Art.1 - Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a)
"Decreto": il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17
febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 9 aprile 2015, n. 82, recante le modalità di concessione delle agevolazioni
in favore di programmi finalizzati alla promozione di attività innovative
nell’ambito dell’artigianato digitale e della manifattura sostenibile;
b)
"Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
c)
"Regolamento de minimis": il regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013;
d)
"Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 187 del
26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni;
e)
"Impresa/Imprese" i soggetti imprenditoriali identificati secondo
quanto previsto all’articolo 2082 del codice civile e iscritti nel registro
delle imprese;
f)
"Impresa unica": l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno
una delle relazioni elencate all’articolo 2, comma 2, del Regolamento de
minimis;
g)
"Istituzioni scolastiche autonome": le istituzioni scolastiche ed
educative alle quali sono state attribuite personalità giuridica e autonomia ai
sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
h)
"Rete/Reti di imprese": soggetto imprenditoriale costituito
attraverso la stipula di un contratto di rete tra due o più Imprese secondo
quanto previsto all’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive
modificazioni e integrazioni, nonché i consorzi di cui all’articolo 2602 del
codice civile;
i)
"Soggetto proponente": Imprese riunite in associazione temporanea di
impresa (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in Rete di
imprese, che presentano domanda di ammissione alle agevolazioni per realizzare
un programma comune finalizzato allo sviluppo di attività innovative
nell’ambito della manifattura sostenibile e dell’artigianato digitale;
l)
"Beneficiario": soggetto giuridico, costituito attraverso la stipula
di un contratto di rete secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 4-quater,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, ovvero consorzio con attività esterna di cui
all’articolo 2612 del codice civile, ammesso alle agevolazioni;
m)
"Sovvenzione parzialmente rimborsabile": finanziamento a tasso zero
da restituire in quota parte;
n)
"Imprese artigiane": imprese costituite in forma individuale o
collettiva che, nel rispetto dei limiti dimensionali di cui all’articolo 4
della legge 8 agosto 1985, n. 443, abbiano come scopo prevalente lo svolgimento
di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di
servizi, escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni
o ausiliare di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti o di
bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie
all’esercizio dell’impresa;
o)
"Microimprese": le imprese così classificate in base ai criteri
indicati nell’Allegato 1 del Regolamento GBER;
p)
"Convenzione": la convenzione sottoscritta dal Ministero e
dall’Associazione bancaria italiana (ABI) in data 12 febbraio 2014 e in
attuazione di quanto previsto all’articolo 10, comma 5, del decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico 29 luglio 2013.
Art.2 - Modalità
di presentazione delle domande di agevolazione
1.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal Decreto, i
Soggetti proponenti sono tenuti a presentare, a partire dalle ore 10:00 del
giorno 1° luglio 2015 e fino alle ore 12:00 del giorno 25 settembre 2015,
mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it, la seguente documentazione:
a)
domanda di agevolazione, debitamente firmata digitalmente e redatta secondo lo
schema di cui all’allegato n. 1;
b)
copia dell’atto costitutivo ovvero dello statuto ovvero dell’accordo di
collaborazione, stipulato anche mediante scrittura privata, recante gli
elementi di cui all’articolo 4, comma 2, del Decreto, con particolare
riferimento alla collaborazione effettiva attivata per la realizzazione del
programma, alla suddivisione delle competenze tra le imprese partecipanti e
all’individuazione del soggetto titolato ad intrattenere rapporti con il
Ministero;
c)
relazione tecnica del programma redatta secondo lo schema di cui all’allegato
n. 2;
d)
piano dei costi redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 3;
e)
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, debitamente firmata digitalmente,
attestante il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui
all’articolo 4, comma 1, del Decreto, da predisporre per ogni impresa
costituente il Soggetto proponente, secondo lo schema di cui all’allegato n. 4;
f)
copia degli accordi di collaborazione, stipulati con i soggetti di cui
all'articolo 5, comma 3, lettera e), del Decreto, debitamente sottoscritti tra
le parti;
g)
eventuale altra documentazione utile ai fini della valutazione del programma:
preventivi di spesa, curricula delle figure professionali impegnate nella
organizzazione e realizzazione delle attività del programma, ivi compresi i
consulenti già individuati, nonché, qualora previsto, documentazione attestante
lo stato degli iter autorizzativi connessi alla realizzazione del programma e
la concessione di finanziamenti bancari.
