Modalità
di utilizzo delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno
alle imprese e gli investimenti di ricerca e riparto delle predette risorse tra
gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile
Articolo 1 - Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto, si intende per:
a)
«ABI»: l'Associazione bancaria italiana;
b)
«Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera
comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio
dell'attività bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alle convenzioni di cui
all'art. 4 del presente decreto;
c)
«CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
d)
«decreto-legge 83/2012»: il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti
per la crescita del Paese»;
e)
«decreto 8 marzo 2013»: il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
f)
«decreto 26 aprile 2013»: il decreto 26 aprile 2013 del Ministro dell'economia
e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;
g)
«Finanziamento»: l'insieme del finanziamento agevolato e del finanziamento
bancario;
h)
«Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da
CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione
a valere sulle risorse del FRI;
i)
«Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla
Banca finanziatrice al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda
di agevolazione;
l)
«Fondo»: il fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del
decreto-legge n. 83/2012;
m)
«FRI»: il fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
n)
«Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
o)
«Provvedimenti»: i bandi ovvero le direttive del Ministro dello sviluppo
economico emanati ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del
decreto-legge n. 83/2012 e dall'art. 15, comma 1, del decreto 8 marzo 2013;
p)
«Soggetto beneficiario»: l'impresa ammessa alle agevolazioni previste da
ciascun provvedimento;
q)
«Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai
sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto 8 marzo 2013, sulla base di quanto
indicato nei singoli provvedimenti.
Articolo 2 - Ambito
di applicazione
1.
Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del
decreto-legge n. 83/2012, le modalità di utilizzo e riparto tra le finalità del
Fondo delle risorse del FRI destinate alle predette finalità, come stabilito
dal comma 3 del medesimo art. 30 e dal decreto 26 aprile 2013.
2.
Fermo restando quanto stabilito dal presente decreto, per l'attivazione dei
singoli interventi che prevedono l'utilizzo delle risorse del FRI si applicano
le specifiche disposizioni contenute nei provvedimenti adottati dal Ministro
dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge n.
83/2012 e dell'art. 15, comma 1, del decreto 8 marzo 2013. I medesimi
provvedimenti individuano, tra l'altro, a seguito della ricognizione delle
risorse non utilizzate effettuata secondo le modalità di cui al decreto 26
aprile 2013, l'ammontare della dotazione finanziaria da destinare allo
specifico intervento, nel rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dei criteri di riparto
stabiliti dall'art. 8 del presente decreto, nonché secondo la quantificazione
dell'importo delle risorse effettivamente utilizzabili effettuata da CDP ai
sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto 26 aprile 2013.
Articolo 3 - Condizioni
di accesso al FRI
1.
Ai sensi del presente decreto, le risorse del FRI sono utilizzate per la
concessione di agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato cui deve
essere associato un finanziamento bancario, secondo principi di adeguata
ripartizione del rischio di credito, individuati nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 6.
2.
Possono beneficiare del finanziamento agevolato le imprese economicamente e
finanziariamente sane e che siano in possesso di un adeguato merito di credito,
secondo le valutazioni di cui all'art. 5 effettuate dalle banche finanziatrici.
3.
Ai fini della concessione del finanziamento, l'ammontare minimo delle spese
ammissibili del progetto o programma proposto da ciascuna impresa richiedente
non può essere inferiore a 3 milioni di euro.
4.
Nel caso di progetti o programmi realizzati congiuntamente da più imprese, tali
imprese devono operare in virtù di specifici vincoli contrattuali, che
configurino una collaborazione effettiva, stabile e coerente tra i soggetti
partecipanti, e una chiara suddivisione delle competenze ovvero dei costi e
delle spese a carico di ciascuno di esse.
Articolo 4 - Convenzioni
Ministero-ABI- CDP
1.
Per ciascun provvedimento il Ministero, l'ABI e CDP stipulano, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze, una convenzione per la
regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei finanziamenti,
con la quale, tra l'altro:
a)
definiscono gli impegni assunti da CDP, dalla Banca finanziatrice, dal
Ministero e dal Soggetto gestore in relazione alla procedura di concessione e
gestione del finanziamento;
b)
prevedono procedure di valutazione del merito di credito per la concessione del
Finanziamento coerenti con la vigente disciplina bancaria in materia;
c)
stabiliscono le procedure operative per la concessione del finanziamento;
d)
definiscono il modello di attestazione del merito creditizio e di attestazione
dell'avvenuta delibera del finanziamento bancario nonché le linee guida per la
redazione del contratto di finanziamento;
e)
stabiliscono lo schema del mandato conferito da CDP alla Banca finanziatrice e
dei relativi allegati;
f)
fissano le modalità di erogazione, di rimborso e di gestione del finanziamento;
g)
individuano le attività informative e di rendicontazione atte a garantire il
monitoraggio e la trasparenza degli interventi previsti dal presente decreto.
