termini di definizione della verifica, gli
Istituti e le Casse edili non sono stati posti nella condizione di procedere
alla corretta quantificazione dell’irregolarità, stante il comportamento
omissivo dell’impresa.
Atteso
che la verifica di regolarità deve operare con riguardo ai pagamenti scaduti
sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello della verifica
stessa, per le imprese di più recente costituzione, l’interrogazione fornirà
l’indicazione della data di decorrenza dell’iscrizione senza alcuna
attestazione di regolarità.
La
regolarità sussiste comunque in caso di:
a)
rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli
Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei
rispettivi regolamenti;
b)
sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
c)
crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato
verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni
emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi
Enti;
d)
crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino
alla decisione che respinge il ricorso;
e)
crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al
passaggio in giudicato della sentenza, salva l’ipotesi di cui all’art. 24,
comma 3, del D.Lgs. n. 46/1999 il quale stabilisce, in materia di iscrizione a
ruolo dei crediti degli Enti previdenziali, che "se l’accertamento
effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria,
l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del
giudice;
f)
crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia
stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di
addebito a seguito di ricorso giudiziario.
La
regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le
somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto ed a ciascuna
Cassa edile. In tal caso il D.M. stabilisce che non si considera grave lo
scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna
Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore
ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.
Si
precisa che l’importo di € 150,00 deve intendersi "cristallizzato" al
momento dell’effettuazione della verifica automatizzata con riguardo all'esito
di regolarità contributiva definito per ogni singola Gestione nella quale
l’omissione fino alla predetta misura è stata rilevata.
Art. 4 (Assenza
di regolarità)
Qualora
non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale - e fatte
salve le ipotesi di esclusione indicate all’art. 9 del D.M. - l’INPS, l’INAIL e
le Casse edili trasmettono tramite PEC, all’interessato o al soggetto da esso
delegato ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979 l’invito a regolarizzare con
indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli
Enti tenuti al controllo. Con tale previsione si è inteso definire le diverse
competenze in ordine ai soggetti che, ai sensi dell’art. 1 del D.M., sono
abilitati ad effettuare la verifica rispetto a quelli che, al contrario, sono
abilitati a gestire il processo di regolarizzazione. Infatti l’invito a
regolarizzare dovrà essere trasmesso esclusivamente o al soggetto interessato
dalla verifica di regolarità o ad un soggetto delegato ai sensi dell’art. 1
della L. n. 12/1979 e quindi abilitato per legge allo svolgimento degli
adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale per conto del datore di
lavoro.
L’interessato,
avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la
propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica
dell’invito alla regolarizzazione. Tuttavia gli Istituti non potranno
dichiarare l’irregolarità qualora la regolarizzazione avvenga comunque prima
della definizione dell’esito della verifica che altrimenti attesterebbe una
situazione - il mancato versamento di somme dovute - non corrispondente alla
realtà. Conseguentemente, il rilascio del DURC terrà conto dell’intervenuta
regolarizzazione che in ogni caso dovrà avvenire prima del trentesimo giorno
dalla data della prima richiesta.
Si
evidenzia che il procedimento di regolarizzazione che consegue al mancato esito
di regolarità in tempo reale ha efficacia per tutte le interrogazioni
effettuate durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per tutte quelle
eseguite fino alla definizione della prima richiesta da cui ha avuto origine
l’invito stesso. La regolarizzazione determinerà la formazione del Documento di
cui all’art. 7 del D.M. che sarà reso disponibile dal sistema presso il quale
l’interrogazione è stata effettuata in formato "pdf". Tale Documento,
ai sensi del già citato art. 2, comma 2, del D.M., sostituisce ad ogni effetto
il precedente DURC e sarà utilizzabile, oltre che nel procedimento per cui è
stato richiesto, in ogni altro ambito in cui sia prevista l’acquisizione della
verifica di regolarità, ai sensi della vigente normativa e di quanto stabilito
dal precedente art. 2 del D.M., nel limite della sua validità fissata in 120
giorni dall’art. 4, comma 1, del D.L. n. 34/2014. Tale norma infatti ha
espressamente stabilito che la risultanza dell’interrogazione sostituisce ad
ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque
previsto.