2.
Le domande pervenute al di fuori dei termini indicati al comma 1 ovvero con
modalità di trasmissione differenti dall’invio tramite PEC, non sono prese in
considerazione e non sono ammesse alla fase istruttoria di valutazione.
3.
La mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui al comma 1,
lettere da a) a f), è causa di inammissibilità della domanda e non può essere
oggetto di alcun tipo di integrazione.
Art.3 - Attività
istruttoria e criteri di valutazione
1.
Il Ministero, entro trenta giorni dal termine finale per la presentazione delle
domande, procede alla pubblicazione sul proprio sito internet della graduatoria
di cui all’articolo 8, comma 4, del Decreto. La graduatoria delle domande è
formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun programma
in relazione al criterio "articolazione e solidità patrimoniale del
Soggetto proponente" di cui al comma 6, lettera a), del presente decreto.
Le domande sono ammesse all’istruttoria in base alla posizione assunta nella
predetta graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. In caso di
parità di punteggio tra più programmi, prevale il programma con il minor costo
presentato.
2.
I programmi che non superano la soglia minima prevista all’allegato n. 5 per il
criterio "articolazione e solidità patrimoniale del Soggetto
proponente" o che non conseguono un punteggio maggiore di zero per
l’indicatore "importo previsto del fondo patrimoniale comune ovvero del
fondo consortile in rapporto all’importo del programma" sono da considerare
decaduti e non sono avviati alla successiva fase istruttoria.
3.
L’attività istruttoria è svolta dal Ministero ed è articolata nelle seguenti
fasi:
a)
verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata e
della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
b)
valutazione della domanda di accesso alle agevolazioni sulla base dei criteri
di cui all’articolo 8, comma 10, del Decreto e verifica dell’ammissibilità
delle spese.
4.
Nell’ambito delle attività di cui al comma 3, lettera a), il Ministero, oltre a
riscontrare la completezza e correttezza della documentazione prevista
all’articolo 2, comma 1, verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi di
ammissibilità del Soggetto proponente e delle imprese partecipanti allo stesso
e il rispetto delle condizioni di ammissibilità dei programmi di cui agli
articoli 4 e 5 del Decreto.
5.
Ai fini della verifica dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 4, commi 1
e 2, del Decreto, laddove tra le imprese costituenti il Soggetto proponente sia
presente anche un consorzio, le consorziate possono concorrere al rispetto
delle condizioni relative al numero minimo di imprese facenti parte
dell'aggregazione, fissato in misura pari a 15, nonché alla soglia minima di
partecipazione di Imprese artigiane ovvero di Microimprese, fissata in misura
pari al 50 percento; in questo caso, i requisiti di cui alle lettere da a) a g)
dell’articolo 4, comma 1, del Decreto devono essere detenuti da ciascuna delle
imprese consorziate, che sono pertanto tenute ad allegare alla domanda la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera e).
6.