Articolo 5 - Ruoli
e competenze connessi ai finanziamenti
1.
Il soggetto gestore svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi per
l'istruttoria delle domande di agevolazione, in fase di concessione e di
erogazione del finanziamento. Ai fini istruttori, la domanda di accesso alle
agevolazioni è presentata dall'impresa richiedente al Soggetto gestore, ed è
corredata, a seconda di quanto previsto dai singoli provvedimenti, della
delibera di finanziamento bancario ovvero dell'attestazione del merito
creditizio dell'impresa richiedente ovvero dell'attestazione di disponibilità a
concedere il finanziamento bancario. All'esito dell'istruttoria, il
provvedimento di ammissione alle agevolazioni è trasmesso dal Soggetto gestore
al Soggetto beneficiario, alla Banca finanziatrice e a CDP e indica, fra
l'altro:
a)
l'ammontare delle spese ammesse alle agevolazioni;
b)
l'ammontare del finanziamento agevolato;
c)
la durata del finanziamento agevolato e del relativo periodo di
preammortamento.
2.
Il soggetto gestore comunica tempestivamente la revoca parziale o totale delle
agevolazioni a CDP, alla Banca finanziatrice e al Ministero, secondo le
modalità e i termini stabiliti dai singoli Provvedimenti.
3.
Le Banche finanziatrici, in virtù dell'adesione alla convenzione di cui
all'art. 4, assumono gli impegni relativi al mandato di cui al medesimo art. 4,
comma 1, lettera e), per lo svolgimento delle attività relative alla
valutazione del merito creditizio, anche per conto di CDP, alla delibera del
finanziamento bancario, nonché alla stipula del contratto di finanziamento e
all'erogazione e gestione del finanziamento, anche in nome e per conto di CDP.
Laddove previsto dai singoli provvedimenti, le Banche finanziatrici si
impegnano, altresì, a rilasciare, precedentemente alla delibera di finanziamento
e secondo le modalità dei propri autonomi procedimenti istruttori e di delibera
interni,
(i)
l'attestazione del merito creditizio dell'impresa richiedente; ovvero
(ii)
l'attestazione di disponibilità a concedere il finanziamento bancario. La Banca
finanziatrice si impegna inoltre a stipulare, per conto di CDP e per proprio
conto, il contratto di finanziamento entro 90 giorni dalla ricezione del
provvedimento di ammissione alle agevolazioni da parte del soggetto gestore,
fatta salva la facoltà di richiedere al soggetto gestore una proroga del
termine indicato non superiore a 90 giorni. Decorso il termine ultimo assegnato
per la stipula del contratto di finanziamento, il provvedimento di ammissione è
da ritenersi decaduto. Nel caso di progetti o programmi proposti congiuntamente
da più imprese, ciascun provvedimento può stabilire che, in considerazione
della complessità dello specifico intervento, le Banche finanziatrici
costituiscano un pool di finanziamento senza rilevanza esterna.
4.
La Banca finanziatrice è individuata da ciascuna impresa richiedente
l'agevolazione nell'ambito dell'elenco delle Banche finanziatrici, articolato
per singolo provvedimento, reso disponibile sui siti web del Ministero, di CDP
e dell'ABI.
5.
CDP delibera il finanziamento agevolato sulla base delle risultanze della
valutazione effettuata dalla Banca finanziatrice, subordinatamente all'avvenuta
delibera del finanziamento bancario da parte della stessa Banca finanziatrice.
CDP provvede altresì al monitoraggio delle risorse disponibili del FRI, ai fini
della relativa informativa al Ministero.
Articolo 6 - Caratteristiche
del finanziamento
1.
Il finanziamento è perfezionato con la stipula di un unico contratto che regola
in modo unitario il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario.
L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra
gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai
sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, e quelli da
corrispondere al tasso agevolato di cui al comma 4.
2.
La percentuale massima delle spese ammissibili oggetto del finanziamento è
fissata nei singoli provvedimenti.
3.