La
lettura coordinata degli articoli 2, 4 e 7 del D.M. con l’art. 4, comma 1, del
D.L. n. 34/2014, nella logica di semplificazione che ha guidato l’intervento
del Legislatore, sancisce pertanto l’unicità del DURC.
Al
riguardo appare opportuno evidenziare che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del
D.M. il Documento di cui all’articolo 7 soddisfa il possesso del requisito
indicato all’articolo 38, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n.
163/2006 e assolve all’obbligo della presentazione della dichiarazione
sostitutiva di cui agli articoli 44-bis e 46, comma 1, lettera p) del D.P.R. n.
445/2000 ovunque prevista. Al momento nulla è mutato in merito alla
presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte degli operatori
economici e delle imprese concorrenti in sede di partecipazione alla gara, come
chiarito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione con nota prot. n. 62304 del 19
maggio 2015.
Le
amministrazioni aggiudicatrici attiveranno la verifica delle dichiarazioni
sostitutive con le stesse modalità di cui all’articolo 6. Pertanto la medesima
non potrà essere richiesta con riferimento alla specifica data nella quale è
stata resa. Ciò stante l’obbligo generale di invito alla regolarizzazione
previsto dall’articolo 4 del D.M., anche ai fini di qualificare come
"definitivamente accertate" le violazioni gravi alle norme in materia
di contributi previdenziali ai sensi dell’art. 38, comma 1 lettera i), del
D.Lgs. n. 163/2006.
Ove
per il codice fiscale interessato alla verifica risulti già prodotto il
Documento di cui al successivo articolo 7 ancora in corso di validità, lo
stesso verrà reso disponibile dal sistema alla amministrazione richiedente per
le finalità previste dalla normativa sopra richiamata.
In
tutti i casi in cui l’interrogazione non fornisca l’esito di regolarità, dovrà
essere avviato il procedimento di regolarizzazione con l’emissione dell’invito
a regolarizzare secondo le indicazioni sopra illustrate. Decorso inutilmente il
termine assegnato per la regolarizzazione, il risultato negativo della verifica
sarà comunicato esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato
l’interrogazione nell’arco temporale di 30 giorni dalla prima richiesta, anche
ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 71 del D.P.R. n.
445/2000.
Il
Documento recherà l’indicazione degli importi a debito e delle cause di
irregolarità per consentire alle Pubbliche Amministrazioni, ove ne ricorrano i
presupposti, l’attivazione dell’intervento sostitutivo come disciplinato
dall’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e dal comma 3 dell’art. 31, del D.L. n.
69/2013 (conv. da n. 98/2013).
Art. 5
(Procedure concorsuali)
Particolari
disposizioni, anche in ragione delle problematiche interpretative affrontate
nel corso degli anni da questo Ministero, sono dettate in relazione alle
ipotesi di verifica della regolarità di soggetti interessati da procedure
concorsuali.
Al
riguardo il comma 1 dell’art. 5 disciplina la fattispecie del concordato con
continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 (L.F.). In
tale ipotesi, l’impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la
pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di
omologazione, a condizione che nel piano di cui all’art. 161 del medesimo R.D.
sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’INPS, dell’INAIL e
delle Casse edili e dei relativi accessori di legge, con scadenza anteriore
alla data di pubblicazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di
concordato preventivo nel registro delle imprese.
Resta
fermo che, ai fini dell’attestazione della regolarità, dovrà sempre essere
verificato il regolare versamento dei contribuiti aventi scadenza legale
successiva alla predetta data.
Da
tale previsione si evince che l’attestazione di regolarità è subordinata ai
contenuti del piano concordatario contenente la descrizione analitica delle
modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato e che,
pertanto, con riguardo agli Istituti e alle Casse edili, espliciterà la
modalità di definizione dell’esposizione debitoria maturata alla data di
pubblicazione del ricorso di cui all’art. 161 della L.F.
Al
contrario, nella fattispecie disciplinata dal comma 6 del medesimo art. 161
L.F. che regola il c.d. "concordato in bianco", l’assenza del piano
concordatario comporterà l’attestazione dell’irregolarità, non sussistendo in
tal caso per gli Istituti e le Casse edili la possibilità di verificare i
termini di soddisfazione dei propri crediti da parte del debitore. L’esito di
regolarità della verifica è infatti subordinato, come già specificato,
all’integrale soddisfazione dei crediti di INPS, INAIL e Casse edili anteriori
alla data di pubblicazione del ricorso di ammissione al concordato.
