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mercoledì 10 giugno 2015

Risarcimento dei danni all’autovettura di proprietà del personale autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto

INAIL - Circolare n.54 del 9 giugno 2015

Quadro normativo
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 13 gennaio 1990:

"Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 2 agosto 1989 concernente il personale del comparto degli enti pubblici non economici".

- Circolare Inail n. 13 del 15 febbraio 1996: "Attuazione dell’art. 9 del D.P.R. n. 43 del 13 gennaio 1990 concernente la copertura dei rischi di infortunio e di danneggiamento per il personale autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto per ragioni di servizio".

- Circolare Inail n. 13 del 2 marzo 2006: "Risarcimento dei danni all’autovettura di proprietà in presenza di comportamenti dolosi o gravemente colposi".

Premessa
In attuazione dell’art. 9 del D.p.r. n. 43/1990, concernente la copertura dei rischi di infortunio e di danneggiamento per il personale autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto per ragioni di servizio, l’Istituto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1476 del 13 dicembre 1995 (allegato n. 1 alla circolare n. 13/1996), ha ritenuto di ricorrere alla stipula di uno specifico contratto di assicurazione per la copertura dei danni fisici e di adottare, ai soli fini della copertura dei danni all’autovettura, la soluzione dell’autoassicurazione.

In base al "principio dell’autoassicurazione" il risarcimento dei danni all’autovettura è posto direttamente a carico dell’Istituto senza la stipula di una polizza assicurativa.

Disposizioni
L’Istituto è tenuto a rimborsare i danni occorsi all’autovettura di proprietà - come di seguito specificata - il cui uso è autorizzato al dipendente per ragioni di servizio, limitatamente al tempo strettamente necessario all’espletamento del servizio stesso, in presenza di accertato "nesso di causalità" tra la missione espletata dal dipendente e l’evento dannoso occorsogli.

Non sono, pertanto, soggetti a rimborso i danni dovuti alla fisiologica usura del mezzo utilizzato e che solo per mera casualità vengono a manifestarsi in occasione dello svolgimento della missione.

Si specifica che l’autovettura utilizzata dai dipendenti autorizzati all’uso della stessa deve essere di proprietà:

- del dipendente medesimo;

- del coniuge con cui vige il regime di comunione dei beni o, in caso di vigenza del regime di separazione dei beni, del coniuge con cui sia stato stipulato un contratto di comodato d’uso avente data precedente a quella di autorizzazione all’uso dell’autovettura stessa e già in possesso dell’Istituto all’atto dell’autorizzazione;

- di altro soggetto avente grado di parentela non superiore al primo con il dipendente, con cui sia stato stipulato un contratto di comodato d’uso esclusivo avente data precedente a quella di autorizzazione all’uso della autovettura stessa e già in possesso dell’Istituto all’atto dell’autorizzazione;

ovvero in comproprietà:

- con il coniuge in regime di separazione dei beni;

- con altri componenti del nucleo familiare, risultanti dallo stato di famiglia.

ll risarcimento dei danni è disposto quando ricorrono i presupposti individuati dalla normativa di riferimento quali:

- accertamento da parte dell’amministrazione che l’incidente è avvenuto per motivi ed in occasione di lavoro (riscontro del foglio di viaggio, ecc.);

- autorizzazione a far uso dell’autovettura di proprietà in epoca anteriore al sinistro;

- eventuali rapporti redatti dal personale di Polizia;

- fatture in originale o in copia autentica delle spese sostenute per la riparazione dell’autovettura;

- dichiarazione da parte del dipendente di non aver ottenuto il risarcimento del danno da alcuna compagnia di assicurazione;

- eventuale indagine ispettiva.

Ai fini del rimborso, le richieste, complete della suindicata documentazione, saranno esaminate:

- dai Direttori delle Direzioni regionali nonché dal Dirigente della Sede regionale di Aosta, dal Dirigente della Direzione provinciale di Trento e dal Dirigente della Direzione provinciale di Bolzano, per quanto concerne le richieste relative ai dipendenti in servizio presso le Sedi territoriali;

- dal Direttore della Direzione centrale risorse umane per quanto concerne le richieste relative ai dipendenti della Direzione generale.

Si evidenzia che l’Istituto non risarcirà i danni conseguenti a:

- comportamenti dolosi;

- comportamenti gravemente colposi;

- atti di vandalismo;

- imperizia nella guida dell’autovettura, quale ad esempio gli urti durante le manovre di parcheggio.

Si richiama l’attenzione dei competenti Dirigenti sulla possibilità di valutare l'opportunità di fare ricorso a periti assicurativi abilitati per le valutazioni tecnico economiche di congruità della richiesta; periti da ricompensare in base alle tariffe professionali in vigore.

Diffusione ed entrata in vigore
Questa circolare, il cui contenuto integra e sostituisce - ove disponga diversamente - quanto previsto con le circolari n. 13/1996 e n. 13/2006, sarà portata a conoscenza del personale con le modalità indicate nella circolare n. 3 del 1973 e verrà applicata alle missioni compiute a decorrere dal 15 giugno 2015.

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