Nell’ambito dell’attività di cui al comma 3, lettera b), il Ministero verifica
la pertinenza e la congruità dei costi previsti dal programma e valuta le
domande sulla base dei seguenti criteri:
a)
articolazione e solidità patrimoniale del Soggetto proponente, valutata sulla
base dei seguenti indicatori:
1)
importo previsto del fondo patrimoniale comune ovvero del fondo consortile in
rapporto all’importo del programma. Tale indicatore è determinato dal rapporto
tra l’importo del fondo patrimoniale comune ovvero del fondo consortile e
l’importo del programma proposto al netto dell’IVA;
2)
grado di omogeneità patrimoniale dell’aggregazione. Tale indicatore è
determinato da un rapporto avente al numeratore la differenza tra il valore
medio (importo del fondo/numero imprese partecipanti al Soggetto proponente)
dei singoli conferimenti delle imprese aderenti all’aggregazione e il valore
della deviazione standard dei conferimenti stessi e al denominatore il suddetto
valore medio. Nel caso in cui tra le imprese partecipanti al Soggetto
proponente sia presente anche un consorzio, ai fini del calcolo del numero
delle imprese facenti parte dell’aggregazione viene considerato esclusivamente
il consorzio e non il numero delle consorziate allo stesso;
b)
rispondenza al programma delle collaborazioni attivate, valutata sulla base dei
seguenti indicatori:
1)
numero accordi di collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 5, comma 3,
lettera e), del Decreto. Tale indicatore è dato dal numero di accordi
debitamente sottoscritti tra il Soggetto proponente e i soggetti di cui
all’articolo 5, comma 3, lettera e), del Decreto, acclusi alla domanda ed
espressamente riportati nella relazione tecnica di cui all’allegato n. 2;
2)
grado di coerenza tra il programma e gli accordi di collaborazione con i
soggetti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera e), del Decreto, valutato
sulla base della completezza ed esaustività degli accordi sottoscritti e
allegati alla domanda, della chiarezza e analiticità delle ulteriori
informazioni fornite nella relazione tecnica di cui all’allegato n. 2, del
grado di coerenza tra il profilo di competenza dei singoli partner, l’apporto
richiesto a ciascuno di essi e le attività da svolgere ai fini della
realizzazione del programma, nonché della credibilità delle ricadute
socio-economiche evidenziate;
c)
qualità della proposta progettuale, valutata sulla base dei seguenti elementi:
1)
struttura tecnico-organizzativa destinata alla realizzazione del programma,
valutata sulla base della chiarezza e analiticità delle informazioni inerenti
agli assetti e ai meccanismi operativi di governance e delle collaborazioni
attivate, ai profili di competenza, interni alla struttura, funzionali ad
assicurare la realizzazione del programma e l’efficace perseguimento delle
finalità dello stesso, alla coerente attribuzione dei ruoli e degli ambiti di
responsabilità delle figure organizzativo-gestionali;
2)
completezza, analiticità, cantierabilità e validità progettuale del programma
presentato, valutate sulla base della chiarezza e analiticità delle
informazioni inerenti a contenuti/finalità delle attività da svolgere e
ambiti/modalità di coinvolgimento delle imprese costituenti, dell’attendibilità
del piano dei costi e della rilevanza dei risultati attesi, della organicità e
completezza del programma proposto, della cantierabilità dell’iniziativa,
valutata anche in rapporto alla tempistica di ottenimento delle eventuali
autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività.
7.
Con riferimento a ciascuno dei criteri di valutazione di cui al comma 6, il
Ministero attribuisce i punteggi sulla base delle modalità indicate
all’allegato n. 5, arrotondati alla seconda cifra decimale.
8.
È riconosciuto un punteggio addizionale pari a 2, da sommare al punteggio
complessivo conseguito nei tre criteri di valutazione di cui al comma 6,
qualora il Soggetto proponente sia costituito, con riferimento al numero dei
partecipanti, in misura almeno pari al 50 percento da imprese che hanno
conseguito il rating di legalità di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27.
9.
L’attività istruttoria di cui al comma 3, lettera b), è conclusa positivamente
qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione sia almeno pari alla
soglia minima indicata all’allegato n. 5;
b)
il valore del punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi
relativi ai singoli criteri di valutazione, nonché all’eventuale punteggio
aggiuntivo di cui al comma 8, sia almeno pari a 45;
c)
l’importo ammissibile alle agevolazioni, a seguito delle verifiche svolte dal Ministero,
sia almeno pari al 50 percento dell’ammontare complessivo di spesa del
programma proposto.
10.
In caso di esito negativo dell’attività istruttoria il Ministero comunica, ai
sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche e integrazioni, i motivi ostativi all’accoglimento della domanda. In
caso di esito positivo, il Ministero trasmette al Soggetto proponente la
comunicazione di agevolabilità di cui all’articolo 8, comma 6, del Decreto.
Art.4 - Adempimenti
successivi al ricevimento della comunicazione di agevolabilità
1.
Entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di agevolabilità,
pena la decadenza della domanda di agevolazione, il Soggetto proponente
trasmette tramite PEC:
a)
istanza di conferma della domanda, firmata digitalmente e redatta secondo lo
schema di cui all’allegato n. 6;
b)
copia dell’atto costitutivo ovvero dello statuto del Beneficiario, se non già
presentata in sede di domanda;
c)
documentazione atta a dimostrare l’avvenuto apporto ovvero versamento delle
quote di partecipazione di ciascuna impresa al fondo patrimoniale comune ovvero
al fondo consortile;
d)
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente, per la
concessione di aiuti "de minimis" redatta secondo lo schema di cui
all’allegato n. 7;
e)
dichiarazione, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente,
in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia;
f)
informazioni necessarie per l’acquisizione d’ufficio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), predisposte secondo lo schema di cui
all’allegato n. 8.
2.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 9, del Decreto, eventuali variazioni del
programma proposto successive alla comunicazione di agevolabilità e in
contrasto con i requisiti di ammissibilità previsti dal Decreto, ovvero
determinanti il non superamento delle soglie minime di ammissibilità di cui
all’allegato n. 5, determinano il rigetto della domanda di agevolazione. Sono
altresì causa di rigetto le variazioni che comportano la riduzione del
punteggio assegnato al criterio di cui all’articolo 3, comma 6, lettera a),
"articolazione e solidità patrimoniale del Soggetto proponente",
ovvero che determinino un punteggio pari a zero per l’indicatore "importo
previsto del fondo patrimoniale comune ovvero del fondo consortile in rapporto
all’importo del programma".
3.
Il Ministero, verificata la completezza e correttezza della documentazione di
cui al comma 1, nonché l’assenza delle cause di rigetto previste al comma 2,
procede all’adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni e al
suo invio al Beneficiario tramite PEC.
4.
Il Beneficiario è tenuto alla sottoscrizione del provvedimento di concessione e
al rinvio dello stesso al Ministero, entro i termini indicati nel provvedimento
stesso, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.
5.
Il provvedimento di cui al comma 4 deve essere sottoscritto, con esclusivo
riferimento all’impegno alla restituzione della sovvenzione concessa in solido
con il fondo patrimoniale comune ovvero consortile, anche da ciascuna delle
imprese costituenti il Beneficiario.
6.
A fronte dell’eventuale integrazione della dotazione finanziaria di cui
all’articolo 3 del Decreto con risorse provenienti dalla programmazione
2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, i Beneficiari sono tenuti, sulla
base delle indicazioni allo scopo fornite dal Ministero, agli ulteriori
obblighi di informazione e pubblicità in merito alla fonte finanziaria
dell’agevolazione ottenuta, nonché agli ulteriori adempimenti in materia di
controlli da parte dei vari organismi nazionali e comunitari competenti e di
messa a disposizione di informazioni aggiuntive ai fini del monitoraggio dei
programmi agevolati.
Art.5 - Programmi
e spese ammissibili
1.
Nel periodo di realizzazione del programma, di durata non inferiore a 24 mesi e
non superiore a 36 mesi dalla data di ricezione del decreto di concessione e la
cui data di avvio deve essere successiva alla presentazione della domanda sulla
base di quanto previsto all’articolo 5, comma 3, lettere c) e d), del Decreto,
sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti voci di spesa:
a)
beni strumentali nuovi di fabbrica;
b)
componenti hardware e software strettamente funzionali al programma;
c)
personale tecnico dipendente del Beneficiario nonché personale tecnico
dipendente delle imprese costituenti il Beneficiario, formalmente distaccato
presso lo stesso e a condizione che svolga la propria attività presso le
strutture del Beneficiario, con esclusione del personale con mansioni
amministrative, contabili e commerciali. Detto personale deve essere adibito
esclusivamente alle attività di ricerca e sviluppo oggetto del programma. Il
costo relativo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato in base
alla retribuzione netta mensile risultante da busta paga. L’importo complessivo
della presente voce di spesa non può superare nel suo complesso il 30 percento
dell’importo del programma proposto;
d)
consulenze tecnico-specialistiche e servizi equivalenti, limitatamente al 30
percento dell’importo complessivo del programma proposto;
e)
canoni di locazione degli immobili destinati alla realizzazione del programma,
anche laddove già nella disponibilità del Beneficiario al momento della presentazione
della domanda;
f)
oneri finanziari sui finanziamenti bancari concessi al Beneficiario,
limitatamente al 10 percento dell’importo complessivo del programma proposto;
g)
prestazioni di servizi inerenti alla realizzazione di prodotti editoriali finalizzati
alla diffusione, presso le Istituzioni scolastiche autonome e gli altri
soggetti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera e), del Decreto, delle nuove
tecnologie di fabbricazione e vendita digitale oggetto del programma ammesso
alle agevolazioni;
h)
opere murarie e assimilabili riferite alla o alle unità operative in cui è
realizzato il programma, nel limite del 10 percento dell’importo complessivo
del programma proposto.