Pertanto,
nell’ipotesi di "concordato in bianco", dovrà essere emesso l’invito
alla regolarizzazione anche per il periodo intercorrente tra la data di
pubblicazione del ricorso e quella in cui, nel termine fissato dal giudice
(compreso fra sessanta e centoventi giorni salvo proroga), avverrà la
presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista ai
commi secondo e terzo del citato art. 161.
La
valutazione della regolarità nei termini sin qui evidenziati, trova la sua
motivazione nella disposizione di cui al comma 2 dell’art. 160 L.F. introdotta,
a decorrere dal 1° gennaio 2008. dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 169/2007.
Tale norma ha previsto, diversamente dalla pregressa disciplina, la possibilità
per il debitore di formulare una proposta che preveda "che i creditori
muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti
integralmente...".
Da
ciò consegue che l'esito di irregolarità comporta l’applicazione della
previsione di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e del comma 3 dell’art. 31,
del D.L. n. 69/2013 (conv. da n. 98/2013).
Infatti,
nella fattispecie disciplinata dal citato comma 6 dell’art. 161 L.F., si
producono a favore del debitore gli effetti "protettivi" (c.d.
"automatic stay") nei confronti dei creditori, concernenti il divieto
di inizio e prosecuzione di azioni esecutive o cautelari, nonché il divieto di
acquisire titoli di prelazione. Ciò al fine di consentire all’imprenditore la
formulazione di una adeguata proposta concordataria e del relativo piano
ovvero, in alternativa, di modificare la propria originaria proposta, verificata
la disponibilità dei creditori, attraverso un accordo di ristrutturazione del
debito ai sensi dell’art. 182 bis L.F.
In
tal modo, costituendo la proposta ex art. 161, comma 6, di fatto una mera
dichiarazione di intenti, si ritiene in questa fase ammissibile l’esercizio del
potere sostitutivo della Pubblica Amministrazione in quanto il pagamento delle
esposizioni debitorie evidenziate nel Documento avviene in adempimento di un
obbligo di legge che, come tale, non può considerarsi in contrasto con la previsione
che stabilisce, ai fini della tutela della par condicio creditorum, che il
ricorrente effettui pagamenti di crediti anteriori al deposito della domanda se
non autorizzati dal Tribunale.
In
caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all’art. 104 del R.D. n.
267/1942, che prevede la continuazione temporanea dell’impresa, anche
limitatamente a specifici rami aziendali, la regolarità verrà attestata a
condizione che gli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse
edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio
provvisorio risultino essere stati insinuati e i contributi dovuti per i
periodi successivi siano regolarmente assolti alla data della richiesta.
Da
ciò si evince che, in presenza di sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi
dell'art. 16 L.F., la verifica di regolarità darà esito positivo a condizione
che i crediti contributivi di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente
alla data di iscrizione della sentenza nel registro imprese ai sensi dell’art.
17, comma 2, della L.F. risultino essere stati insinuati alla data della
richiesta.
In
caso di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/1999, l’impresa
si considera regolare a condizione che i crediti contributivi di INPS, INAIL e
Casse edili Scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura
della medesima procedura risultino essere stati insinuati. La condizione di
regolarità alla data della richiesta resta tuttavia subordinata al regolare
pagamento della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla data di
ammissione all’amministrazione straordinaria.
La
disposizione che subordina la regolarità all’insinuazione dei crediti sorti
anteriormente alla data di apertura delle procedure di concordato preventivo in
continuità, di fallimento anche in caso di esercizio provvisorio, di
amministrazione straordinaria e di presentazione della proposta di accordo sui
crediti contributivi, rappresenta una deroga rispetto a quanto stabilito
all’art. 3, comma 1, del D.M che, diversamente, ha individuato nei pagamenti
scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la
verifica è effettuata, l’arco temporale utile per la sussistenza del requisito
di regolarità. Tale previsione resta valida con riguardo alla contribuzione
che, in relazione alla singola procedura, sia dovuta per i periodi decorrenti da
ciascuna delle date sopra specificate.
