Articolo 1 - Istituzione
di un Fondo comune di investimento
1.
Al fine di sostenere la realizzazione di investimenti nel capitale di rischio
di imprese con elevato potenziale di sviluppo, una quota delle risorse del
Fondo per la crescita sostenibile, pari a euro 50.000.000, è attribuita alla
sezione del medesimo Fondo relativa alla finalità di cui di cui all'art. 23,
comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e destinata alla concessione
di un finanziamento all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia (nel seguito, Agenzia), da restituire
con le modalità di cui all'art. 4, che la medesima Agenzia impiega, unitamente
a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, per istituire un apposito
fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso, riservato a investitori
istituzionali.
2.
Le quote del fondo comune di investimento cui al comma 1 (nel seguito, Fondo)
possono essere sottoscritte, oltre che dall'Agenzia, anche da investitori
istituzionali, individuati dalla medesima Agenzia attraverso una procedura
aperta e trasparente. La dotazione finanziaria del Fondo può essere altresì
incrementata mediante l'utilizzo di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale disponibili per il periodo di Programmazione 2014 - 2020. In tale
caso, le risorse comunitarie affluiscono ad apposite e distinte sezioni del
Fondo e sono gestite nel rispetto della vigente normativa in materia di
utilizzo dei Fondi Strutturali e di istituzione e gestione di «strumenti
finanziari» di cui agli articoli 37 e seguenti del regolamento (UE) n.
1303/2013.
3.
Il Fondo è istituito da Strategia Italia S.p.A. SGR e dalla medesima gestito in
piena indipendenza, secondo una logica prettamente commerciale e orientata al profitto.
4.
Nell'ambito degli organi di gestione e del comitato investimenti di Strategia
Italia S.p.A. SGR è assicurata la presenza di comprovate competenze e
professionalità, anche di carattere internazionale, in materia di finanziamento
di imprese innovative ad alto potenziale di crescita.
5.
Per la gestione del Fondo, a Strategia Italia S.p.A. SGR sono riconosciute:
a)
una commissione annua di gestione, in linea con gli standard di mercato e,
comunque, non superiore al 2% (due percento) del valore del Fondo;
b)
una commissione di performance, anch'essa in linea con i livelli di mercato,
commisurata ai risultati di gestione del Fondo.
6.
Il Fondo ha una durata massima di 10 anni a decorrere dalla data di chiusura
della fase di sottoscrizione, con scadenza al 31 dicembre successivo al
compimento del decimo anno. Strategia Italia S.p.A. SGR può, in coerenza con la
normativa in materia di esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria,
deliberare una eventuale proroga, non superiore a tre anni, della durata del
Fondo medesimo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in
portafoglio.
Articolo 2 - Modalità
di intervento del Fondo
1.
Il Fondo opera investendo nel capitale di rischio delle imprese di cui all'art.
3 unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti.
L'investimento nel capitale di rischio di ciascuna impresa target è finanziato,
per almeno il 30 percento, da risorse apportate dai predetti investitori
privati indipendenti.
2.
Gli investitori privati indipendenti di cui al comma 1 sono individuati da
Strategia Italia S.p.A. SGR attraverso una procedura aperta e trasparente.
3.
Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale di
rischio delle imprese di cui all'art. 3 alle medesime condizioni.
Articolo 3 - Tipologia
di operazioni e imprese target
1.
Il Fondo interviene, prevalentemente, per finanziarie «investimenti successivi»
in imprese già raggiunte da operazioni di «early stage financing».
2.
Il Fondo investe esclusivamente nel capitale di rischio nelle piccole e medie
imprese così come definite nell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, ivi
incluse le «start-up innovative» di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni, operanti in settori ad
elevato potenziale di crescita, ovvero che realizzano innovazioni nei processi,
beni o servizi.
Articolo 4 - Restituzione
del finanziamento
1.
L'Agenzia, entro 30 giorni dalla data di liquidazione del Fondo, restituisce al
Ministero dello sviluppo economico il finanziamento di cui all'art. 1, comma 1,
in misura risultante dalla liquidazione del medesimo Fondo in base alla
ripartizione tra i partecipanti e la SGR dei proventi e del risultato netto
della gestione derivanti dallo smobilizzo degli investimenti.
2.
Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono definite le
modalità e i termini di trasferimento e restituzione delle risorse del Fondo
per la crescita sostenibile, la misura delle commissioni riconosciute a
Strategia Italia S.p.A. SGR, nonché i contenuti e la tempistica delle attività
di monitoraggio e controllo degli interventi del Fondo.
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