Nell'ambito del finanziamento, la quota di finanziamento bancario è fissata in
misura non inferiore al 50 per cento, ad eccezione dei finanziamenti destinati
ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione, per i quali i singoli
provvedimenti possono stabilire quote diverse, comunque non inferiori al 10 per
cento.
4.
Il finanziamento agevolato può essere assistito da idonee garanzie ai sensi
dell'art. 30, comma 2, del decreto-legge n. 83/2012 e, in conformità a quanto
previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto 26 aprile 2013, è concesso a un
tasso di interesse non inferiore allo 0,80 per cento nominale annuo. I singoli
provvedimenti fissano il tasso di interesse dei relativi finanziamenti
agevolati, nel rispetto della misura minima di cui al presente comma.
5.
La durata del finanziamento può assumere un valore minimo di 4 anni e massimo
di 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla
durata in anni interi del progetto o programma e, comunque, non superiore a 4
anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.
6.
L'erogazione del finanziamento è effettuata, nel rispetto dell'autorizzazione
di spesa di cui al comma 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
previo assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro
previsto nel contratto di finanziamento, a stato avanzamento lavori. Le singole
erogazioni sono proporzionalmente imputate al finanziamento agevolato e al
finanziamento bancario.
7.
La percentuale di quota capitale del finanziamento agevolato che deve essere
ammortizzata, affinché possa avere inizio il rimborso della quota capitale del
finanziamento bancario, è stabilita all'interno dei singoli provvedimenti e
comunque in relazione alla percentuale di cofinanziamento di cui al comma 3. In
tutti i casi in cui l'incidenza del finanziamento agevolato è superiore a
quella del finanziamento bancario, l'inizio del rimborso della quota capitale
del finanziamento bancario non può comunque aver luogo fintantochè non sia
stato rimborsato almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di
capitale, tra il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario.
8.
Il rimborso del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario avviene secondo
piani di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30
giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Gli interessi di preammortamento sono
corrisposti alle medesime scadenze. Per effetto di quanto previsto al comma 7,
il periodo di preammortamento del finanziamento bancario può differire da
quello del finanziamento agevolato.
9.
Il soggetto beneficiario ha la facoltà di estinguere anticipatamente, anche
parzialmente, il finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente
normativa di attuazione, dai provvedimenti, dalle convenzioni di cui all'art. 4
del presente decreto e dal contratto di finanziamento.
10.
In caso di inadempimento da parte del soggetto beneficiario degli obblighi
previsti a suo carico dai singoli provvedimenti o dal contratto di
finanziamento, quest'ultimo potrà essere risolto, con le conseguenze previste
dai medesimi provvedimenti e dal citato contratto.
Articolo 7 - Altre
misure di aiuto in affiancamento al Finanziamento
1.
Sulla base di quanto indicato nei singoli provvedimenti, al finanziamento
agevolato può affiancarsi, nel rispetto delle intensità massime di aiuto
previste da ciascun provvedimento, un'eventuale ulteriore misura di aiuto a
valere sul fondo concessa dal Ministero in una delle forme previste dall'art.
14, comma 2, del decreto 8 marzo 2013, secondo le modalità di gestione in
contabilità ordinaria o speciale previste per le risorse del medesimo fondo.
2.
Laddove l'aiuto concesso dal Ministero, ai sensi del comma 1, assuma la forma
del finanziamento agevolato, lo stesso è sottoposto alla disciplina del
relativo provvedimento, fermo restando che la relativa concessione è
perfezionata con la stipula di un contratto distinto dal contratto di
finanziamento, in relazione a una specifica quota delle spese ammissibili
complementare a quella oggetto del finanziamento.
Articolo 8 - Riparto
delle risorse FRI tra le finalità del Fondo
1.
In sede di prima applicazione, una percentuale non inferiore al 50 per cento
delle risorse del FRI destinate alle finalità del fondo è attribuita alla
finalità di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto 8 marzo 2013. Le
restanti risorse sono ripartite tra le finalità di cui alle lettere b) e c) del
precitato art. 3, comma 2, in modo che almeno il 60 per cento delle stesse
risulti attribuito alla finalità di cui alla lettera b).
2.
Sulla base del decreto del direttore generale del Tesoro di cui all'art. 6,
comma 1, del decreto 26 aprile 2013, il Ministro dello sviluppo economico, con
decreto di natura non regolamentare, effettua le successive rideterminazioni
del riparto delle risorse disponibili del FRI.
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