Si
prevede infine che le imprese che presentano una proposta di accordo sui:
debiti contributivi ai sensi dell’art. 182-ter del R.D. n. 267/1942,
nell’ambito del concordato preventivo ovvero nell’ambito delle trattative per
l’accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli
artt. 160 e 182-bis del medesimo R.D., si considerano regolari per il periodo
intercorrente tra la data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle
imprese e il decreto di omologazione dell’accordo stesso, se nel piano di
ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei
debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi
accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i
crediti di INPS e INAIL dagli artt. 1 e 3 del D.M. 4 agosto 2009.
Anche
per tale ipotesi, la regolarità alla data della richiesta resta subordinata al
regolare pagamento della contribuzione dovuta per i periodi successivi alla
presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.
Si
conferma che la verifica di regolarità effettuata con riferimento agli obblighi
contributivi in capo alle imprese interessate da una delle procedure
concorsuali indicate resta assoggettata alle previsioni di cui all’art. 3 del
D.M.
Art. 6 (Modalità
della verifica)
In
tema di modalità della verifica il D.M. stabilisce che la stessa è attivata dai
soggetti di cui all’art. 1 dello stesso Decreto, in possesso di specifiche
credenziali, tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS,
dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa,
"operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando
esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.
Inoltre,
la verifica può essere effettuata, per conto dell’interessato, da un consulente
del lavoro e dagli altri soggetti abilitati ai sensi dell’art. 1 della L. n.
12/1979 e da norme speciali nonché, come esplicitato alle lettere e) e f)
dell’art. 1 del D.M., dai soggetti a ciò specificatamente delegati.
Qualora
la verifica interessi la posizione di un soggetto per il quale sia già stato
prodotto il Documento in formato .pdf di cui al successivo art. 7, il sistema
presso il quale l’interrogazione viene effettuata rinvierà al medesimo
Documento ove lo stesso risulti ancora in corso di validità.
Art. 7
(Contenuti)
Come
anticipato, l’esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento
in formato ".pdf" non modificabile. Il Documento riporta i seguenti
contenuti minimi:
a)
la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del
soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
b)
l’iscrizione all’INPS, all’INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;
c)
la dichiarazione di regolarità;
d)
il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di
scadenza di validità del Documento.
Detto
Documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica
di cui all’articolo 6 ed è "liberamente consultabile" tramite le
applicazioni predisposte dall'INPS, dall’INAIL e dalla Commissione Nazionale
Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.
L’applicazione
che consente la consultazione del Documento già prodotto ed ancora in corso di
validità registrerà i dati del soggetto che l'ha richiesta anche ai fini
dell’estrazione del medesimo Documento.
Art. 8 (Cause
ostative alla regolarità)
Analogamente
a quanto già previsto dal D.M. 24 ottobre 2007, l’attuale disciplina individua
le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni
di lavoro ostative alla regolarità necessaria, ai sensi dell’art. 1, comma
1175, della L. n. 296/2006, ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi.
Trattasi
di violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni
di lavoro individuate nell’allegato A del D.M. commesse da parte del datore di
lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi
o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all’art. 444 c.p.p.
che, come noto, disciplina l’istituto della applicazione della pena su
richiesta.
Anche
in tali ipotesi, così come nella previgente disciplina, è stabilito che
"non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito
Il
D.M. specifica inoltre che:
-
il godimento dei benefici normativi e contributivi è definitivamente precluso
per i periodi indicati nell’allegato A ed a tal fine non rileva la
riabilitazione di cui all’art. 178 c.p.;
-
le cause ostative non sussistono qualora il procedimento penale sia estinto a
seguito di prescrizione obbligatoria (artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994 e
art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004) ovvero di oblazione (artt. 162 e 162 bis c.p.).
Sotto
il profilo procedurale si prevede che, ai fini della regolarità contributiva,
l’interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione
territoriale del lavoro, che ne verifica "a campione" la veridicità,
l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali
definitivi in ordine alla commissione delle violazioni indicate nell’allegato
A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a
ciascun illecito. In tal caso va chiarito che, considerata l’identità di
violazioni, si ritengono valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza
del D.M. 24 ottobre 2007, per le quali si richiamano le note di chiarimento
trasmesse da questa Direzione e, in particolare, la nota prot. 8667 del 12 maggio
2010.