2.
Ai fini della valutazione di ammissibilità delle spese, è verificata la
rispondenza delle stesse alle voci di costo di cui al comma 1 nonché alle
finalità e ai contenuti del programma, e la congruità dei relativi importi,
anche attraverso, laddove allegata all’istanza di ammissione alle agevolazioni,
la verifica della documentazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g).
3.
Le spese sono ammissibili alle agevolazioni a partire dalla data di
presentazione della domanda di cui all’articolo 2 ovvero, qualora successiva,
dalla data di acquisizione della soggettività giuridica per la Rete di imprese
o di costituzione del consorzio avente attività esterna.
Art.6 - Modalità
di erogazione
1.
L’agevolazione è erogata dal Ministero sulla base delle richieste avanzate dal
Beneficiario a fronte di titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla
realizzazione del programma agevolato e di importo almeno pari al 25 percento
dell’importo del programma ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di
erogazione che può essere di importo inferiore.
2.
La prima richiesta di erogazione può essere presentata a partire dal giorno
successivo alla data di restituzione al Ministero del decreto di concessione
sottoscritto per accettazione; l’ultima richiesta di erogazione deve essere
presentata entro 90 giorni dalla data di completamento del programma.
3.
Il Beneficiario può optare per una delle seguenti modalità di erogazione delle
agevolazioni:
a)
erogazione sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, previa estensione
dell’applicabilità della Convenzione al Decreto;
b)
erogazione sulla base di fatture di acquisto quietanzate, con eventuale
richiesta di una prima quota a titolo di anticipazione.
4.
La scelta della modalità di erogazione adottata è effettuata tramite apposita
comunicazione al Ministero, da trasmettere contestualmente alla prima richiesta
di erogazione delle agevolazioni.
Tale
modalità di erogazione non può essere modificata nel corso della realizzazione
del programma, fatte salve le variazioni intervenute antecedentemente alla
movimentazione del conto oggetto della suddetta comunicazione.
5.
La quota parte di sovvenzione da restituire, in relazione alla quale le imprese
costituenti il Beneficiario sono obbligate in solido con il fondo patrimoniale
comune ovvero consortile, è rimborsata, senza interessi, secondo un piano di
ammortamento a rate semestrali costanti con scadenza il 30 giugno e il 31
dicembre di ogni anno. Il rimborso della sovvenzione, che può avvenire in un
numero massimo di 10 quote, decorre dalla prima scadenza utile trascorsi 3 mesi
dall’ultima erogazione.
6.
Con successivo provvedimento a firma del Direttore generale per gli incentivi
alle imprese del Ministero sono specificate le modalità di presentazione delle
richieste di erogazione, la documentazione da accludere alle stesse, le
verifiche effettuate dal Ministero, le variazioni al programma ammesso alle
agevolazioni, la documentazione da produrre a seguito del completamento del
programma agevolato e finalizzata ad attestarne la corretta realizzazione, il
raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede di domanda ovvero le
modifiche intervenute.
Art.7 - Oneri
informativi
1.
Ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
nell’allegato n. 9 è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese
previsti dal Decreto e dal presente provvedimento.
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