È
inoltre precisato, per ragioni di "continuità" rispetto alla
previgente disciplina,: che le cause ostative alla regolarità sono riferite
esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del D.M.
24 ottobre 2007.
In
ultimo si evidenzia che la verifica di regolarità da parte degli Enti chiamati
a riconoscere la fruizione o il rimborso dei benefici, avvenendo sulla base
delle nuove modalità previste dal D.M., dovrà comunque ricomprendere il periodo
temporale all’interno del quale si colloca l’erogazione/fruizione delle
agevolazioni previste dalla normativa di riferimento che legittima il soggetto
a fruirle.
Art. 9
(Esclusioni)
Il
D.M. prevede che, in via transitoria "e comunque non oltre il 1° gennaio
2017", resti assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il DURC
richiesto in applicazione di alcune specifiche discipline. Trattasi in
particolare del DURC richiesto in applicazione:
a)
dell’art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012) ossia
del DURC rilasciato in presenza di una certificazione di crediti nei confronti
delle PP.AA.;
b)
dell’art. 6, comma 11 -ter, del D.L. n. 35/2013 (conv. da L. n. 64/2013) ossia
in relazione alla regolarità contributiva da verificare "con riferimento
alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento;
c)
della procedura di emersione di cui all’art. 5, comma 2 lett. a), del decreto
del Ministero dell’interno 29 agosto 2012;
d)
della procedura di "esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la
riparazione di edifici ubicati nel comune di L’Aquila e negli altri comuni del
Cratere" di cui all’art. 10 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013.
Inoltre,
per il medesimo periodo transitorio, nella logica di garantire un miglior
servizio ai richiedenti, continueranno ad essere disponibili le previgenti
modalità di rilascio del DURC nei casi in cui la verifica "in tempo
reale" non sia possibile per l'assenza delle necessarie informazioni negli
archivi informatizzati dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili. Resta fermo
che in tali ipotesi, comunque, la verifica di regolarità sarà effettata nel
rispetto delle previsioni e dei requisiti disciplinati dal decreto in
trattazione.
Da
ultimo si ritiene utile chiarire che i DURC richiesti prima dell’entrata in
vigore del D.M. e in corso di validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi
e per i periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.
Art. 10 (Norme
di coordinamento)
L’ultimo
articolo del D.M. detta le norme di coordinamento individuando anzitutto, in
applicazione dell’art. 4, comma 3, del D.L. n. 34/2014, alcune disposizioni di
legge incompatibili con i contenuti del medesimo art. 4.
Da
ciò deriva che le verifiche di regolarità già previste al comma 1 dell’art. 10
del D.M., in particolare con riguardo alle fattispecie riportate alle lettere
b), c) e d), saranno effettuate secondo le modalità indicate dallo stesso D.M.
Si
prevede inoltre che, dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto, i
soggetti di cui all’art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010 - ossia le
"amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti
aggiudicatari, altri soggetti aggiudicatari, soggetti aggiudicatari e stazioni
appaltanti (...)" utilizzano il
Documento di cui all’articolo 7 in corso di validità nelle ipotesi indicate
dall’art. 31, commi 4 e 6, del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) e
nell’ipotesi di cui al comma 5 del medesimo articolo, senza necessità di
acquisire un nuovo Documento.
Il
D.M. stabilisce inoltre che resta ferma in capo ai soggetti di cui all’art. 3,
comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010, l’attivazione del procedimento di cui
all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 31, comma 3, del D.L.
n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013).
A
tale riguardo, si rammenta che l’obbligo di attivazione del predetto
procedimento è stato esteso alle ipotesi disciplinate dal comma 8 bis dell’art.
31 del citato D.L. n. 69/2013 (erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, da parte di
amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l’acquisizione del DURC).
Da
ultimo il D.M. prevede che alcune disposizioni in esso contenute, in
particolare quelle previste dall’art. 3, commi 2 e 3, e agli artt. 5 e 8 siano
immediatamente operative, mentre le altre troveranno applicazione decorsi 30
giorni dalla pubblicazione dello stesso D.M. in gazzetta ufficiale.
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